Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 04/12/2015 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 55.2.62 - D.L. 4 dicembre 2015, n. 191. [1]
Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
(G.U. 4 dicembre 2015, n. 283)
Art. 1. Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie
1. All'articolo 4, comma 4-quater, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "rapidità ed efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "primaria istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza aziendale"; la parola: "individuata" è sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,";
c) al terzo periodo, le parole: "Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da".
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del
3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato [2].
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonchè dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonchè danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
6-ter. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della
a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo scopo," sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015" [8].
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al
7. All'articolo 2, comma 5, del
7-bis. All'articolo 2-bis del
"2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa" [14].
8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del
8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del
8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del
8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso temporalmente parametrato al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati [18].
8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati [19].
8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della
8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il
8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del
8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con la
8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del
9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del
10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.
10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo [26].
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del
Ritenuto altresì necessario armonizzare la tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie
1. All'articolo 4, comma 4-quater, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "rapidità ed efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "primaria istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza aziendale"; la parola: "individuata" è sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,";
c) al terzo periodo, le parole: "Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da".
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del
3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del
7. All'articolo 2, comma 5, del
8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del
9. All'articolo 1, comma 7, del
10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del
[3] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 2 del
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 13 del
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Il previgente comma 8 è stato sostituto dagli attuali commi da 8 a 8.3 per effetto dell'art. 1 del
[16] Il previgente comma 8 è stato sostituto dagli attuali commi da 8 a 8.3 per effetto dell'art. 1 del
[17] Comma inserito dall'art. 6 del
[18] Il previgente comma 8 è stato così sostituto dagli attuali commi da 8 a 8.3 per effetto dell'art. 1 del
[19] Il previgente comma 8 è stato così sostituto dagli attuali commi da 8 a 8.3 per effetto dell'art. 1 del
[20] Il previgente comma 8 è stato così sostituto dagli attuali commi da 8 a 8.3 per effetto dell'art. 1 del
[21] Il previgente comma 8 è stato così sostituto dagli attuali commi da 8 a 8.3 per effetto dell'art. 1 del
[22] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[23] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.