Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 15/12/2023 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 95.1.488 - L. 15 dicembre 2023, n. 191.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(G.U. 16 dicembre 2023, n. 293)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145
All'articolo 1:
alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù). - 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche al
"Art. 34-bis (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione). - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.
2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.
4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.
5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonchè il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.
7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.
8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.
10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonchè le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del
12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:
a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonchè la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;
b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.
14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.
15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.
16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del
17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:
a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;
b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;
c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.
18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".
2. All'articolo 37 del
"2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette"».
All'articolo 3:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.
Art. 3-ter (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. All'articolo 8, comma 13, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
Art. 3-quater (Modifica all'articolo 6 del
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari»;
al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Differimento di termini per definizioni agevolate). - 1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.
Art. 4-ter (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari). - 1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al
Art. 4-quater (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del
2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-quinquies (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del
2. All'articolo 37, comma 2-bis, del
a) alla lettera c), alinea, le parole: ", secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";
b) la lettera c-bis) è abrogata;
c) alla lettera e), le parole: ", nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse.
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del
4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del
5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2024»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del
al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;
al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione). - 1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonchè in altri esercizi di vendita".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;
alla lettera a), le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2024»;
alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,» e le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024»;
al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».
Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis (Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali). - 1. All'articolo 12, comma 2, della
Art. 8-ter (Modifiche all'articolo 31 della
a) al comma 2-quater, le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";
b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".
Art. 8-quater (Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti). - 1. All'articolo 258 del
"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
Art. 8-quinquies (Disposizioni in materia di piani di risparmio). - 1. All'articolo 1 della
"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del
2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del
All'articolo 9:
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023"»;
alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.".» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio";»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento".» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento";»;
al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;
al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;
al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria). - 1. All'articolo 21, comma 1, del
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta). - 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della
4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del
5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:
«Art. 10-ter (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE). - 1. All'articolo 95 del
"15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del
Art. 10-quater (Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"). - 1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 338. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 338, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;
al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della
3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Disposizioni fiscali per l'industria fonografica). - 1. All'articolo 7, comma 1, del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 13-ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale). - 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del
3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonchè chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla
12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del
14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.
Art. 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici). - 1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del
3. Le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
4. All'articolo 3, comma 3-bis, del
5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;
c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro».
All'articolo 14:
alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del
a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonchè ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonchè dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;
b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonchè a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.
2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del
a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:
1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;
2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;
4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;
b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;
c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;
d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla
e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:
a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato
d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.
4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.
6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.
7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:
a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato
9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato
10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al
c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonchè in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;
d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purchè iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonchè al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonchè gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;
e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del
f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;
g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al
2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.
3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.
4. All'articolo 15, comma 2, del
5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del
6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonchè delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della
7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della
8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».
All'articolo 16:
al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al
a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";
b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";
c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:
"6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023"»;
al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del
All'articolo 17:
al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus). - 1. All'articolo 9, comma 6, del
Art. 17-ter (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS). - 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
All'articolo 18:
al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14). - 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del
All'articolo 19:
al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Misure urgenti in materia di istruzione). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della
al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;
al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;
al comma 6, alinea, le parole: «Alla
al comma 8, le parole: «Alla
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al
9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al
al comma 12:
all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;
alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.
Art. 21-ter (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza). - 1. All'articolo 1 della
"901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
All'articolo 22:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3:
alla lettera a), le parole: «per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del
alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «
alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) all'ISTAT";»;
alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3."» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».
Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Bonus psicologo). - 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del
All'articolo 23:
al comma 2, le parole: «delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle agevolazioni» e le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;
al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;
al comma 7:
all'alinea, la parola: «18,» è soppressa;
alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;
alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
All'allegato 1 è premesso il seguente:
«Allegato A
(articolo 21-bis, comma 1)
»
All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.".».