§ 95.15.37 - D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 .
Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:29/12/1983
Numero:746


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7. bis  [14]
Art. 7. ter  [15]
Art. 8. 


§ 95.15.37 - D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 31 dicembre 1983, n. 358)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

     a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento [2];

     b) [3];

     c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con prov-vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione [4].

     2. [La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa] [5] .

     3. [6]

     4. [7]

 

          Art. 2.

     1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. [8]

     2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1 [9].

     3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

     4. [10]

 

          Art. 3.

     1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti semprechè sussistano i presupposti indicati nella lettera a) dell'art. 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

     2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984 [11] .

     3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonchè le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo art. 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'art. 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera b) dell'art. 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all'art. 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni degli articoli da 1 a 234 hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

 

          Art. 6.

     1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

     2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. [12].

     3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo [13] .

     4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     La disposizione di cui all'art. 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.

 

          Art. 7. bis [14]

     Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:"Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

 

          Art. 7. ter [15]

     Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 febbraio 1984, n. 17.

[2] Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 329, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 12 septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[5] Comma modificato dall'art. 59 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e abrogato dall'art. 12 septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[6] Comma modificato dalla legge di conversione, dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

[7] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

[8] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della L. 25 luglio 2000, n. 213.

[9] Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[10] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[15] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.