Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 24/10/2019 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 1 bis. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 1 ter. Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 2 bis. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 2 ter. Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 3. Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 3 bis. Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016 |
Art. 3 ter. Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi |
Art. 3 quater. Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 3 quinquies. Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 3 sexies. Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 3 septies. Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 4. Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici |
Art. 4 bis. Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 5. Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» |
Art. 5 bis. Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici |
Art. 6. Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma |
Art. 7. Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
Art. 8. Proroga di termini |
Art. 9. Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere |
Art. 9 bis. (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche) |
Art. 9 ter. (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) |
Art. 9 quater. (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) |
Art. 9 quinquies. (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) |
Art. 9 sexies. (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) |
Art. 9 septies. (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) |
Art. 9 octies. (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) |
Art. 9 novies. (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) |
Art. 9 decies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) |
Art. 9 undecies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) |
Art. 9 duodecies. (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) |
Art. 9 terdecies. (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) |
Art. 9 quaterdecies. (Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 quinquiesdecies. (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 sexiesdecies. (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 septiesdecies. (Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 duodevicies. (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 undevicies. (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 vicies. (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) |
Art. 9 vicies semel. (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) |
Art. 9 vicies bis. (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) |
Art. 9 vicies ter. (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) |
Art. 9 vicies quater. (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) |
Art. 9 vicies quinquies. (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) |
Art. 9 vicies sexies. (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) |
Art. 9 vicies septies. (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) |
Art. 9 duodetricies. (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) |
Art. 9 undetricies. (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) |
Art. 9 tricies. (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) |
Art. 9 tricies semel. (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 17.2.375 - D.L. 24 ottobre 2019, n. 123. [1]
Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
(G.U. 24 ottobre 2019, n. 250)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del
Art. 1 bis. Modifica all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del
Art. 1 ter. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del
2. All'articolo 3 del
«1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».
Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 14 del
1. All'articolo 6 del
0a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015» [4];
0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata»;
a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;
b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati [5].
1-bis. All'articolo 14 del
2. All'articolo 14 del
2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del
Art. 2 bis. Modifica all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
«12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purchè compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».
Art. 2 ter. Modifica all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 4, del
Art. 3. Introduzione dell'articolo 12-bis nel
1. Dopo l'articolo 12 del
«Art. 12 bis. (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonchè sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.» [11].
Art. 3 bis. Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016 [12]
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del
2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del
Art. 3 ter. Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi [13]
1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del
Art. 3 quater. Modifica all'articolo 15 del
1. All'articolo 15, comma 2, del
Art. 3 quinquies. Modifica all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 2, del
Art. 3 sexies. Ambito di applicazione dell'articolo 17 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 septies. Modifica all'articolo 19 del
1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del
Art. 4. Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
1. All'articolo 28 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del
c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti» [19].
Art. 4 bis. Modifica all'articolo 31 del
1. All'articolo 31 del
«6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».
Art. 5. Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 5 bis. Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici [22]
1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.
3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
Art. 6. Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma
1. All'articolo 23, comma 1-bis, del
a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».
Art. 7. Modifiche agli articoli 4 e 34 del
1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del
2. All'articolo 34, comma 7-bis, del
Art. 8. Proroga di termini
1. All'articolo 44 del
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi» [23];
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024» [24];
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».
1-bis. All'articolo 48, comma 7, del
1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del
1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione [27].
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonchè dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [31].
Art. 9. Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere [32]
1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 9 bis. (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche) [33]
1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del
"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".
Art. 9 ter. (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 9 quater. (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al
1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
a) al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".
Art. 9 quinquies. (Modifica all'articolo 3 del
1. Il comma 5 dell'articolo 3 del
"5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della
Art. 9 sexies. (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del
Art. 9 septies. (Modifica all'articolo 11 del
1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del
Art. 9 octies. (Modifiche all'articolo 3 del
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";
b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9 novies. (Modifica all'articolo 3-bis del
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del
Art. 9 decies. (Modifiche all'articolo 18-bis del
1. All'articolo 18-bis del
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";
2) alla lettera a), le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del
b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
c) al comma 5:
1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
"b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9 undecies. (Modifiche all'articolo 18-bis del
1. All'articolo 18-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italià, nonchè le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonchè del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al
Art. 9 duodecies. (Modifica all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 1, del
2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
Art. 9 terdecies. (Modifiche all'articolo 2-bis del
1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del
a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".
Art. 9 quaterdecies. (Modifica all'articolo 18 del
1. All'articolo 18, comma 1, del
"i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".
Art. 9 quinquiesdecies. (Modifica all'articolo 19 del
1. All'articolo 19 del
"3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".
Art. 9 sexiesdecies. (Modifica all'articolo 21 del
1. Il comma 13 dell'articolo 21 del
"13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".
Art. 9 septiesdecies. (Introduzione dell'articolo 24-bis del
1. Dopo l'articolo 24 del
"Art. 24 bis. (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonchè la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;
b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del
c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".
Art. 9 duodevicies. (Modifiche all'articolo 26 del
1. Al comma 3 dell'articolo 26 del
a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2. Al comma 6 dell'articolo 26 del
3. Il comma 11 dell'articolo 26 del
Art. 9 undevicies. (Modifica all'articolo 30 del
1. Il comma 6 dell'articolo 30 del
"6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al
Art. 9 vicies. (Modifica all'articolo 36 del
1. Al comma 1 dell'articolo 36 del
Art. 9 vicies semel. (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della
1. All'articolo 1, comma 606, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
3. Al comma 614 dell'articolo 1 della
Art. 9 vicies bis. (Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);
d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)";
b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";
c) all'articolo 14-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";
d) all'articolo 18:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";
2) al comma 6:
2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";
2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 9 vicies ter. (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) [55]
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del
Art. 9 vicies quater. (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) [56]
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
Art. 9 vicies quinquies. (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) [57]
1. Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
Art. 9 vicies sexies. (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) [58]
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
Art. 9 vicies septies. (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) [59]
1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.
Art. 9 duodetricies. (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) [60]
1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9 undetricies. (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) [61]
1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del
Art. 9 tricies. (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) [62]
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del
b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del
Art. 9 tricies semel. (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) [63]
1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017 [64].
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del
Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 14 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;
b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.
2. All'articolo 14 del
Art. 3. Introduzione dell'articolo 12-bis nel
1. Dopo l'articolo 12 del
«Art. 12 bis. (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonchè sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonchè, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:
a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.».
Art. 4. Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
1. All'articolo 28 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o da imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del
Art. 5. Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 6. Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma
1. All'articolo 23, comma 1-bis, del
a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».
Art. 7. Modifiche agli articoli 4 e 34 del
1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del
2. All'articolo 34, comma 7-bis, del
Art. 8. Proroga di termini
1. All'articolo 44 del
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e al secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonchè dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
Art. 9. Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[5] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[24] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 57 del
[27] Comma inserito dall'art. 17 quater del
[28] Comma inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 405, della
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Comma così modificato dall'art. 2 del