Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse |
Data: | 23/12/1998 |
Numero: | 504 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta |
Art. 2. Base imponibile |
Art. 3. Soggetti passivi |
Art. 4. Aliquota |
Art. 5. Sanzioni |
Art. 6. Adempimenti dei contribuenti |
Art. 7. Rapporto tra imposta unica e altri tributi |
Art. 8. Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato |
Art. 9. Disposizioni abrogate |
§ 95.17.6 - D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288
(G.U. 3 febbraio 1999, n. 27)
Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta [1]
1. La tassa di cui all'articolo 6 del
Art. 2. Base imponibile
1. La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.
2. La base imponibile per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.
1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
Art. 4. Aliquota
1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi [3];
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa [4].
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 è stabilita nella misura del 32 per cento.
1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Art. 6. Adempimenti dei contribuenti
1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Art. 7. Rapporto tra imposta unica e altri tributi [6]
1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico.
Art. 8. Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato
1. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato:
a) per il 40 per cento, nel capitolo 1805;
b) per il 35 per cento, nel capitolo 1007;
c) per il 25 per cento, nel capitolo 1213.
Art. 9. Disposizioni abrogate
1. Al
a) nell'articolo 1, sono soppresse le parole: "e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione";
b) nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: "o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse;
c) nell'articolo 3, è abrogato il sesto comma;
d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole: "nonché per particolari tipi di scommesse,";
e) nell'articolo 16, è abrogato il secondo comma;
f) nella tariffa, il numero 9 è abrogato.
2. Sono abrogati:
a) la
b) l'articolo 1, primo e terzo comma, della
c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della
3. E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 66, della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 66, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
[3] Numero sostituito dall'art. 38 del
[4] Lettera così sostituita dall'art. 11 quinquiesdecies del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 65, della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 30 della