Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 20/05/2019 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 12.6.170 - L. 20 maggio 2019, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonchè tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
(G.U. 24 maggio 2019, n. 120)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2019, N. 22
All'articolo 3:
al comma 7, dopo le parole: «istanza prevista» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario,»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».
All'articolo 4, comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di recesso».
All'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3».
All'articolo 8, comma 5, le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».
All'articolo 10, comma 3, le parole: «e ogni altra disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni altra disposizione».
All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
All'articolo 14:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonchè all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998».
All'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'articolo 159 del
"Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo"».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «di tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie» e la parola: «britannici» è sostituita dalle seguenti: «del Regno Unito»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute.
2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al
alla rubrica, dopo la parola: «prestazioni» sono inserite le seguenti: «di sicurezza sociale e».
Al capo II, sezione II, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17 bis. (Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori). - 1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Art. 17 ter. (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali). - 1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della
Art. 17 quater. (Disposizioni in materia aeroportuale). - 1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».
All'articolo 19:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della
1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della
Al capo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 19 bis. (Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi). - 1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia." sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.".
Art. 19 ter. (Attività di negoziazione per conto proprio). - 1. All'articolo 67 del
"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".
Art. 19 quater. (Modifiche al
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate";
d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del
3. Dopo l'articolo 7 del
"Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:
a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.
Art. 19 quinquies. (Modifica al
All'articolo 20, comma 3:
al primo periodo, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del
al secondo periodo, le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «, a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».
All'articolo 21:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 4 del
"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:
a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre"»;
al comma 5, lettera b), capoverso 2, le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato»;
al comma 6, capoverso, numero 3), le parole: «Eni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Eni S.p.a."»;
al comma 7, lettera a), le parole: «è sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito».
All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e le parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia» sono soppresse.
All'articolo 23, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del