§ 95.1.453 - L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:19/12/2019
Numero:157


Sommario
Art. 1. 


§ 95.1.453 - L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

(G.U. 24 dicembre 2019, n. 301)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124

 

     All'articolo 1:

     al comma 4, lettera b), dopo le parole: «recuperando l'importo di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

 

     All'articolo 3:

     al comma 4, primo periodo, le parole: «Istituto nazionale previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «sul lavoro, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sul lavoro definiscono»;

     al comma 5:

     all'alinea, le parole: «n. 223 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

     al capoverso 49-quater, terzo periodo, le parole: «entro i trenta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi»;

     al comma 6, capoverso 2-ter, le parole: «la sanzione di euro 1.000 per» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro,».

 

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     "Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

     2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

     3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

     4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonchè di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

     5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

     a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

     b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

     6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

     7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

     8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

     3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

     "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

     4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

 

     All'articolo 5:

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

     al secondo periodo, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5),».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera c), capoverso 941-ter, primo periodo, dopo le parole: «anche come deposito IVA» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera d), capoverso 943-bis, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli», dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «in possesso delle suddette società» e le parole: «in possesso delle suddette società» sono soppresse.

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis:

     ai commi 1, 4, 5 e 6, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

     al comma 2, alinea, le parole: «Agenzia delle dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli».

 

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis (Estensione del ravvedimento operoso) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato».

 

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale). - 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1, lettera a), le parole: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «non possano».

 

     Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine). - 1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.

     2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

     3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo";

     b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo".

     4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

     5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati). - 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".

     2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, dopo il capoverso 5-ter è aggiunto il seguente:

     «5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge».

 

     All'articolo 16:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento".

     1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 16-bis (Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale). - 1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

     a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

     b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo";

     2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purchè siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio";

     3) il comma 3 è abrogato;

     b) all'articolo 16:

     1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione";

     2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     "1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:

     a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre";

     3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: "entro il 7 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo";

     c) all'articolo 17, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole: "e comunque entro il 7 luglio" sono soppresse;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonchè consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:

     1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre";

     3) alla lettera c-bis), le parole: "il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini previsti";

     d) all'articolo 19:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi";

     2) al comma 2, le parole: "retribuzione di competenza del mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione";

     3) al comma 4, le parole: "a partire dal mese di agosto o di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione";

     4) al comma 6, le parole: "entro il mese di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 ottobre".

     2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6-quater, le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo";

     b) al comma 6-quinquies, le parole: "entro il 7 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 marzo";

     c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:

     "6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3".

     3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";

     b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: "entro il 23 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

     4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

     5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

     Art. 16-ter (Potenziamento dell'amministrazione finanziaria). - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio relativo alle partite IVA di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

     2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.

     3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali e, in particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di trecento unità di personale non dirigenziale, di cui duecento unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e cento unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.

     4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019 è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di sessantaquattro posizioni di livello generale e, fermo restando il numero delle posizioni di fuori ruolo istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

     5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

     "3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti".

     6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

     7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: "ha facoltà di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede".

     8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque" e dopo le parole: "nel profilo di area terza" sono aggiunte le seguenti: ", posizione economica F3";

     b) al terzo periodo, le parole: "euro 1.310.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.965.000 annui".

     9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:

     "1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonchè dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

     b) il comma 1131 è abrogato.

     10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce "Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato" della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali - triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dall'anno 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.

     11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 17:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno».

 

     L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20 (Lotteria degli scontrini). - 1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";

     b) al secondo periodo, le parole: "codice fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,";

     c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione"».

 

     All'articolo 21:

     al comma 1, alinea, le parole: «comma 2-quinques» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quinquies»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:

     "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati"».

 

     All'articolo 22:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

     al comma 5, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento».

 

     L'articolo 23 è soppresso.

 

     All'articolo 24:

     al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando e in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento,».

 

     All'articolo 27:

     al comma 3:

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita»;

     alla lettera p), le parole: «che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i criteri ivi indicati»;

     al comma 4, dopo la lettera d), il capoverso è numerato come comma 4-bis.

 

     All'articolo 28:

     al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore».

 

     All'articolo 29:

     al comma 1, terzo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

 

     All'articolo 30:

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonchè da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro".

     2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento"».

 

     All'articolo 31:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «l'ordine pubblico e» sono soppresse e le parole: «risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risulti debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo», al terzo periodo, le parole: «risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risultino debitori dell'imposta unica di cui al decreto legislativo» e, al quarto periodo, le parole: «l'intimazione alla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «l'intimazione della chiusura».

 

     All'articolo 32:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "a titolo personale" sono aggiunte le seguenti: ". Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo» e le parole: «per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;

     al comma 4, primo periodo, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

 

     Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 32-bis (Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28). - 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "le piattaforme e" sono soppresse;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare".

     Art. 32-ter (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari). - 1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:

     "1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali".

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

     Art. 32-quater (Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici). - 1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:

     a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

     b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

     c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

     Art. 32-quinquies (Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione). - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.

     2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     Art. 32-sexies (Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

     «Art. 33-bis (Fondo per le vittime dell'amianto). - 1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al 2020".

     2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

 

     All'articolo 36:

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti».

 

     All'articolo 37:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

     1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.

     1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse».

 

     All'articolo 38:

     al comma 4, le parole: «il Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro della difesa» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;

     al comma 7, le parole: «alle detrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla deducibilità».

 

     Al capo III, dopo l'articolo 38 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 38-bis (Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali). - 1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le seguenti: "o della città metropolitana";

     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonchè eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purchè i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione".

     Art. 38-ter (Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

 

     All'articolo 39:

     al comma 1:

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: "uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a quattro anni e sei mesi"»;

     la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: "singolarmente" è sostituita dalla seguente: "complessivamente"»;

     la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) all'articolo 5, comma 1, le parole: "un anno e sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni"»;

     la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: "un anno e sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque anni"»;

     la lettera o) è soppressa;

     la lettera p) è soppressa;

     la lettera q) è sostituita dalla seguente:

     «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

     "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

     a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

     b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

     c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

     d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

     e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2"»;

     dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

     «q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "2, 3,"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

     "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

     b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

     c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

     d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

     e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

     f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

     g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

     2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"».

 

     All'articolo 40:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

     1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:

     a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

     1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

 

     Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

     «Art. 40-bis (Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile). - 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

     a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;

     b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;

     c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;

     d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».

 

     All'articolo 41:

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per lo sviluppo di tecnologie innovative» sono inserite le seguenti: «, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole», dopo la parola: «precisione» sono inserite le seguenti: «e delle nuove tecniche di irrigazione» e le parole: «tecnologie blockchain» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose».

 

     Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

     «Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

     2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

     a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

     b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

     c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

     d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

     e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

     f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

     g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;

     h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;

     i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

     l) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

     m) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

     3. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

     4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale è concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

     5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.

     6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:

     a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

     b) le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca;

     c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo;

     d) le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa;

     e) le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.

     7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alle prestazioni della sezione speciale di cui al comma 4.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

     All'articolo 42:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e associazioni di comuni».

 

     All'articolo 43:

     al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, le parole: «legge 196/2009» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196».

 

     All'articolo 45:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale";

     b) all'ultimo periodo, le parole: "il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti incrementi di spesa sono subordinati".

     1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

     1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: "Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e al terzo periodo, dopo le parole: "il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico,"».

 

     All'articolo 46:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e locale».

 

     Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

     «Art. 46-bis (Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica). - 1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128".

     2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

     3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "sono destinate" è inserita la seguente: "prioritariamente".

     4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730"».

 

     All'articolo 47:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori"».

 

     All'articolo 49:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «in viabilità» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità»;

     alla lettera b), all'alinea, le parole: «in viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità e sui trasporti» e, alla lettera c-quater), la parola: «per» è soppressa;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: "L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi" sono inserite le seguenti: "e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,";

     b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:

     "13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonchè per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero"».

 

     All'articolo 50:

     al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anche se hanno adottato» sono inserite le seguenti: «il sistema»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "e ai principi generali" sono sostituite dalle seguenti: "e ai soli principi generali" e dopo le parole: "della spesa" sono inserite le seguenti: "pubblica ad essi relativi"».

     Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

     «Art. 50-bis (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018). - 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:

     a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

     a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

     b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma».

 

     All'articolo 51:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «afferenti ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti ad ambiti»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     alla lettera a), le parole: «al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione»;

     alla lettera d), le parole: «inerente la» sono sostituite dalle seguenti: «inerente alla» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonchè allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.

     2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.

     2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 

     All'articolo 52:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020"»;

     al comma 2, capoverso 296:

     al primo periodo, le parole: «di cui dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3», le parole: «dei trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti» e le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;

     al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»;

     al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «le modalità attuative della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di attuazione del presente comma»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

     All'articolo 53:

     al comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 5, le parole: «Ministro delle infrastrutture dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

     5-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "concessi in locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o in locazione a lungo termine senza conducente";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti";

     c) al comma 2-bis:

     1) dopo le parole: "del contratto medesimo," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," e le parole: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo";

     2) dopo le parole: "società di leasing" sono inserite le seguenti: "e della società di locazione a lungo termine senza conducente" e le parole: "questa abbia" sono sostituite dalle seguenti: "queste abbiano";

     d) al comma 3, dopo le parole: "locazione finanziaria del veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente".

     5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "e dai registri di immatricolazione per" sono aggiunte le seguenti: "i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e";

     b) al terzo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o di locazione a lungo termine senza conducente"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di trasporti».

 

     Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

     «Art. 53-bis (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi). - 1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico".

     2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico".

     3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico".

     4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 55:

     al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «può svolgere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

     b) alla lettera b), dopo le parole: "banche, nazionali o estere," sono inserite le seguenti: "e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

 

     Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 55-bis (Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore). - 1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: ", relativo" è sostituita dalle seguenti: "e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purchè in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi";

     b) le parole: "della medesima tipologia" sono sostituite dalle seguenti: ", anche di diversa tipologia".

     2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

     Art. 55-ter (Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali). - 1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7:

     1) al comma 1, le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

     2) al comma 2, le parole: "di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 42 mesi";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5";

     b) all'articolo 8:

     1) al comma 1, lettera b), le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5"».

 

     All'articolo 56:

     al comma 2, dopo le parole: «è pari» è inserita la seguente: «a»;

     al comma 3, le parole: «Con legge di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»;

     al comma 4, le parole: «dal gettito IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «dal gettito dell'IRAP».

 

     All'articolo 57:

     al comma 1, capoverso c), sesto periodo, le parole: «è incrementa» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 448, le parole: "e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020";

     b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

     "d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)".

     1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

     b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

     a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

     e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

     2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse;

     b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

     2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;

     b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

     2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

     "473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020".

     2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

     2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse.

     2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonchè per assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.

     2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:

     a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.

     2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.

     2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.

     2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.

     2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,".

     2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di enti locali».

 

     Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

     b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

     "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

     2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221".

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonchè, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

     6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

     Art. 57-ter (Organo di revisione economico-finanziario). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale";

     b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

     "25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".

     2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

     Art. 57-quater (Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia). - 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

     "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

     2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

     4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco";

     b) al comma 84, le parole: "di presidente della provincia," sono soppresse.

     Art. 57-quinquies (Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane). - 1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

     "5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto è trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonchè della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri".

     2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "finanze" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

     3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo"».

 

     Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonchè con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonchè alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

     5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:

     a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 58-ter (Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva). - 1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019".

     2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "270 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni di euro per l'anno 2019";

     b) al comma 3, le parole: "270 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni di euro per l'anno 2019".

     Art. 58-quater (Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei). - 1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "dalla stessa esercitate non in regime di impresa" sono sostituite dalle seguenti: "e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi".

     2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158). - 1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

     b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".

     Art. 58-sexies (Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il sesso meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinchè si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità da essa stabiliti con proprio regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

     2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinchè si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

     Art. 58-septies (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

     a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     Art. 58-octies (Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica). - 1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonchè ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo.

     3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

     All'articolo 59:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.

     1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater;

     b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «dagli articoli 19, 21, 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 19, 21, 22, comma 1,» e le parole: «e commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dai commi 1 e 2»;

     alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

     alla lettera g), le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

 

     Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

     «Art. 59-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».