Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 29/12/1983 |
Numero: | 746 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 7. bis [14] |
Art. 7. ter [15] |
Art. 8. |
§ 95.15.37 - D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
(G.U. 31 dicembre 1983, n. 358)
1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del
b) [3];
c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con prov-vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione [4].
2. [La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del
3. [6]
4. [7]
1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. [8]
2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1 [9].
3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del
4. [10]
1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del
2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984 [11] .
3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 8, secondo comma, del
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all'art. 68, lettera a), del
Le disposizioni degli articoli da 1 a 234 hanno effetto dal 1° gennaio 1984.
1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'art. 34 del
2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. [12].
3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo [13] .
4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'art. 34 del
La disposizione di cui all'art. 6, primo comma, del
Alla tabella, allegato B, annessa al
Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 329, della
[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del
[4] Lettera così sostituita dall'art. 12 septies del
[5] Comma modificato dall'art. 59 del
[6] Comma modificato dalla legge di conversione, dall'art. 1 del
[7] Comma abrogato dall'art. 6 del
[8] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della
[9] Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 8 del
[10] Comma abrogato dall'art. 25 del
[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[12] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del
[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[14] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[15] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.