§ 95.8.53 - Legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:18/02/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 2.  Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali.
Art. 3.  Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.
Art. 4.  Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto.


§ 95.8.53 - Legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.

(G.U. 27 febbraio 1997, n. 48, S.O.)

 

     Art. 1. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) all'articolo 67, comma 1, lettera a), le parole: "ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato" sono soppresse e la lettera e) è abrogata;

     c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'interno del territorio doganale" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

     a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) è abrogata;

     b) all'articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente (Omissis).

     c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti (Omissis) e dopo le parole: "ai commi" sono inserite le seguenti (Omissis);

     d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) è abrogata;

     e) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti (Omissis);

     f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti (Omissis); allo stesso comma 5, la parola: "a)," è soppressa;

     g) all'articolo 47, comma 1, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis);

     h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti (Omissis); allo stesso comma 1 le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis); allo stesso articolo 50, il comma 8 è abrogato;

     i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente (Omissis).

     l) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

     m) all'articolo 58, il comma 2 è abrogato;

     n) è aggiunta la tabella A-bis, di cui all'allegato alla presente legge.

     3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 2. Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti (Omissis);

     b) all'articolo 8, primo comma:

     1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     c) all'articolo 8-bis:

     1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti (Omissis).

     e) all'articolo 17:

     1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti (Omissis);

     f) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

     g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agliarticoli 8, primo comma, lettere a) e b),8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

     3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare [1]

 

          Art. 3. Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.

     1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 4. Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente (Omissis).

 

     TABELLA A-BIS (articolo 50-bis, comma 4, lettera d).

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 32 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.