Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 26/10/2019 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione |
Art. 2. Cessazione partita IVA e inibizione compensazione |
Art. 3. Contrasto alle indebite compensazioni |
Art. 4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera |
Art. 5. Contrasto alle frodi in materia di accisa |
Art. 6. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti |
Art. 7. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti |
Art. 8. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale |
Art. 9. Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati |
Art. 10. Estensione del sistema INFOIL |
Art. 10 bis. Estensione del ravvedimento operoso |
Art. 11. Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico |
Art. 11 bis. Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale |
Art. 12. Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale |
Art. 13. Trust |
Art. 13 bis. Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine |
Art. 13 ter. Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati |
Art. 14. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche |
Art. 15. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria |
Art. 16. Semplificazioni fiscali |
Art. 16 bis. Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale |
Art. 16 ter. Potenziamento dell'amministrazione finanziaria |
Art. 17. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
Art. 18. Modifiche al regime dell'utilizzo del contante |
Art. 19. Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless |
Art. 20. Lotteria degli scontrini |
Art. 21. Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici |
Art. 22. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici |
Art. 22 bis. (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). |
Art. 23. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito |
Art. 24. Proroga gare scommesse e Bingo |
Art. 25. Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco |
Art. 26. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento |
Art. 27. Registro unico degli operatori del gioco pubblico |
Art. 28. Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione |
Art. 29. Potenziamento dei controlli in materia di giochi |
Art. 30. Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 |
Art. 31. Omesso versamento dell'imposta unica |
Art. 32. Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 |
Art. 32 bis. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28 |
Art. 32 ter. Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari |
Art. 32 quater. Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici |
Art. 32 quinquies. Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione |
Art. 32 sexies. Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici |
Art. 33. Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici |
Art. 33 bis. Fondo per le vittime dell'amianto |
Art. 34. Compartecipazione comunale al gettito accertato |
Art. 35. Modifiche all'articolo 96 del TUIR |
Art. 36. Incentivi Conto Energia |
Art. 37. Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse |
Art. 38. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine |
Art. 38 bis. Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali |
Art. 38 ter. Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA |
Art. 39. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti |
Art. 40. RFI ed Equitalia Giustizia |
Art. 40 bis. Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile |
Art. 41. Fondo di garanzia PMI |
Art. 41 bis. Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva |
Art. 42. Fusioni e associazioni di comuni |
Art. 43. Affitti passivi PA |
Art. 44. Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 |
Art. 45. Disposizioni in materia di salute |
Art. 46. Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale |
Art. 46 bis. Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica |
Art. 47. Disposizioni sul trasporto pubblico locale |
Art. 48. Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni |
Art. 49. Revisione priorità investimenti |
Art. 50. Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. |
Art. 50 bis. Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018 |
Art. 51. Attività informatiche in favore di organismi pubblici |
Art. 52. Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono |
Art. 53. Disposizioni in materia di trasporti |
Art. 53 bis. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi |
Art. 54. Alitalia |
Art. 55. Misure a favore della competitività delle imprese italiane |
Art. 55 bis. Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore |
Art. 55 ter. Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali |
Art. 56. Compensazione fondo perequativo IRAP |
Art. 57. Disposizioni in materia di enti locali |
Art. 57 bis. Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia [...] |
Art. 57 ter. Organo di revisione economico-finanziario |
Art. 57 quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia |
Art. 57 quinquies. Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane |
Art. 58. Quota versamenti in acconto |
Art. 58 bis. Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese |
Art. 58 ter. Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva |
Art. 58 quater. Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei |
Art. 58 quinquies. Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 |
Art. 58 sexies. Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 58 septies. Fondo per le emergenze nazionali |
Art. 58 octies. Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica |
Art. 59. Disposizioni finanziarie |
Art. 59 bis. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano |
Art. 60. Entrata in vigore |
§ 95.1.451 - D.L. 26 ottobre 2019, n. 124. [1]
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
(G.U. 26 ottobre 2019, n. 252)
Capo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Art. 1. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentatala delega di pagamento, sono irrogate:
a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471;
b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.
Art. 2. Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
1. All'articolo 17 del
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».
Art. 3. Contrasto alle indebite compensazioni
1. All'articolo 17, comma 1, del
2. All'articolo 37, comma 49-bis, del
a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;
b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del
5. All'articolo 37 del
6. All'articolo 15 del
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Art. 4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera [6]
1. Al
«Art. 17 bis. (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonchè di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. All'articolo 17, sesto comma, del
«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della
Art. 5. Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.»;
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorchè ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorchè le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonchè a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»;
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonchè a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»;
1.2) nella lettera c), le parole «10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonchè gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.»;
4) al comma 7, le parole «nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse;
5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalità telematiche»;
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 [8].
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.».
Art. 6. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
1. All'articolo 1 della
a) nel comma 940, le parole «commi 937, 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»;
b) nel comma 941:
1) le parole da «Le disposizioni» fino a «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: «941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: «943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.» [10].
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 7. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il
a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7 bis. (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti) - 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonchè, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti [11].
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.» [12];
b) all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».
2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con
Art. 8. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
1. All'articolo 24-ter, comma 4, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 9. Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati
1. All'articolo 1 del
Art. 10. Estensione del sistema INFOIL
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del
Art. 10 bis. Estensione del ravvedimento operoso [15]
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del
Art. 11. Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del
Art. 11 bis. Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale [17]
1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del
2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del
Art. 12. Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono fissati [21]:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al
b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) del
Art. 13. Trust
1. Al
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole «anche se non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73» [22];
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonchè di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.».
2. All'articolo 25, comma 1, del
Art. 13 bis. Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine [23]
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale
aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi [25].
3. All'articolo 1 della
a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo»;
b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo».
4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della
Art. 13 ter. Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati [27]
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. [Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 14. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1 del
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
Art. 15. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
1. All'articolo 10-bis, comma 1, del
2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.».
Art. 16. Semplificazioni fiscali
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del
1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 16 bis. Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale [32]
1. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purchè siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;
3) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»;
3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonchè consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»;
3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
d) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;
2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».
2. All'articolo 4 del regolamento di cui al
a) al comma 6-quater, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
b) al comma 6-quinquies, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
«6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».
3. Al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021 [34].
Art. 16 ter. Potenziamento dell'amministrazione finanziaria [35]
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio relativo alle partite IVA di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi inforza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 percento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali e, in particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al
5. Il comma 3 dell'articolo 2 del
«3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti».
6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al
7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del
8. All'articolo 19, comma 1, del
a) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;
b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.965.000 annui».
9. All'articolo 1 della
a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
«1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonchè dalla
b) il comma 1131 è abrogato.
10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali-triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dall'anno 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
1. All'articolo 12-novies del
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».
1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro [36].
Art. 18. Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
1. Al
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»;
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.».
Art. 19. Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
1. All'articolo 1 della
a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
b) il comma 542 è sostituito dal seguente: «542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
Art. 20. Lotteria degli scontrini [37]
1. All'articolo 1, comma 540, della
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
b) al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».
Art. 21. Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
1. All'articolo 5 del
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.» [38].
1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del
«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del
Art. 22. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro [42].
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonchè l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti [43].
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.
Art. 22 bis. (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). [44]
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
Art. 23. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito [45]
(Omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di giochi
Art. 24. Proroga gare scommesse e Bingo [46]
1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando e in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500» [47].
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».
Art. 25. Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco [48]
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della
Art. 26. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento [49]
[1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
Art. 27. Registro unico degli operatori del gioco pubblico [50]
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonchè di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonchè i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i criteri ivi indicati, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma [52].
4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
4-bis. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonchè ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4 [53].
8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della
Art. 28. Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del
Art. 29. Potenziamento dei controlli in materia di giochi
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
2. All'articolo 10, del
Art. 30. Disposizioni relative all'articolo 24 del
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del
2. All'articolo 24, comma 25, del
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del
2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del
Art. 31. Omesso versamento dell'imposta unica
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonchè i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica di cui al
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 32. Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17
1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del
1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. (Omissis) [61].
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17 [62].
4. All'articolo 2 del
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.
Art. 32 bis. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 4, della
a) al primo periodo, le parole: «le piattaforme e» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».
Art. 32 ter. Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari [65]
1. Alla tabella A, parte II-bis, del
«1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 32 quater. Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici [66]
1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al
b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al
c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al
c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al
c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del
1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della
Art. 32 quinquies. Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione [71]
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 32 sexies. Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 33. Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
Art. 33 bis. Fondo per le vittime dell'amianto
1. All'articolo 1, comma 278, della
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della
Art. 34. Compartecipazione comunale al gettito accertato
1. All'articolo 1, comma 12-bis del
Art. 35. Modifiche all'articolo 96 del TUIR
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del
b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Art. 36. Incentivi Conto Energia
1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020 [72].
6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.
6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del
Art. 37. Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse [74]
1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del
1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del
Art. 38. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonchè la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni [79].
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della
Art. 38 bis. Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali [81]
1. All'articolo 19, comma 7, del
a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonchè eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purchè i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».
Art. 38 ter. Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA [82]
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della
responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Art. 39. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»;
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi» [83];
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente» [84];
h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni» [85];
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni» [86];
l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
o) (Omissis) [87];
p) (Omissis) [88];
q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
«Art. 12 ter. (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2» [89];
q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,» [90].
1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [91].
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del
«Art. 25 quinquiesdecies. (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)» [92].
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
Art. 40. RFI ed Equitalia Giustizia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della
1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale [93].
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro [94].
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale [95].
2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della
Art. 40 bis. Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile [96]
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della
2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni [97].
Art. 41. Fondo di garanzia PMI
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del
Art. 41 bis. Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva [99]
1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile.
8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla
9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 42. Fusioni e associazioni di comuni [100]
1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 43. Affitti passivi PA
1. All'articolo 8, del
a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 44. Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del
1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del
Art. 45. Disposizioni in materia di salute
1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1-bis. All'articolo 11, comma 1, del
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti incrementi di spesa sono subordinati» [103].
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
1-quater. All'articolo 3, comma 7, del
Art. 46. Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale [106]
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al
a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
1-bis. All'articolo 4 del
«1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del
Art. 46 bis. Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica [108]
1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al
«4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della
3. All'articolo 1, comma 172, della
4. All'articolo 47, terzo comma, della
Art. 47. Disposizioni sul trasporto pubblico locale
1. All'articolo 27 del
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola «2018» è sostituita con la seguente: «2020»;
2) alla lettera c), le parole «secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»;
b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: «2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
c) al comma 4, la parola «Nelle» è sostituita con le parole «A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»;
d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e non oltre i successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021» e le parole «i predetti centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021»;
e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018» sono soppresse.
1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della
Art. 48. Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «certificato di bilancio di cui all'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sono soggetti, invia provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.».
2. All'articolo 1, comma 142, della
Art. 49. Revisione priorità investimenti
1. All'articolo 1 della
a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonchè per interventi sulla viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»;
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale» e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.» [110].
1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al
a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della
b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della
Art. 50. Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.
1. All'articolo 1 della
a) il comma 857 è abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.» [112];
c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del
3. Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del
Art. 50 bis. Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018 [115]
1. Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della
b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del
1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 [117].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della
Art. 51. Attività informatiche in favore di organismi pubblici
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, incoerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione [118].
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del
f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonchè per la gestione giuridica ed economica del relativo personale [119];
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del
f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del
f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria [123];
f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro [124].
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonchè allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [127].
2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del
3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del
Art. 52. Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono
01. All'articolo 1 della
«3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020» [130].
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, anche nella forma di contributi,».
2. All'articolo 1 della
2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [132].
Art. 53. Disposizioni in materia di trasporti [133]
1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite dispesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti [135].
5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della
5-ter. All'articolo 7 della
a) al comma 1, dopo le parole: «concessi in locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «o in locazione a lungo termine senza conducente»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti»;
c) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «del contratto medesimo,» sono inseritele seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al
2) dopo le parole: «società di leasing» sono inserite le seguenti: «e della società di locazione a lungo termine senza conducente» e le parole: «questa abbia» sono sostituite dalle seguenti: «queste abbiano»;
d) al comma 3, dopo le parole: «locazione finanziaria del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente».
5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «e dai registri di immatricolazione per» sono aggiunte le seguenti: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «o di locazione a lungo termine senza conducente» [137].
Art. 53 bis. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi [138]
1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al
2. All'articolo 1, comma 1, della
3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
[1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla
Art. 55. Misure a favore della competitività delle imprese italiane
1. All'articolo 537-ter del
1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere,» sono inserite le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» [140].
Art. 55 bis. Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore [141]
1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al
a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purchè in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;
b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.
Art. 55 ter. Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali [142]
1. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
2) al comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5».
Art. 56. Compensazione fondo perequativo IRAP
1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del
2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018 [143].
3. Con la legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi [144].
4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito dell'IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1 [145].
Art. 57. Disposizioni in materia di enti locali [146]
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della
1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)» [148].
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
1-quater. All'articolo 7, comma 2, del
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del
a) articolo 27, comma 1, del
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
c) articolo 5, comma 2, del
d) articolo 5, commi 4 e 5, della
e) articolo 2, comma 594, della
f) articolo 12, comma 1-ter, del
g) articolo 24 del
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) al primo periodo, le parole: «fino all'esercizio 2019» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» fino a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente» [153].
2-quater. Al testo unico di cui al
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata [154].
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della
«473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020» [155].
2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
2-septies. All'articolo 1, comma 829, della
2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [159].
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 [160].
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi [161].
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019 [163].
2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 57 bis. Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico [167]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della
b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 5, comma 7, del
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della
5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della
6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.
Art. 57 ter. Organo di revisione economico-finanziario [168]
1. All'articolo 16 del
a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;
b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:
«25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al
2. Il Governo modifica il
Art. 57 quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia [169]
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della
3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. All'articolo 1 della
a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;
b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.
Art. 57 quinquies. Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane [170]
1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del
«5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della
2. Al comma 451 dell'articolo 1 della
3. Al comma 34 dell'articolo 1 della
Art. 58. Quota versamenti in acconto
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del
Art. 58 bis. Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese [171]
1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonchè con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonchè alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere [172].
4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato [173].
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 [174].
5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire nonchè gli indirizzi per la programmazione delle attività [175].
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 58 ter. Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva [176]
1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del
2. All'articolo 22-bis del
a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».
Art. 58 quater. Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei [177]
1. All'articolo 1, comma 328, della
2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 58 quinquies. Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al
1. All'allegato 1 al regolamento di cui al
a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».
Art. 58 sexies. Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al
1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il sesso meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinchè si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità da essa stabiliti con proprio regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinchè si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Art. 58 septies. Fondo per le emergenze nazionali [180]
1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 58 octies. Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica [181]
1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonchè ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 59. Disposizioni finanziarie
1. [Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater;
b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. [Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del
e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla
g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 150, della
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 59 bis. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
Art. 60. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
(G.U. 26 ottobre 2019, n. 252)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Art. 1. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del
b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.
Art. 2. Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
1. All'articolo 17 del
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.".
Art. 3. Contrasto alle indebite compensazioni
1. All'articolo 17, comma 1, del
2. All'articolo 37, comma 49-bis, del
a) le parole "di cui al comma 49" e le parole "alle ritenute alla fonte," sono soppresse;
b) dopo le parole "attività produttive" sono inserite le seguenti: ", ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del
5. All'articolo 37 del
6. All'articolo 15 del
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Art. 4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
1. Al
"Art. 17 bis. (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
2. L'obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto dall'articolo 18 e con le modalità previste dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.
6. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalità di cui al comma 4.
7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonchè per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonchè integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del
11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3:
a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1 del
17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'articolo 10-bis del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. All'articolo 17, comma sesto, del
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della
Art. 5. Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.";
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.";
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorchè ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorchè le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonchè a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.";
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: "di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis";
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonchè a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.";
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole "25 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "10 metri cubi";
1.2) nella lettera c), le parole "10 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "5 metri cubi";
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonchè gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.";
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.";
4) al comma 7, le parole "nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni", sono soppresse;
5) al comma 9, le parole "anche a mezzo fax", sono sostituite dalle seguenti: "unicamente attraverso modalità telematiche";
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.".
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 1, hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto 5 e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.".
Art. 6. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
1. All'articolo 1 della
a) nel comma 940, le parole "commi 937, 938 e 939" sono sostituite dalle seguenti: "commi 937 e 938" e le parole "di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia";
b) nel comma 941:
1) le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.";
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: "941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: "943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 7. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il
a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7 bis. (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti). - 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonchè, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.";
b) all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.".
2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con
Art. 8. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
1. All'articolo 24-ter, comma 4, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 9. Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati
1. All'articolo 1 del
Art. 10. Estensione del sistema INFOIL
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del
Art. 11. Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del
Art. 12. Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al
b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) del
Art. 13. Trust
1. Al
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole "anche se non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73";
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: "4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonchè di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.".
2. All'articolo 25, comma 1, del
Art. 14. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1 del
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del
Art. 15. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
1. All'articolo 10-bis, comma 1, del
2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.".
Art. 16. Semplificazioni fiscali
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.".
Art. 17. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
1. All'articolo 12-novies del
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
b) al quarto periodo: le parole "di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".
Art. 18. Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
1. Al
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.".
Art. 19. Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
1. All'articolo 1 della
a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";
b) il comma 542 è sostituito dal seguente: "542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
Art. 20. Sanzione lotteria degli scontrini
1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della
2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della
Art. 21. Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
1. All'articolo 5 del
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.".
Art. 22. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.
Art. 23. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
1. All'articolo 15 del
a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito".
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla
Capo II
Disposizioni in materia di giochi
Art. 24. Proroga gare scommesse e Bingo
1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2020", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le parole "euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500".
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "anni dal 2013 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2013 al 2020" e le parole "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020".
Art. 25. Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della
Art. 26. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
Art. 27. Registro unico degli operatori del gioco pubblico
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonchè di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
c) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonchè i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.
4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonchè ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della
Art. 28. Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del
Art. 29. Potenziamento dei controlli in materia di giochi
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
2. All'articolo 10, del
Art. 30. Disposizioni relative all'articolo 24 del
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del
2. All'articolo 24, comma 25, del
Art. 31. Omesso versamento dell'imposta unica
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonchè di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonchè i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica di cui alla
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 32. Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17
1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del
2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All'articolo 2 del
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.
Art. 33. Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della
Art. 34. Compartecipazione comunale al gettito accertato
1. All'articolo 1, comma 12-bis del
Art. 35. Modifiche all'articolo 96 del TUIR
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del
b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".
Art. 36. Incentivi Conto Energia
1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.
Art. 37. Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del
1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del
Art. 38. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonchè la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Art. 39. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno a tre" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque";
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila";
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
g) il comma 1-ter dell'articolo 4 è abrogato;
h) all'articolo 5, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";
l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette";
o) all'articolo 10-bis, la parola "centocinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila";
p) all'articolo 10-ter, la parola "duecentocinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
"Art. 12 ter. (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;
f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.".
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del
"Art. 25 quinquiesdecies. (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
Art. 40. RFI ed Equitalia Giustizia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. La società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società.
2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della
Art. 41. Fondo di garanzia PMI
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del
Art. 42. Fusioni comuni
1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
Art. 43. Affitti passivi PA
1. All'articolo 8, del
a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 44. Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del
1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del
Art. 45. Disposizioni in materia di salute
1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
Art. 46. Disposizioni in materia di fiscalità regionale
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al
a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2020", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2021";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020" e le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
2) al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
2) al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".
Art. 47. Disposizioni sul trasporto pubblico locale
1. All'articolo 27 del
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola "2018" è sostituita con la seguente: "2020";
2) alla lettera c), le parole "secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalla seguente: "2021";
b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: "2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
c) al comma 4, la parola "Nelle" è sostituita con le parole "A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle";
d) al comma 6, le parole "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2020", le parole "e non oltre i successivi centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2021" e le parole "i predetti centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2021";
e) al comma 8, le parole ", e comunque non oltre il 31 dicembre 2018" sono soppresse.
Art. 48. Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: "certificato di bilancio di cui all'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto della gestione"; al secondo periodo, le parole: "Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.".
2. All'articolo 1, comma 142, della
Art. 49. Revisione priorità investimenti
1. All'articolo 1 della
a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte le seguenti: "nonchè per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) per infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".
Art. 50. Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.
1. All'articolo 1 della
a) il comma 857 è abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: "i tempi di pagamento e ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "gli indicatori";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.";
c) al comma 862, le parole "Entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio".
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del
3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 51. Attività informatiche in favore di organismi pubblici
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al primo comma, possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del
f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 52. Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono
1. All'articolo 3, comma 1, della
2. All'articolo 1 della
Art. 53. Disposizioni in materia di autotrasporto
1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
Art. 54. Alitalia
1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla
Art. 55. Misure a favore della competitività delle imprese italiane
1. All'articolo 537-ter del
Art. 56. Compensazione fondo perequativo IRAP
1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del
2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018.
3. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.
4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.
Art. 57. Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del
Art. 58. Quota versamenti in acconto
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del
Art. 59. Disposizioni finanziarie
1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della
2. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del
e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla
g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 comma 150 della
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 60. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 92 del
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[11] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 130 del
[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dall'art. 130 del
[14] Comma già modificato dall'art. 130 del
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dall'art. 130 del
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma così sostituito dall'art. 48 del
[19] Comma così modificato dall'art. 48 del
[20] Comma aggiunto dall'art. 48 del
[21] Alinea così modificato dall'art. 130 del
[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dall'art. 136 del
[25] Comma inserito dall'art. 136 del
[26] Comma già modificato dall'art. 1, comma 27, della
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma abrogato dall'art. 45 del
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Per una modifica al termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5 del
[34] Comma così sostituito dall'art. 61 bis del
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 26 del
[37] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma inserito dalla L. di conversione.
[41] Comma inserito dall'art. 11 bis del
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 5 novies del
[44] Articolo inserito dall'art. 11 bis del
[45] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[46] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 69 del
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 69 del
[49] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 735, della
[50] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 69 del
[51] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[52] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dall'art. 20 del
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[60] Comma inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[67] Comma così modificato dall'art. 28 del
[68] Comma inserito dall'art. 28 del
[69] Comma così sostituito dall'art. 28 del
[70] Comma aggiunto dall'art. 28 del
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[72] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2020 dall'art. 56 del
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma inserito dall'art. 1 bis del
[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[81] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[82] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[83] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[84] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[85] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[86] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[87] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[88] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[89] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[90] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[91] Comma inserito dalla L. di conversione.
[92] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[93] Comma inserito dalla L. di conversione.
[94] Comma inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma inserito dalla L. di conversione.
[96] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[97] Comma inserito dall'art. 6 bis del
[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[99] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 40 ter del
[100] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[106] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[109] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dall'art. 1, comma 855, della
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[116] Alinea così modificato dall'art. 19 ter del
[117] Comma inserito dall'art. 19 ter del
[118] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[119] Comma modificato dalla L. di conversione. La lett. f bis) è stata aggiunta dall'art. 3 del
[120] Lettera aggiunta dall'art. 7 del
[121] Lettera aggiunta dall'art. 21 del
[122] Lettera aggiunta dall'art. 21 del
[123] Lettera aggiunta dall'art. 51 del
[124] Lettera aggiunta dall'art. 10 del
[125] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[126] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[127] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[128] Comma inserito dall'art. 8 del
[129] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 286, della
[130] Comma inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[133] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[139] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[140] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[141] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[142] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[145] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[146] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[147] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[148] Comma inserito dalla L. di conversione.
[149] Comma inserito dalla L. di conversione.
[150] Comma inserito dalla L. di conversione.
[151] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[152] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[157] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[158] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 36 del
[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[160] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[161] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[162] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 56 del
[163] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[164] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[165] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[166] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[167] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[168] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[169] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[170] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[171] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[172] Comma già modificato dall'art. 3 bis del
[173] Comma inserito dall'art. 18 del
[174] Comma già modificato dall'art. 3 bis del
[175] Comma inserito dall'art. 18 del
[176] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[177] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[178] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[179] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[180] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[181] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[182] Comma abrogato dall'art. 1, comma 860, della
[183] Comma inserito dalla L. di conversione.
[184] Comma inserito dalla L. di conversione.
[185] Comma abrogato dall'art. 1, comma 860, della
[186] Comma così modificato dalla L. di conversione.