Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 05/08/2015 |
Numero: | 127 |
Sommario |
Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati |
Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi |
Art. 3. (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). |
Art. 4. (Semplificazioni amministrative e contabili). |
Art. 5. Cessazione degli effetti premiali |
Art. 6. Disposizione finanziaria |
Art. 7. Abrogazioni |
§ 95.15.298 - D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
(G.U. 18 agosto 2015, n. 190)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. [Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura [3].
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonchè quelle, purchè di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione [4].
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del
4. [Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonchè le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2] [6].
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva [7].
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali [8].
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonchè per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo [13].
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate [14].
Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del
1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti [16].
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici [17].
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del
6. [Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
Art. 3. (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). [25]
1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del
Art. 4. (Semplificazioni amministrative e contabili). [27]
1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
b) liquidazione periodica dell'IVA [28].
1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA [29].
1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA [30].
1-bis. [A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA] [31].
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
3-bis. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
Art. 5. Cessazione degli effetti premiali [34]
[1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.]
Art. 6. Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della
Art. 7. Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della
[1] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 909, della
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 909, della
[3] Comma sostituito dall'art. 1, comma 909, della
[4] Comma inserito dall'art. 1, comma 909, della
[5] Comma inserito dall'art. 11 del
[6] Comma abrogato dall'art. 1, comma 909, della
[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 909, della
[8] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[9] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[11] Comma sostituito dall'art. 1, comma 909, della
[12] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 909, della
[13] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 909, della
[14] Comma aggiunto dall'art. 10 ter del
[15] Comma così sostituito dall'art. 17 del
[16] Comma inserito dall'art. 1, comma 909, della
[17] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[18] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1109, della
[19] Comma inserito dall'art. 21 del
[20] Comma modificato dall'art. 17 del
[21] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[22] Comma aggiunto dall'art. 17 del
[23] Comma aggiunto dall'art. 17 del
[24] Comma aggiunto dall'art. 17 del
[25] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 909, della
[26] Periodo abrogato dall'art. 17 del
[27] Articolo già sostituito dall'art. 1, comma 909, della
[28] Comma già sostituito dall'art. 16 del
[29] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[30] Comma inserito dall'art. 1 del
[31] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[32] Comma già modificato dall'art. 17 del
[33] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 227, della
[34] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 909, della
[35] Comma già modificato dall'art. 4 del