§ 12.6.169 - D.L. 25 marzo 2019, n. 22.
Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonchè tutela della salute e della libertà di soggiorno dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:25/03/2019
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori [...]
Art. 2.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3.  Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
Art. 4.  Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia
Art. 5.  Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso
Art. 6.  Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito.
Art. 7.  Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Art. 8.  Tutela dei depositanti e degli investitori
Art. 9.  Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso
Art. 10.  Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso.
Art. 11.  Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso
Art. 12.  Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione
Art. 13.  Disposizioni fiscali
Art. 14.  Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale [...]
Art. 15.  Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza
Art. 16.  Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani
Art. 17.  Disposizioni in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 17 bis.  (Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori).
Art. 17 ter.  (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali).
Art. 17 quater.  (Disposizioni in materia aeroportuale).
Art. 18.  Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti
Art. 19.  Supporto all'attività internazionale
Art. 19 bis.  (Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi).
Art. 19 ter.  (Attività di negoziazione per conto proprio).
Art. 19 quater.  (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili [...]
Art. 19 quinquies.  (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Art. 20.  Garanzia cartolarizzazione sofferenze
Art. 21.  Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
Art. 22.  Disposizioni di attuazione
Art. 23.  Copertura finanziaria
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 12.6.169 - D.L. 25 marzo 2019, n. 22. [1]

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonchè tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

(G.U. 25 marzo 2019, n. 71)

 

Capo I

Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G

 

Art. 1. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

     1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

     2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

     1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

     2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

     3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».

 

Capo II

Misure per garantire la stabilità finanziaria

Sezione I

Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo

 

     Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

     1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

     2. Nella presente sezione l'espressione:

     a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     d) 'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito' indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     f) 'istituti di moneta elettronica del Regno Unito' indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     g) 'gestori di fondi del Regno Unito' indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;

     m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;

     n) 'autorità competenti' indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;

     o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

     p) 'Testo unico della finanza' (TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

     3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

 

     Art. 3. Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso

     1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, nè di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonchè, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.

     5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.

     6. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

     7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario, per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano [2].

     8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso [3].

     9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

 

     Art. 4. Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia

     1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonchè gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, nè di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

     2. Entro quindici giorni dalla data di recesso, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività [4].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

     a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;

     b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

     5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonchè del rimborso del capitale da parte del cliente.

 

     Art. 5. Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito [5].

     2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

     3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

     3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 [6].

 

     Art. 6. Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito.

     1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purchè continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

     2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purchè continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie

     1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario.

     2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purchè aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

     3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonchè i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

 

     Art. 8. Tutela dei depositanti e degli investitori

     1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

     2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

     3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.

     5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485 [7].

     6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

     7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

 

     Art. 9. Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso

     1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, nè rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.

     2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonchè le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

     3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.

     4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.

     5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

 

     Art. 10. Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso.

     1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione nè rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

     2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

     3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ad ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice [8].

 

     Art. 11. Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso

     1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

 

     Art. 12. Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione

     1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

 

     Art. 13. Disposizioni fiscali

     1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 [9].

 

Sezione II

Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

     1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 [10].

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonchè all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998 [11].

     4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura "per residenza", è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

     5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.

     8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza

     1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

 

     Art. 16. Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani

     1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:

     a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;

     b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

     2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.

     3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

     3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo" [12].

     4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 euro per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale [13]

     1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie dei cittadini del Regno Unito, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonchè dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [14].

     2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

     2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione [15].

     2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute[16].

     2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1 [17].

 

     Art. 17 bis. (Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori). [18]

     1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

     Art. 17 ter. (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali). [19]

     1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

 

     Art. 17 quater. (Disposizioni in materia aeroportuale). [20]

     1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

 

Sezione III

Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali

 

     Art. 18. Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti

     1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

     2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.

     3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 19. Supporto all'attività internazionale

     1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.965.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [21].

     1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche [22].

     1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [23].

     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».

     3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

 

     Art. 19 bis. (Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi). [24]

     1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia." sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.".

 

     Art. 19 ter. (Attività di negoziazione per conto proprio). [25]

     1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".

 

     Art. 19 quater. (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali). [26]

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

     b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate";

     d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi".

     2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

     3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

     2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

     a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

     b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

     c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

     3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

     4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

 

     Art. 19 quinquies. (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). [27]

     1. All'articolo 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1".

 

Capo III

Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)

 

     Art. 20. Garanzia cartolarizzazione sofferenze

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 23 [28].

 

     Art. 21. Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;

     b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

     «f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

     f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».

     1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

     a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);

     b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;

     c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;

     d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre" [29].

     2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";

     b) il comma 2 è abrogato.

     3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.".

     4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».

     5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

     i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

     ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

     iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.» [30];

     c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

     2) alla lettera d), punto i), le parole "2,70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

     3) alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".

     6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

     «Allegato 1.

     PANIERI CDS

     1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

     Ubi Banca S.p.a.

     Mediobanca Spa

     Unicredit S.p.a.

     Intesa Sanpaolo S.p.a.

     Assicurazioni Generali S.p.a.

     Enel S.p.a.

     Acea S.p.a.

     Atlantia S.p.a.

     2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

     Mediobanca S.p.a.

     Unicredit S.p.a.

     Intesa Sanpaolo S.p.a.

     Assicurazioni Generali S.p.a.

     Enel S.p.a.

     Acea S.p.a.

     Eni S.p.a.

     Atlantia S.p.a.

     3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

     Assicurazioni Generali S.p.a.

     Enel S.p.a.

     Eni S.p.a».

     7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il punto (2), lettera b., è sostituito dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.";

     b) al punto (4), lettera a., le parole "2.70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";

     c) al punto (4), lettera b., le parole "8.98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";

     d) al punto (5), le parole "I fattori 2.70 e 8.98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";

     e) al punto (11) le parole «un tasso di sconto al 2%» sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule:

     "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)² )/(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y ) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y )

     P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y )"

     sono sostituite dalle seguenti:

     "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y ) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y )

     P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y )".

     8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

 

     Art. 22. Disposizioni di attuazione

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti [31].

 

     Art. 23. Copertura finanziaria

     1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016 [32].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 24. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonchè tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

(G.U. 25 marzo 2019, n. 71)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;

     Visto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e, in particolare, il capo II, concernente la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

     Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali e, in particolare, l'articolo 12, che disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE;

     Considerata l'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

     Ritenuto necessario tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonchè assicurare l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'accordo per il recesso dal Trattato sull'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonchè di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica;

     Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonchè a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;

     Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze è scaduta il 6 marzo 2019;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate;

     Ravvisata la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;

     Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;

     Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della disponibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;

     Ritenuto necessario ed urgente potenziare il contingente di personale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria europea e internazionale, nonchè in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un'intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima possibile, essendo l'Italia nella Troika delle Presidenze già a partire dal 1° dicembre 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G

 

     Art. 1. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

     1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

     2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

     1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

     2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

     3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».

 

Capo II

Misure per garantire la stabilità finanziaria

Sezione I

Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo

 

     Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

     1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

     2. Nella presente sezione l'espressione:

     a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     d) 'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito' indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     f) 'istituti di moneta elettronica del Regno Unito' indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     g) 'gestori di fondi del Regno Unito' indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;

     m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;

     n) 'autorità competenti' indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;

     o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

     p) 'Testo unico della finanza' (TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

     3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

 

     Art. 3. Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso

     1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, nè di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonchè, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.

     5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.

     6. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

     7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

     8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

     9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

 

     Art. 4. Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia

     1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonchè gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, nè di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

     2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

     a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;

     b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

     5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonchè del rimborso del capitale da parte del cliente.

 

     Art. 5. Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

     2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

     3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

 

     Art. 6. Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito.

     1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purchè continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

     2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purchè continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie

     1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario.

     2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purchè aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

     3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonchè i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

 

     Art. 8. Tutela dei depositanti e degli investitori

     1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

     2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

     3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.

     5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.

     6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

     7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

 

     Art. 9. Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso

     1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, nè rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.

     2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonchè le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

     3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.

     4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.

     5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

 

     Art. 10. Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso.

     1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione nè rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

     2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

     3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

 

     Art. 11. Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso

     1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

 

     Art. 12. Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione

     1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

 

     Art. 13. Disposizioni fiscali

     1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

 

Sezione II

Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

     1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonchè all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

     4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura "per residenza", è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

     5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.

     8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza

     1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

 

     Art. 16. Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani

     1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:

     a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;

     b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

     2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.

     3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

     4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 euro per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale

     1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonchè dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

     2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

 

Sezione III

Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali

 

     Art. 18. Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti

     1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

     2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.

     3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 19. Supporto all'attività internazionale

     1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.

     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».

     3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

 

Capo III

Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)

 

     Art. 20. Garanzia cartolarizzazione sofferenze

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 24.

 

     Art. 21. Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;

     b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

     «f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

     f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».

     2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";

     b) il comma 2 è abrogato.

     3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.".

     4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».

     5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

     i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

     ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

     iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.»;

     c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

     2) alla lettera d), punto i), le parole "2,70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

     3) alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".

     6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

     «Allegato 1. PANIERI CDS

     1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

     Ubi Banca S.p.a.

     Mediobanca Spa

     Unicredit S.p.a.

     Intesa Sanpaolo S.p.a.

     Assicurazioni Generali S.p.a.

     Enel S.p.a.

     Acea S.p.a.

     Atlantia S.p.a.

     2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

     Mediobanca S.p.a.

     Unicredit S.p.a.

     Intesa Sanpaolo S.p.a.

     Assicurazioni Generali S.p.a.

     Enel S.p.a.

     Acea S.p.a.

     Eni S.p.a.

     Atlantia S.p.a.

     3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

     Assicurazioni Generali S.p.a.

     Enel S.p.a.

     Eni S.p.a.

     7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.";

     b) al punto (4), lettera a., le parole "2.70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";

     c) al punto (4), lettera b., le parole "8.98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";

     d) al punto (5), le parole "I fattori 2.70 e 8.98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";

     e) al punto (11) le parole «un tasso di sconto al 2%» sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule:

     "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)² )/(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y ) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y )

     P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y )"

     sono sostituite dalle seguenti:

     "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y ) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y )

     P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y )".

     8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

 

     Art. 22. Disposizioni di attuazione

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

 

     Art. 23. Copertura finanziaria

     1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 24. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 maggio 2019, n. 41.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dall'art. 36 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione.

[13] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[21] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 16 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[22] Comma inserito dalla L. di conversione.

[23] Comma inserito dalla L. di conversione.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma inserito dalla L. di conversione.

[30] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.