Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 29/06/2024 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali |
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 |
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari |
Art. 4. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari |
Art. 5. Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali |
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale |
Art. 7. Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani |
Art. 8. Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 |
Art. 9. Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di [...] |
Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane |
Art. 11. Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale |
Art. 12. Misure urgenti in materia di sport |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 38.10.650 - D.L. 29 giugno 2024, n. 89.
Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
(G.U. 29 giugno 2024, n. 151)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonchè di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonchè di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonchè all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Infrastrutture di interesse strategico
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
1. All'articolo 13 del
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
b) al secondo periodo, le parole «, nonchè all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della
1. Al
a) all'articolo 2:
1) al comma 8:
1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»;
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» con le seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;
3) al comma 8-quater, secondo periodo:
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;
4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:
1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»;
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione lavori dell'opera»;
3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonchè del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del
6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonchè di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonchè delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 4. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del
4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della
Art. 5. Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della
3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla "Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al
4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del
2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.
Art. 7. Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonchè il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del
3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonchè di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonchè gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.
8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del
9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del
Art. 8. Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2
1. Al
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonchè delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonchè ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonchè ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;
d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del
g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite dalle seguenti: « articoli: 6,»;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del
Art. 9. Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli
1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della
Capo II
Investimenti di interesse strategico
Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della
12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della
Capo III
Misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale
Art. 11. Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale
1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».
2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;
b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;
c) il comma 1-quinquies è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.
Capo IV
Misure urgenti in materia di sport
Art. 12. Misure urgenti in materia di sport
1. All'articolo 31 del
a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(articolo 3, comma 1)
«Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore»
1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;
2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6-bis, del
4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del
5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano", ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del
6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del
7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater del
8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonchè la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del
9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del
10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del
11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del
12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del