§ 95.1.488 - L. 15 dicembre 2023, n. 191.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:15/12/2023
Numero:191


Sommario
Art. 1. 


§ 95.1.488 - L. 15 dicembre 2023, n. 191.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

(G.U. 16 dicembre 2023, n. 293)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145

 

     All'articolo 1:

     alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù). - 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

     "Art. 34-bis (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione). - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

     2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

     3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

     4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

     5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonchè il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

     6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

     7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

     8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

     9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

     10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonchè le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

     11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

     12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

     13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

     a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonchè la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

     b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

     14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

     15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

     16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

     17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

     a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

     b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

     c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

     18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".

     2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette"».

     All'articolo 3:

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

     3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135".

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

 

     Art. 3-ter (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

 

     Art. 3-quater (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023). - 1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: "modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre"».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari»;

     al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Differimento di termini per definizioni agevolate). - 1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

 

     Art. 4-ter (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari). - 1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: "sciroppi di qualsiasi natura" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".

 

     Art. 4-quater (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

     2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 4-quinquies (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

     2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), alinea, le parole: ", secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";

     b) la lettera c-bis) è abrogata;

     c) alla lettera e), le parole: ", nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse.

     3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

     4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta," sono soppresse.

     5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento".

     6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024».

     All'articolo 5:

     al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2024»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146»;

     al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

     al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione). - 1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

     "7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.

     7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonchè in altri esercizi di vendita".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

     3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

     All'articolo 7:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonchè in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario».

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;

     alla lettera a), le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2024»;

     alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,» e le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024»;

     al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».

     Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 8-bis (Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali). - 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

 

     Art. 8-ter (Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità). - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-quater, le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

     b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

 

     Art. 8-quater (Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti). - 1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     "9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

 

     Art. 8-quinquies (Disposizioni in materia di piani di risparmio). - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituito dal seguente:

     "112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione".

     2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo," sono soppresse».

     All'articolo 9:

     al comma 2:

     alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023"»;

     alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.".» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio";»;

     al comma 3:

     all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;

     alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento".» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento";»;

     al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;

     al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

     al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione»;

     al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;

     al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

     «12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica"».

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,"».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

     «Art. 10-bis (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta). - 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

     2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

     5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:

     «Art. 10-ter (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE). - 1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     "15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse".

 

     Art. 10-quater (Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"). - 1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 338. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 338, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;

     al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

     3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

     All'articolo 12:

     al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 13:

     al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore».

     Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 13-bis (Disposizioni fiscali per l'industria fonografica). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta".

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 13-ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale). - 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

     2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonchè alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

     3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

     4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

     5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

     6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonchè ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

     7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonchè di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

     8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

     9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonchè chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

     10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

     11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

     12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

     13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

     14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

 

     Art. 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici). - 1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

     2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     3. Le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

     4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo".

     5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

     a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;

     b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;

     c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;

     d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;

     e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;

     f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;

     g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;

     h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;

     i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;

     l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;

     m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;

     n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;

     o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro».

     All'articolo 14:

     alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

     a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonchè ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonchè dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

     b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonchè a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

     2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

     a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

     1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

     2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

     4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

     b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

     c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

     d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

     e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

     a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

     b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

     c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;

     d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

     4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

     5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

     6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

     7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

     a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

     b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

     9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

     10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: "dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5».

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis (Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

     a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;

     b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonchè per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

     c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonchè in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

     d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purchè iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonchè al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonchè gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

     e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonchè per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

     f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

     g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

     2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

     3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

     4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalla seguente: "500.000".

     5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

     6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonchè delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

     7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", nonchè da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese" sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

     8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».

     All'articolo 16:

     al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

     b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

     c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

     "6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023"»;

     al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

     All'articolo 17:

     al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».

     Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 17-bis (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus). - 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

 

     Art. 17-ter (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS). - 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.

     3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

     All'articolo 18:

     al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14). - 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024».

     All'articolo 19:

     al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis (Misure urgenti in materia di istruzione). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

     2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del merito"».

     All'articolo 21:

     al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;

     al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

     al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»;

     al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

     dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     «9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonchè la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis»;

     al comma 12:

     all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;

     alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

     alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».

     Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

     2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

     4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

     5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

     6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

 

     Art. 21-ter (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:

     "901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007"».

     All'articolo 22:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 3:

     alla lettera a), le parole: «per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile»;

     alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR»;

     alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) all'ISTAT";»;

     alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3."» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».

     Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

     «Art. 22-bis (Bonus psicologo). - 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

     All'articolo 23:

     al comma 2, le parole: «delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle agevolazioni» e le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

     al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;

     al comma 7:

     all'alinea, la parola: «18,» è soppressa;

     alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;

     alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».

     Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

     «Art. 23-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

     All'allegato 1 è premesso il seguente:

 

     «Allegato A

     (articolo 21-bis, comma 1)

 

»

 

     All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.".».