Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.8 imposta di bollo |
Data: | 18/02/1997 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. |
Art. 2. Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali. |
Art. 3. Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari. |
Art. 4. Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto. |
§ 95.8.53 - Legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.
(G.U. 27 febbraio 1997, n. 48, S.O.)
Art. 1. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
1. Al
a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente (Omissis).
b) all'articolo 67, comma 1, lettera a), le parole: "ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato" sono soppresse e la lettera e) è abrogata;
c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'interno del territorio doganale" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
2. Al
a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) è abrogata;
b) all'articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente (Omissis).
c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti (Omissis) e dopo le parole: "ai commi" sono inserite le seguenti (Omissis);
d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) è abrogata;
e) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti (Omissis);
f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti (Omissis); allo stesso comma 5, la parola: "a)," è soppressa;
g) all'articolo 47, comma 1, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis);
h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti (Omissis); allo stesso comma 1 le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis); allo stesso articolo 50, il comma 8 è abrogato;
i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente (Omissis).
l) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis).
m) all'articolo 58, il comma 2 è abrogato;
n) è aggiunta la tabella A-bis, di cui all'allegato alla presente legge.
3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del
Art. 2. Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali.
1. Al
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti (Omissis);
b) all'articolo 8, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti (Omissis).
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente (Omissis).
c) all'articolo 8-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti (Omissis).
2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti (Omissis).
e) all'articolo 17:
1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti (Omissis);
f) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente (Omissis).
g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del
3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, comma 2, del
4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del
Art. 3. Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.
1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al
Art. 4. Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
1. Al
a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) è sostituito dal seguente (Omissis).
b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente (Omissis).
TABELLA A-BIS (articolo 50-bis, comma 4, lettera d).
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 32 bis del