§ 98.1.18559 - Legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1983
Numero:53


Sommario
Art. unico.      Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.18559 - Legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria

(G.U. 1 marzo 1983, n. 58)

 

     Art. unico.

     Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Gli articoli 1 e 2 ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dal seguente:

     "Art. 1. - Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il biennio 1982-1983, la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari è effettuata per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

     Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1982, i redditi dei fabbricati si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. Immobili a destinazione ordinaria

 

Simboli delle categorie

Coefficienti

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):

 

 

Abitazioni di tipo signorile

A/1

300

Abitazioni di tipo civile

A/2

230

Abitazioni di tipo economico

A/3

210

Abitazioni di tipo popolare

A/4

180

Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/5

170

Abitazioni di tipo rurale

A/6

180

Abitazioni in villini

A/7

270

Abitazioni in ville

A/8

340

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

A/9

150

Uffici e studi privati

A/10

380

Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

A/11

195

Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):

 

 

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme

B/1

250

Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)

B/2

250

Prigioni e riformatori

B/3

250

Uffici pubblici

B/4

250

Scuole e laboratori scientifici

B/5

250

Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

B/6

150

Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti

B/7

250

Magazzini sotterranei per depositi di derrate

B/8

250

Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):

 

 

Negozi e botteghe

C/1

350

Magazzini e locali di deposito

C/2

305

Laboratori per arti e mestieri

C/3

305

Fabbricati e locali per esercizi sportivi

C/4

305

Stabilimenti balneari e di acque curative

C/5

305

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

C/6

305

Tettoie chiuse o aperte

C/7

305

II. Immobili a destinazione speciale

 

Simboli delle categorie

Coefficienti

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)

da D/1 a D/9

350

III. Immobili a destinazione particolare

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)

da E/1 a E/9

210

     Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non è ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista, rispettivamente, dall'art. 50, terzo comma, e dall'art. 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Rimangono salve, nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonchè degli intermediari e rappresentanti di commercio, le deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non documentati nelle seguenti misure percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni di lire. Per il periodo di imposta 1982 la percentuale di cui all'ultimo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 72-bis del medesimo decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.

     In deroga al disposto di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorchè non corrisposti, può essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     all'art. 7, quarto comma, le parole "e agli articoli 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti "e agli articoli 25, 25-bis e 28";

     all'art. 21, secondo comma, le parole "dell'art. 25" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 25 e 25-bis"; e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le provvigioni di cui all'art. 25-bis la registrazione può avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese";

     dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:

     "Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari). - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

     La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

     La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purchè già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

     Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonchè dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

     Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

     Con decreto del Ministero delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti";

     all'art. 29, ultimo comma, le parole "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto comma, e 28".

     All'art. 3, primo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "degli articoli 23, 24, 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28".

     Le disposizioni dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano sulle provvigioni dovute per le prestazioni rese dal 1° gennaio 1983.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede, con propri decreti, a stabilire gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore reddito di cui al quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Al terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, sono aggiunte, in fine, le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali". La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974. Il terzo e il quarto comma dell'art. 5-bis del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppressi.

     Nel primo e nel settimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "quattrocento ottanta milioni", sono sostituite dalle seguenti: "settecento ottanta milioni".

     Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a settecento ottanta milioni di lire, semprechè l'anno 1983 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

     Imposta sul reddito delle persone fisiche

     Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito (scaglioni in milioni di lire)

Aliquota (%)

 

 

fino a

11

18

oltre

11

"

24

27

"

24

"

30

35

"

30

"

38

37

"

38

"

60

41

"

60

"

120

47

"

120

"

250

56

"

250

"

500

62

"

500

"

 

65

     Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683. Tuttavia l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, a lire 240.000. Dalla stessa data è altresì elevata a lire 252.000 la detrazione spettante a fronte delle spese di produzione del reddito di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono elevati, rispettivamente, a lire 270.000 e a lire 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello stesso articolo. E' infine elevato, a partire dalla stessa data, a lire 2.750.000 il limite di redditualità previsto nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma dell'art. 15 dello stesso decreto.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

     all'art. 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono, per quota esente, lire 96.000 se il reddito complessivo netto non supera lire 10 milioni ovvero lire 36.000 se lo stesso reddito supera detto importo";

     all'art. 16, nel primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

     "c) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, nella misura di:

     lire 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9 milioni di lire;

     lire 276.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire;

     lire 156.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire;

     lire 84.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire;

     lire 60.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire;

     se gli ammontari del reddito di lavoro dipendente sono superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione";

     all'art. 16, nel secondo comma, dopo le parole "si detrae dall'imposta" sono aggiunte le seguenti: ", oltre alla ulteriore detrazione di cui alla lettera c) del comma precedente eventualmente spettante alle condizioni ivi previste,";

     all'art. 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza della imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile";

     dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

     "Art. 16-bis. - Se alla formazione della base imponibile concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui all'art. 72 compete una ulteriore detrazione d'imposta, non cumulabile con la detrazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo precedente, di lire 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 6 milioni ovvero di lire 100.000 se tale reddito è superiore a 6 milioni, ma non a lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 72-bis. Se l'ammontare del reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, è superiore a 6 milioni e a 12 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minore importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.

     La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione della base imponibile";

     all'art. 20, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 16 competono soltanto le detrazioni previste dalle lettere a) e c) di detto articolo";

     il quinto comma dell'art. 50 è sostituito dal seguente:

     "Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale"";

     all'art. 72-bis, primo comma, le parole "dodici milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni di lire", e le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

     sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

     b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

     c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

     d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento".

     Nell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".

     L'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 4.500.000.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

     I sostituti di imposta devono procedere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali conguagli di imposta relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983 devono essere effettuati, per un importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare, contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1983.

     In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre 1984, sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di aumento del 10 per cento, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente; nonchè i nuovi importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferente ai singoli scaglioni, stabiliti dal presente articolo".

     Gli articoli 13, 14, 15, 16 e la tabella sono sostituiti dal seguente articolo:

     "Art. 4. - A decorrere dal 1° gennaio 1983 è istituita una imposta erariale di consumo sui seguenti prodotti:

     1) altoparlanti montati per l'alta fedeltà; amplificatori audio per l'alta fedeltà, semiprofessionali;

     2) apparecchi radioriceventi stereofonici; apparecchi riceventi per la televisione sprovvisti di tubo-immagini (tuner e simili); apparecchi da presa delle immagini per la televisione;

     3) obiettivi intercambiabili per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini in cinematografia ed in televisione;

     4) binocoli e cannocchiali;

     5) apparecchi fotografici semiprofessionali;

     6) apparecchi cinematografici da presa e da proiezione, semiprofessionali;

     7) apparecchi da proiezione per diapositive, semiprofessionali;

     8) apparecchi di registrazione, di riproduzione del suono, stereofonici; apparecchi di registrazione, di riproduzione delle immagini per la televisione, esclusi i professionali;

     9) supporti magnetici per apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini per la televisione;

     10) lettori di suono per dischi, semiprofessionali;

     11) giuochi per la produzione, per visualizzazione di immagini elaborate in forma digitale e relativi supporti di programma e di processo, esclusi i prodotti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota massima;

     12) apparecchi riceventi per la televisione, con tubo-immagini incorporato.

     L'imposta si applica nella misura del sedici per cento del valore franco fabbrica al netto delle spese di spedizione, distribuzione ed intermediazione e di ogni altra spesa inerente alla commercializzazione nel mercato nazionale, ovvero, per i prodotti importati, del valore in dogana franco frontiera nazionale. La misura dell'imposta è ridotta all'otto per cento per i prodotti indicati al n. 12 del primo comma.

     L'imposta è dovuta per le cessioni dei prodotti, nelle condizioni idonee alla loro utilizzazione da parte del consumatore finale, effettuate in ciascun trimestre solare dal produttore ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I produttori nazionali debbono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione, contenente gli elementi necessari per l'accertamento, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce. Entro lo stesso termine l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale. Gli uffici procedono, anche sulla base di verifiche, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie si applicano le corrispondenti norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; tuttavia gli adempimenti demandati alla dogana dal citato testo unico sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Per la merce di provenienza estera l'imposta è dovuta dall'importatore ed è accertata e riscossa con le modalità proprie delle imposte e sovrimposte di consumo.

     L'imposta si applica anche ai prodotti che al 1° gennaio 1983 si trovavano giacenti presso esercenti la rivendita, al dettaglio o all'ingrosso, ovvero presso depositi, magazzini e simili ove i prodotti stessi sono custoditi per conto dei suddetti esercenti ed è dovuta per effetto della cessione da parte dei suddetti esercenti. I prodotti giacenti si presumono ceduti anteriormente ai prodotti della stessa marca e tipo acquistati dall'esercente successivamente al 1° gennaio 1983.

     Il valore imponibile di ciascun prodotto giacente è costituito dal sessanta per cento del medio valore imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per gli acquisti all'interno, e dal medio valore in dogana, per le importazioni effettuate direttamente dall'esercente, dei prodotti della stessa marca e tipo rispettivamente acquistati od importati a partire dal 1978 ovvero da uno degli anni successivi, fino al 1982, che l'esercente ha facoltà di indicare nella dichiarazione da presentare per effetto di quanto disposto dal comma seguente. Per i prodotti acquistati ed importati dall'esercente anteriormente al 1978, o anteriormente all'anno indicato nella dichiarazione, nonchè per i prodotti ceduti usati all'esercente da soggetti non obbligati alla emissione di fattura ed in ogni caso non espressamente previsto dal presente comma, il valore imponibile è determinato con i criteri di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Si applicano anche nei confronti degli esercenti, relativamente ai prodotti giacenti ceduti, le disposizioni contenute nel terzo comma.

     L'imposta non è dovuta per i prodotti in esportazione; è inoltre ammessa la restituzione dell'imposta già assolta per i prodotti definitivamente esportati.

     L'imposta di cui al presente articolo non si applica alle cessioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1983, nè per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti ai quali è consentita l'importazione in esenzione dai diritti doganali dei prodotti indicati nel primo comma, sulla base di trattati ed accordi internazionali.

     Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo nonchè le disposizioni dirette alla migliore individuazione dei prodotti soggetti ad imposta, anche al fine di adeguare le descrizioni relative alle diverse categorie all'evoluzione delle tecniche produttive.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita.

     Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa da due a otto volte l'imposta evasa. Se l'imposta evasa supera lire 12 milioni, si applica oltre alla multa, la pena della reclusione da quattro mesi a due anni.

     In caso di omessa od infedele dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da una a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta. La pena pecuniaria non può comunque essere inferiore a lire cinquecentomila nei casi di omessa dichiarazione.

     Si considera comunque dovuta l'imposta gravante sulle giacenze iniziali non dichiarate nonchè sui prodotti giacenti non rinvenuti all'atto delle verifiche della amministrazione finanziaria. Si considera omessa nella prima dichiarazione l'indicazione dei medesimi prodotti non rinvenuti nelle anzidette verifiche, qualora le relative cessioni o deduzioni giustificate dalle giacenze non risultino iscritte nella contabilità aziendale nei periodi in riferimento ai quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione.

     Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica, oltre agli interessi di mora, una soprattassa pari al dieci per cento dell'imposta dovuta. La soprattassa è ridotta al cinque per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.

     Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie stabilite per i diritti di confine.

     E' istituito il contrassegno di Stato da apporre su singoli prodotti di cui al primo comma per la loro identificazione.

     I prodotti da identificare, le caratteristiche tipografiche dei contrassegni e le indicazioni che debbono figurarvi, le cautele per la custodia e per la consegna da parte degli uffici, nonchè i termini e le modalità di applicazione e di uso sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

     I produttori e gli importatori che cedono prodotti soggetti all'imposta privi di contrassegni ovvero provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o con indicazioni diverse da quelle prescritte sono soggetti, salve le sanzioni penali nei casi di reato, alla pena pecuniaria da due a otto volte l'imposta gravante sui detti prodotti. Alla stessa pena sono soggetti coloro che ricevono, nell'esercizio di una impresa commerciale avente ad oggetto la successiva rivendita, prodotti privi di contrassegni o provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o recanti indicazioni diverse da queste.

     L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente articolo è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento, nell'ambito della rispettiva competenza.

     Per la definizione in via breve delle violazioni non costituenti reato si applica il quarto comma dell'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     L'azione per il recupero dell'imposta nonchè delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi di mora è esperita secondo le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Il diritto al recupero si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. La prescrizione è interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto sono divenuti definitivi.

     Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione ed è preferito ad ogni altro credito.

     Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento".

     Il primo comma dell'art. 5 e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dal seguente:

     "Art. 5. - Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     all'art. 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali". La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973. Il primo e il secondo comma dell'art. 5-bis del decreto legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppressi;

     all'art. 10, il n. 26 è sostituito dal seguente:

     "26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952";

     all'art. 13, l'ultimo comma è soppresso;

     all'art. 19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     "c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

     d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti";

     all'art. 19-bis è aggiunto il seguente comma:

     "Agli effetti del presente decreto sono considerati ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita, locazione o affitto";

     l'art. 31 è soppresso;

     all'art. 34, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

     "I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale a condizione che le modalità di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente.

     I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio.

     L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato";

     all'art. 35, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita";

     all'art. 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente".

     I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile.

     Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

     Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonchè quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

     Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono così elevate:

     art. 2: dal 2 al 3 per cento;

     art. 3: dallo 0,50 all'1 per cento;

     art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;

     art. 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;

     art. 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;

     art. 9: dal 2 al 3 per cento.

     Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

     L'ultimo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

     "Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonchè le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono".

     All'art. 2 della parte seconda della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nel testo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, le parole; "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000".

     Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine a garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

     L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilito nella misura dello 0,25 per cento.

     Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

     A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento.

     Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

     A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue:

     a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

     b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

     c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

     Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'art. 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente.

     Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     E' soppresso l'art. 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

     Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate.

     Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

     Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

     L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

     Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

     I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

     Il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore.

     L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima è stabilita in lire trecentomila.

     Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52.

     Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del n. 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000, 11.000, e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

     Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonchè dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

     Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

     Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.

     Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l'esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio.

     La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

     L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione di cui al comma precedente che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso o disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici.

     Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

     Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonchè le relative variazioni.

     Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia.

     Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

     Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

     Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse e della soprattassa sopra indicate è interrotto a decorrere dal periodo fisso, quadrimestrale o semestrale, immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al periodo fisso antecedente la rivendita.

     Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nei primi dieci giorni successivi alla scadenza dei bimestri pari, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel bimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

     Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel bimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

     Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

     Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 1.500.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

     All'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La soprattassa è elevata al 20 per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila.

     Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce".

     Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

     L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse e delle relative penalità si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonchè stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

     Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

     Per i veicoli e autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977, la cancellazione dai pubblici registri è operata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non è corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro il termine stabilito con il decreto sopra indicato.

     Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

     Tutte le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

     Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

     Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

     Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonchè quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

     All'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, il secondo comma e sostituito dal seguente:

     "Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società nonchè dagli enti finanziari previsti dall'art. 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche".

     Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

     Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

     Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VI, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'art. 39, quarto comma, delle legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte, in fine, le parole "note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva".

     All'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole "e dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri immobiliari con le modalità indicate nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635".

     L'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

     "La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle finanze, negli altri casi".

     Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

     Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

     Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".

     L'art. 12 è soppresso.

     Gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, e dell'art. 6 del medesimo decreto, nella parte in cui aboliva l'esenzione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, nonché gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'art. 8, primo e secondo comma, e dall'art. 13 dello stesso D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, per quanto riguarda le cessioni dei prodotti indicati nella tabella allegata al decreto legge, e non più ricompresi nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto stesso, come modificato dalla presente legge, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

     Le ritenute operate, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1982.

     Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le ritenute operate sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta o di frazioni di periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dalla imposta relativa al periodo di imposta nel quale le ritenute stesse sono state operate.

   

     Per le ritenute operate sulle provvigioni di competenza dell'anno 1983 nei confronti dei soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini dello scomputo delle predette ritenute si applicano i criteri di cui al comma precedente.

     L'imposta erariale di consumo di cui all'originario art. 13 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.