§ 55.3.155 - L. 28 marzo 2022, n. 25.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:28/03/2022
Numero:25


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.155 - L. 28 marzo 2022, n. 25.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

(G.U. 28 marzo 2022, n. 73 - S.O. n. 13)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.

     3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

      Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4

 

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 221» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

     al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e dopo le parole: «n. 221,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

     al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «soggetti maggiormente incisi» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti maggiormente danneggiati»;

     al comma 2, lettera c), le parole: «in materia di aiuti Stato» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di aiuti di Stato»;

     al comma 3, le parole: «2020/C 91 I/01» sono sostituite dalle seguenti: «del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «requisiti definiti dai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di cui ai commi 1 e 2» e dopo le parole: «rese ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al secondo periodo, le parole: «entro i termini e con le modalità definite» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini e con le modalità definiti»;

     al terzo periodo, la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi» e le parole: «casi revoca» sono sostituite dalle seguenti: «casi di revoca»;

     al comma 5, alinea, le parole: «Successivamente alla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente alla scadenza» e le parole: «ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue» sono sostituite dalle seguenti: «ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, determinata come segue».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «in favore dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di parchi»;

     al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis:

     al primo periodo, le parole: «sono stanziati 40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è stanziata la somma di 40 milioni di euro», le parole: «29 ottobre 1972» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972», dopo le parole: «una di quelle» la parola: «attività» è soppressa e le parole: «attività economiche ATECO» sono sostituite dalle seguenti: «attività economiche ATECO 2007»;

     al secondo periodo, le parole: «corrispettivi del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi del 2021"»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

     "624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca"»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

 

     All'articolo 4:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto»;

     al comma 2, le parole: «al periodo dei contratti» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di durata dei contratti»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.

     2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

     2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.

     2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

     2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

     a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

     b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

     3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

 

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152). - 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del citato decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

     2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonchè a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine»;

     al comma 4, le parole: «L'efficacia della presente misura» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia della misura di cui al presente articolo»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutati al valore di mercato";

     2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

     3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

     4) al quinto periodo, le parole: "È in ogni caso vietata l'alienazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono in ogni caso vietate l'alienazione e la permuta";

     b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

     c) al comma 3, dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".

     5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al comma 5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

 

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali). - 1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022";

     b) l'ultimo periodo è soppresso».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, anche utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo nei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

 

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6-bis (Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026). - 1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici" e dopo le parole: "della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

     b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport" sono inserite le seguenti: ", sentito il Ministro del turismo".

 

     Art. 6-ter (Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti). - 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti".

 

     Art. 6-quater (Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). - 1. I dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono resi disponibili al Ministero del turismo secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

     Art. 6-quinquies (Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto). - 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

     "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea";

     b) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

     "1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonchè le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere"».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «codici ATECO» sono sostituite dalle seguenti: «codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32;

     c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

     2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

     2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.

     2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonchè in ambito sociale»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento».

 

     All'articolo 8:

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo».

 

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico). - 1. All'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente" sono soppresse».

 

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «registro nazionale delle associazioni e società» è inserita la seguente: «sportive»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;

     al terzo periodo, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo sport delle persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali dell'associazione "Special Olympics Italia"»;

     al comma 5, le parole: «dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresì le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonchè le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

     a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

     b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonchè alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

     c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026».

 

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Incremento delle risorse per impianti ippici). - 1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «sono inseriti, in fine, i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

     Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 10-bis (Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI). - 1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso zero. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente comma, nonchè specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

     2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", da assegnare entro il 31 dicembre 2021" sono soppresse.

     3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 10-ter (Disposizioni in materia di perizie tecniche). - 1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quarto periodo è aggiunta, in fine, la seguente parola: "laureato".

     2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato".

 

     Art. 10-quater (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022). - 1. Per le spese sostenute nel 2021, nonchè per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

     2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.

 

     Art. 10-quinquies (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio). - 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

     a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

     b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;

     c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022".

     2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80 è inserito il seguente:

     "80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario".

     2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso e il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1".

     4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonchè per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonchè presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

     Art. 11-ter (Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome). - 1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

     a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022;

     b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

     1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;

     2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022.

     2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".

     3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022, ciascuna secondo gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «per i mancati incassi» sono sostituite dalle seguenti: «per il ristoro ai comuni per i mancati incassi»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno».

 

     Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:

     a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

     b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;

     c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma;

     d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:

     a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

     b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1, dopo le parole: «dell'esercizio 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «sia trasmessa» e le parole: «è comminata» sono sostituite dalle seguenti: «è applicata»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

     5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito";

     b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito".

     6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purchè l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio 2022».

     Nel titolo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 13-bis (Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate). - 1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma d'interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

     2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 13-ter (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

     2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale.

 

     Art. 13-quater (Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). - 1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "idoneo piano di risanamento aziendale" sono aggiunte le seguenti: "che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

 

     Art. 13-quinquies (Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica). - 1. Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica, è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 13-sexies (Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni). - 1. All'articolo 1, comma 536, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022".

 

     Art. 13-septies (Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali). - 1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli enti locali nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, di garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonchè di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al PNRR, all'articolo 268-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorchè conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252".

 

     Art. 13-octies (Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano può presentare fino a due proposte per ciascuna provincia da valutare da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il finanziamento è effettuato, previa valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente, eccedenti quelle già oggetto di assegnazione».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole: «1 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

     al comma 2, le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze, può» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze può»;

     al comma 3, le parole: «a favore di CSEA» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della CSEA» e le parole: «da parte di CSEA» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della CSEA»;

     alla rubrica, dopo la parola: «Riduzione» è inserita la seguente: «degli».

 

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita). - 1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale» e le parole: «un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

     al comma 3, lettera b), le parole: «misure agevolative previste» sono sostituite dalle seguenti: «misure agevolative indicate»;

     al comma 4, le parole: «comma 1, risulta» sono sostituire dalle seguenti: «comma 1 risulti».

 

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

     a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

     b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

     2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

     a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

     b) un prezzo di mercato pari:

     1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

     2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

     4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

     5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

     6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 1'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonchè le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti».

     L'articolo 16 è soppresso.

 

     All'articolo 17:

     al comma 1:

     alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta"»;

     alla lettera a):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) al secondo periodo, le parole: "di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo periodo"»;

     al numero 1), secondo periodo, le parole: «su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione»;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato"»;

     al numero 2), le parole: «lavori istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «compiti istruttori» e dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     1-ter. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato al 30 giugno 2022».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1, le parole: «Alla tabella A del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo».

     Nel titolo III, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

     «Art. 18-bis (Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185). - 1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR, nonchè di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:

     a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;

     b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantità massime fissate dall'allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

     2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

     3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

 

     All'articolo 19:

     al comma 1, le parole: «all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18» e le parole: «dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

     al comma 2, le parole: «riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali»;

     al comma 3, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze".

     3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

     "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime".

     3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennità di carica".

     3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

     3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento"».

 

     Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.

     2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 19-ter (Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     "11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire".

 

     Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo.

 

     Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario). - 1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

     2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori istituzioni in tale ambito coinvolte, nonchè in relazione all' effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.

     5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

     6. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti».

 

     All'articolo 20:

     la parola: «Sars-Cov2», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

     al comma 1, capoverso 1-bis, le parole da: «autorità sanitaria italiana» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «autorità sanitaria italiana"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonchè al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonchè, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».

 

     Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 20-bis (Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche). - 1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale altresì dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

     2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio alla data di entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

 

     Art. 20-ter (Misure urgenti in materia di personale sanitario). - 1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo sociosanitario".

     2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze".

 

     Art. 20-quater (Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL). - 1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonchè di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170 unità di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

     All'articolo 21:

     al comma 1:

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo"»;

     alla lettera h):

     al numero 1), dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al numero 6), dopo le parole: «di cui ai commi 4» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera l), capoverso 13, dopo le parole: «articolo 2-sexies del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

     alla lettera m), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti»;

     alla lettera n), capoverso 15-bis:

     al quarto periodo, le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano»;

     al quinto periodo, dopo la parola: «regionali» sono inserite le seguenti: «e provinciali»;

     al sesto periodo, le parole: «piano regionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «piano di adeguamento» e le parole: «di cui al comma 15-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 15-ter»;

     all'ottavo periodo, le parole: «piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano di adeguamento» e le parole: «dal decreto di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti di cui al comma 7»;

     alla lettera o):

     al numero 1), dopo le parole: «all'alinea,» sono inserite le seguenti: «le parole: "Ferme restando" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando"» e le parole: «e la transizione digitale e» sono sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale,»;

     al numero 3), capoverso 3), le parole: «decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis» e le parole: «di cui all'articolo 44 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al»;

     alla lettera q), capoverso 15-quater:

     alla lettera a), le parole: «dalle strutture sanitarie per alimentare FSE» sono sostituite dalle seguenti: «dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE»;

     alla lettera c), dopo le parole: «della struttura sanitaria» sono inserite le seguenti: «e socio-sanitaria», le parole: «dal piano di attuazione del potenziamento del FSE» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE» e le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2"»;

     alla lettera t), capoverso 15-octies, le parole: «a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     alla lettera u):

     al capoverso 15-decies, le parole: «Linee guida AGID» sono sostituite dalle seguenti: «Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)» e dopo le parole: «all'articolo 71 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

     al capoverso 15-undecies, lettera d), le parole: «soluzioni IT» sono sostituite dalle seguenti: «soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT)»;

     al capoverso 15-terdecies, la parola: «AGENAS» è sostituita dalle seguenti: «l'AGENAS»;

     al comma 3, le parole da: «n. 157» fino a: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. 157, dopo la lettera f-ter) sono aggiunte le seguenti».

 

     Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

     «Art. 21-bis (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale:

     a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità," sono soppresse;

     b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

     3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'area III - posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'area II - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

     Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 22-bis (Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili). - 1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

     2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 22-ter (Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità). - 1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonchè la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1:

     alla lettera h), le parole: «'straordinarie del presente Capo e del Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «"straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»;

     alla lettera i), dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «alinea,».

 

     Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 23-bis (Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro). - 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

     b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

     2. All'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il numero 17 è soppresso.

 

     Art. 23-ter (Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 919 è sostituito dal seguente:

     "919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziare assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui".

 

     Art. 23-quater (Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro). - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

 

     Art. 23-quinquies (Inabilità di ormeggiatori e barcaioli). - 1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attività di cui al primo periodo l'INPS provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     All'articolo 24:

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento»;

     al comma 7, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

     al comma 8, le parole: «interventi del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di cui al comma 6»;

     dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022".

     10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

 

     All'articolo 25:

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

     2-ter. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. L'ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.

     2-quater. Entro il 15 aprile 2022 l'ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal contratto di programma tra l'ANAS S.p.A. e lo Stato.

     2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

     al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il settore autostradale».

 

     Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 25-bis (Misure a sostegno del settore della navigazione marittima). - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

     "1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario.

     1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

     1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies".

 

     Art. 25-ter (Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile). - 1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, le parole: «blocco alla movimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «blocco della movimentazione»;

     al comma 2, le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» sono inserite le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie», le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono sostituite dalle seguenti: «, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,» e le parole: «blocco alla movimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «blocco della movimentazione»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finitì e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vitivinicolo».

 

     Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 26-bis (Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio). - 1. Le regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero-caseario o vie del formaggio.

 

     Art. 26-ter (Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco). - 1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purchè le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

     2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

     Art. 26-quater (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo). - 1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022".

 

     Art. 26-quinquies (Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus). - 1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

 

     All'articolo 27:

     al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «10 milioni di euro"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto il seguente:

     "7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea"».

 

     Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

     «Art. 27-bis (Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività».

 

     All'articolo 28:

     il comma 1 è soppresso;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 121:

     1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima";

     2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima";

     3) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

     "1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022";

     b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono aggiunte le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima"»;

     al comma 3:

     alla lettera a), le parole: «dal comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera a)»;

     alla lettera b), le parole: «dal comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera b)»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     "d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

     3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 8:

     1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli";

     2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";

     b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"».

 

     Dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 28-bis (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,";

     b) all'articolo 316-bis:

     1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";

     2) le parole da: "o finanziamenti" fino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";

     c) all'articolo 316-ter:

     1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";

     2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,";

     d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,".

     2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

     "13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri la pena è aumentata";

     b) al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".

 

     Art. 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale). - 1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

     2. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 28-quater (Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonchè di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

     "43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

     2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

 

     Art. 28-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali). - 1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "procedimento penale" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale"».

 

     All'articolo 29:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «di contenimento e dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di contenimento dell'emergenza» e le parole: «del virus COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del virus SARS-CoV-2»;

     alla lettera a), dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «del medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera a)»;

     al comma 8, le parole: «legge 1 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio 2021»;

     al comma 9, le parole: «legge 1 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio 2021»;

     dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro»;

     al comma 12, le parole: «all'articolo0» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole: «Conferenza Stato - Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

     «13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

 

     Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

     «Art. 29-bis (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato). - 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

     2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

     a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purchè abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

     b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

     3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

     4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

     6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

     8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     All'articolo 32:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

     al comma 1:

     all'alinea, dopo la parola: «7,» sono inserite le seguenti: «comma 1-bis e» e le parole: «120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «127,86 milioni di euro per l'anno 2023»;

     alla lettera b), le parole: «dalla n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 106»;

     alla lettera e), le parole: «79,36 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «79,36 milioni di euro»;

     alla lettera h), le parole: «81,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «89,1 milioni di euro per l'anno 2023».

 

     Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

     «Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

 

     All'Allegato I:

     al capoverso: «Turismo», dopo la voce: «Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)» è inserita la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

     dopo il capoverso: «Ristorazione» è inserito il seguente:

 

«Filiera HO.RE.CA.

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)

Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32)

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

(codice ateco 46.33)

Commercio all’ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (codice ateco 46.36)

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)»

 

     al capoverso «Attività ricreative» sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

 

«Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.02.09)

Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90)»

 

     al capoverso: «Altre attività»:

     dopo la voce: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», è inserita la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)»;

     dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ateco 52.24.1)»;

 

     sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

 

«Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice ateco 10.52.00)

Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ateco 10.71.10)

Produzione di pasticceria fresca (codice ateco 10.71.20)

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati (codice ateco 10.72.00)

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (codice ateco 10.73.00)

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (codice ateco 10.82.00)

Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) (codice ateco 10.85.0)

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice ateco 11.01.00)

Tessitura (codice ateco 13.2)

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento (codice ateco 13.92.10)

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca (codice ateco 13.92.20)

Fabbricazione di altri prodotti tessili nca (codice ateco 13.99)

Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.1)

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.2)

Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice ateco 14.14.0)

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento (codice ateco 14.19.10)

Fabbricazione di articoli in maglieria (codice ateco 14.3)

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce (codice ateco 15.1)

Fabbricazione di calzature (codice ateco 15.20)

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno (codice ateco 16.21)

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice ateco 16.22)

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia (codice ateco 16.23)

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) (codice ateco 16.29.19)

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice ateco 16.29.2)

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ateco 16.29.3)

Laboratori di corniciai (codice ateco 16.29.4)

Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice ateco 17.1)

Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice ateco 17.2)

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice ateco 18.13.0)

Legatoria e servizi connessi (codice ateco 18.14.0)

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice ateco 23)

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (codice ateco 25)

Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (codice ateco 28.22.09)

Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice ateco 30.99.0)

Fabbricazione di materassi (codice ateco 31.03)

Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice ateco 31.09.1)

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice ateco 31.09.2)

Finitura di mobili (codice ateco 31.09.5)

Altre industrie manifatturiere (codice ateco 32)

Riparazione trattori agricoli (codice ateco 33.12.60)

Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice ateco 33.12.70)

Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice ateco 33.15.00)

Riparazione di altre apparecchiature nca (codice ateco 33.19.09)

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ateco 41.20.00)

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice ateco 45.20.20)

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice ateco 45.20.30)

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (codice ateco 45.40.30)

Attività di design di moda e design industriale (codice ateco 74.10.10)

Attività fotografiche (codice ateco 74.20)

Organizzazione di convegni e fiere (codice ateco 82.30)

Creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03)

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco 95.22.01)

Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice ateco 95.23)

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria (codice ateco 95.24)

Riparazione di orologi e gioielli (codice ateco 95.25.00)

Riparazione di strumenti musicali (codice ateco 95.29.01)

Riparazione di articoli sportivi (codice ateco 95.29.02)

Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie (codice ateco 95.29.03)

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso (codice ateco 95.29.04)

Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca (codice ateco 95.29.09)»

 

     dopo l'Allegato I è aggiunto il seguente:

 

«ALLEGATO I-bis

(di cui all’articolo 15-bis, comma 3)

 

TABELLA 1 prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

 

CNOR

CSUD

NORD

SARD

SICI

SUD

58

57

58

61

75

56».