§ 9.3.134 - Direttiva 28 novembre 2006, n. 112.
Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:28/11/2006
Numero:112


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 59 bis. 
Art. 59 ter. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97.  [2]
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 104 bis. 
Art. 105. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 125. 
Art. 127. 
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 131. 
Art. 132. 
Art. 133. 
Art. 134. 
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138. 
Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 141. 
Art. 142. 
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 150. 
Art. 151. 
Art. 152. 
Art. 153. 
Art. 154. 
Art. 155. 
Art. 156. 
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 159. 
Art. 160. 
Art. 161. 
Art. 162. 
Art. 163. 
Art. 164. 
Art. 165. 
Art. 166. 
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 168 bis. 
Art. 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 171 bis. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 185. 
Art. 186. 
Art. 187. 
Art. 188. 
Art. 189. 
Art. 190. 
Art. 191. 
Art. 192. 
Art. 192 bis. 
Art. 193. 
Art. 194. 
Art. 195. 
Art. 196. 
Art. 197. 
Art. 198. 
Art. 199. 
Art. 199 bis. 
Art. 200. 
Art. 201. 
Art. 202. 
Art. 203. 
Art. 204. 
Art. 205. 
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 209. 
Art. 210. 
Art. 211. 
Art. 212. 
Art. 213. 
Art. 214. 
Art. 215. 
Art. 216. 
Art. 217. 
Art. 218. 
Art. 219. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 
Art. 223. 
Art. 224. 
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Art. 226. 
Art. 227. 
Art. 228. 
Art. 229. 
Art. 230. 
Art. 231. 
Art. 232. 
Art. 233. 
Art. 234. 
Art. 235. 
Art. 236. 
Art. 237. 
Art. 238. 
Art. 239. 
Art. 240. 
Art. 241. 
Art. 242. 
Art. 243. 
Art. 244. 
Art. 245. 
Art. 246. 
Art. 247. 
Art. 248. 
Art. 249. 
Art. 250. 
Art. 251. 
Art. 252. 
Art. 253. 
Art. 254. 
Art. 255. 
Art. 256. 
Art. 257. 
Art. 258. 
Art. 259. 
Art. 260. 
Art. 261. 
Art. 262. 
Art. 263. 
Art. 264. 
Art. 265. 
Art. 266. 
Art. 267. 
Art. 268. 
Art. 269. 
Art. 270. 
Art. 271. 
Art. 272. 
Art. 273. 
Art. 274. 
Art. 275. 
Art. 276. 
Art. 277. 
Art. 278. 
Art. 279. 
Art. 280. 
Art. 281. 
Art. 282. 
Art. 283. 
Art. 284. 
Art. 285. 
Art. 286. 
Art. 287. 
Art. 288. 
Art. 289. 
Art. 290. 
Art. 291. 
Art. 292. 
Art. 293. 
Art. 294. 
Art. 295. 
Art. 296. 
Art. 297. 
Art. 298. 
Art. 299. 
Art. 300. 
Art. 301. 
Art. 302. 
Art. 303. 
Art. 304. 
Art. 305. 
Art. 306. 
Art. 307. 
Art. 308. 
Art. 309. 
Art. 310. 
Art. 311. 
Art. 312. 
Art. 313. 
Art. 314. 
Art. 315. 
Art. 316. 
Art. 317. 
Art. 318. 
Art. 319. 
Art. 320. 
Art. 321. 
Art. 322. 
Art. 323. 
Art. 324. 
Art. 325. 
Art. 326. 
Art. 327. 
Art. 328. 
Art. 329. 
Art. 330. 
Art. 331. 
Art. 332. 
Art. 333. 
Art. 334. 
Art. 335. 
Art. 336. 
Art. 337. 
Art. 338. 
Art. 339. 
Art. 340. 
Art. 341. 
Art. 342. 
Art. 343. 
Art. 344. 
Art. 345. 
Art. 346. 
Art. 347. 
Art. 348. 
Art. 349. 
Art. 350. 
Art. 351. 
Art. 352. 
Art. 353. 
Art. 354. 
Art. 355. 
Art. 356. 
Art. 357. 
Art. 358. 
Art. 359. 
Art. 360. 
Art. 361. 
Art. 362. 
Art. 363. 
Art. 364. 
Art. 365. 
Art. 366. 
Art. 367. 
Art. 368. 
Art. 369. 
Art. 370. 
Art. 371. 
Art. 372. 
Art. 373. 
Art. 374. 
Art. 375. 
Art. 376. 
Art. 377. 
Art. 378. 
Art. 379. 
Art. 380. 
Art. 381. 
Art. 382. 
Art. 383. 
Art. 384. 
Art. 385. 
Art. 386. 
Art. 387. 
Art. 388. 
Art. 389. 
Art. 390. 
Art. 390 bis. 
Art. 390 ter. 
Art. 391. 
Art. 392. 
Art. 393. 
Art. 394. 
Art. 395. 
Art. 396. 
Art. 397. 
Art. 398. 
Art. 399. 
Art. 400. 
Art. 401. 
Art. 402. 
Art. 403. 
Art. 404. 
Art. 405. 
Art. 406. 
Art. 407. 
Art. 408. 
Art. 409. 
Art. 410. 
Art. 411. 
Art. 412. 
Art. 413. 
Art. 414. 


§ 9.3.134 - Direttiva 28 novembre 2006, n. 112. [1]

Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

 

considerando quanto segue:(1) La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 1 ) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

 

(2) Nell’ambito di tale rifusione occorre riprendere le disposizioni ancora applicabili della direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari ( 2 ). Pertanto è opportuno abrogare tale direttiva.

 

(3) Per assicurare che le disposizioni siano presentate in modo chiaro e razionale, in armonia con il principio del miglioramento della regolamentazione, è opportuno procedere alla rifusione della struttura e del testo della direttiva, benché ciò non debba comportare, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente. Un numero ridotto di modifiche sostanziali inerenti al processo di rifusione dovrebbe comunque essere apportato. I casi in cui queste modifiche sono effettuate sono riportati in maniera esaustiva nelle disposizioni sull'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

 

(4) La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. È pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d’imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario.

 

(5) Un sistema d’IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell’interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì il commercio al minuto.

 

(6) È necessario procedere per tappe, poiché l’armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati membri modificazioni delle strutture fiscali e conseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio.

 

(7) Il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

 

(8) In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ( 3 ), il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie.

 

(9) È indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori.

 

(10) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.

 

(11) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre altresì tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati per un determinato importo da soggetti passivi esenti o da enti non soggetti passivi, nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuate nei confronti di privati o di organismi esenti o non soggetti passivi, nella misura in cui dette operazioni, in mancanza di disposizioni specifiche, possano generare importanti distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri.

 

(12) Per ragioni attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, è opportuno escludere taluni territori dall’ambito d’applicazione della presente direttiva.

 

(13) La nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da consentire agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell’imposta, di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali.

 

(14) La nozione di operazione imponibile può creare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le operazioni assimilate ad operazioni imponibili. È pertanto necessario precisare queste nozioni.

 

(15) Al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel settore dei lavori relativi a beni mobili materiali, è opportuno stabilire le modalità d’imposizione di tali operazioni quando esse sono eseguite a favore di un destinatario identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'operazione è materialmente eseguita.

 

(16) È opportuno assimilare ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto effettuato nel territorio di uno Stato membro quando è direttamente connesso a un trasporto effettuato tra Stati membri, al fine di semplificare non soltanto i principi e le modalità d’imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni.

 

(17) La determinazione del luogo delle operazioni imponibili può dar luogo a conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi. Benché il luogo delle prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica, è tuttavia opportuno fissare tale luogo nello Stato membro del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo dei beni.

 

(18) È necessario precisare la definizione del luogo d’imposizione per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri nella Comunità.

 

(19) Il gas e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell’IVA. Tuttavia, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno del gas e dell’energia elettrica che sia privo di ostacoli connessi all’IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell’elettricità, prima che tali beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe pertanto essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. La cessione di gas e di energia elettrica nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamente usa e consuma i beni.

 

(20) L’applicazione alla locazione di un bene mobile materiale della regola generale, secondo la quale le prestazioni di servizi sono tassate nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore, può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano stabiliti in Stati membri diversi e le aliquote dell’imposta in detti Stati membri presentino un divario. Occorre, pertanto stabilire che il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

 

(21) Tuttavia, per quanto riguarda la locazione di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente la regola generale, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo in cui il prestatore è stabilito.

 

(22) Occorre tassare la totalità dei servizi di telecomunicazione il cui consumo ha luogo nella Comunità per impedire distorsioni della concorrenza in questo settore. A tal fine, i servizi di telecomunicazione resi a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo dovrebbero, in linea di massima, essere tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario dei servizi. Ai fini di una tassazione uniforme dei servizi di telecomunicazione resi da soggetti passivi stabiliti in un territorio terzo o in un paese terzo a persone non soggetti passivi stabilite nella Comunità ed effettivamente utilizzati o impiegati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero tuttavia prevedere che il luogo di prestazione dei servizi sia nella Comunità.

 

(23) Per evitare distorsioni della concorrenza, occorre inoltre tassare i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi forniti per via elettronica da territori terzi o paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in territori terzi o paesi terzi nel luogo in cui il destinatario dei servizi è stabilito.

 

(24) Le nozioni di fatto generatore ed esigibilità dell’imposta dovrebbero essere armonizzate affinché l’introduzione e le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data.

 

(25) La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinché l’applicazione dell’IVA alle operazioni imponibili conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri.

 

(26) Per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari di beni.

 

(27) Al fine di contrastare l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualità di oro da investimento. Gli Stati membri nell'applicare tali misure dovrebbero disporre di una certa discrezionalità.

 

(28) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad una base imponibile uniforme dell’IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri.

 

(29) L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a distorsioni della concorrenza in taluni settori di attività, dovrebbe essere fissata un'aliquota normale non inferiore al 15 %, con riserva di un successivo riesame.

 

(30) Per preservare la neutralità dell'imposta, le aliquote applicate dagli Stati membri dovrebbero consentire, di norma, la detrazione dell’imposta applicata allo stadio antecedente.

 

(31) Durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote.

 

(32) Per meglio valutare l'impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

 

(33) Come misura di lotta alla disoccupazione, è opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimentare l’applicazione e gli effetti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di una riduzione dell'aliquota IVA mirata a servizi ad alta intensità di lavoro. Detta riduzione potrebbe anche diminuire, per le imprese in questione, l’interesse ad entrare nell’economia sommersa o a restarvi.

 

(34) Una siffatta riduzione dell’aliquota non è tuttavia esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell’imposta. Occorre pertanto prevedere una procedura d’autorizzazione per un periodo preciso ma sufficientemente lungo per poter valutare l'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente e definire rigorosamente l’ambito d’applicazione di siffatto provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.

 

(35) È opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri.

 

(36) Le modalità di assoggettamento all’IVA di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere allineate, a vantaggio tanto dei debitori dell’imposta quanto delle amministrazioni competenti, alle procedure e agli obblighi di dichiarazione previsti dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( 4 ) quando tali prodotti sono spediti verso un altro Stato membro.

 

(37) La cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, e di energia elettrica è tassata nel luogo dell'acquirente. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, l’importazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere esentata dall'IVA.

 

(38) Per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni effettuati, nel corso del periodo transitorio, da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro del luogo dell’acquisto intracomunitario di beni, comprese le operazioni a catena, è necessario prevedere misure di semplificazione che garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni relative al regime d’imposizione e al debitore dell’imposta dovuta a titolo di tali operazioni. Dovrebbero tuttavia, essere esclusi, in linea di massima, i beni destinati alla vendita al minuto.

 

(39) Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un’incidenza sul livello reale di percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo in tutti gli Stati membri.

 

(40) Il regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo, dovrebbe potersi applicare anche per taluni servizi aventi natura analoga a quella dei beni d'investimento.

 

(41) È opportuno precisare chi sono i debitori dell’imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta.

 

(42) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi quale soggetto debitore dell'imposta. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

 

(43) È, altresì, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell’imposta all’importazione.

 

(44) È opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell’imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa.

 

(45) Gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri.

 

(46) L’uso della fatturazione elettronica deve consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare i loro controlli. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno stilare un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture e stabilire alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l’archiviazione elettronica delle fatture, così come per l’autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

 

(47) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire e poter richiedere la presentazione di talune dichiarazioni per via elettronica.

 

(48) La necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbe conciliarsi con l’attuazione di misure efficaci di controllo e con l’indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari.

 

(49) È necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione.

 

(50) Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.

 

(51) È opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.

 

(52) L’applicazione del regime fiscale normale all’oro costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini d’investimento finanziario; è quindi giustificata l’applicazione di un regime fiscale speciale, anche al fine di migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell’oro.

 

(53) Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall’imposta. L’esenzione da imposta sembra pertanto essere il trattamento fiscale più appropriato per le cessioni di oro da investimento.

 

(54) È opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d’oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell’oro che esse contengono. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete che possono beneficiare del regime applicabile all’oro da investimento, in modo da offrire garanzie agli operatori che le trattano. L’elenco non pregiudica l’esenzione di monete che non vi sono incluse ma che sono conformi ai criteri previsti nella presente direttiva.

 

(55) Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l’onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri di designare l’acquirente quale debitore dell’imposta.

 

(56) Al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori che forniscono servizi per via elettronica non stabiliti nella Comunità né tenuti ad esservi identificati ai fini dell’IVA, è opportuno istituire un regime speciale. Secondo tale regime gli operatori che prestano servizi per via elettronica nella Comunità a persone che non sono soggetti passivi possono scegliere, se non sono altrimenti identificati ai fini dell’IVA nella Comunità, di essere identificati in un solo Stato membro.

 

(57) È auspicabile che le disposizioni relative ai servizi di teleradiodiffusione e a determinati servizi forniti per via elettronica siano poste in essere esclusivamente in via provvisoria e siano riesaminate, in base all’esperienza acquisita, entro un breve periodo di tempo.

 

(58) È necessario promuovere l’applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, è indispensabile istituire un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto che consenta di organizzare in questo settore una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione.

 

(59) È opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

 

(60) Per evitare che lo Stato membro che presenta una domanda di deroga resti nell’incertezza in merito al seguito che la Commissione intende darvi, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale espone le sue obiezioni.

 

(61) È essenziale garantire l’applicazione uniforme del sistema d’IVA. Per realizzare tale obiettivo, occorre adottare misure d’applicazione.

 

(62) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un’applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni imponibili.

 

(63) Malgrado la natura circoscritta dell'ambito d’applicazione, dette misure avranno un’incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Tale incidenza finanziaria giustifica che il Consiglio si riservi di esercitare le competenze di esecuzione.

 

(64) Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione siano adottate dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

 

(65) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopraccitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(66) L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.

 

(67) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto nazionale delle direttive elencate nell’allegato XI, parte B,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

TITOLO I

 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

1. La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

 

2. Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.

 

2. A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

 

2. Il sistema comune d'IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

 

     Art. 2.

1. Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

 

b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

 

i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36;

 

ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

 

iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della direttiva 92/12/CEE, da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1;

 

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

 

d) le importazioni di beni.

 

2.

 

a) Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

 

i) i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

 

ii) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all'assistenza in mare ed alla pesca costiera;

 

iii) gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

 

b) Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:

 

i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

 

ii) per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;

 

iii) per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.

 

c) Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

 

 

3. Sono considerati «prodotti soggetti ad accisa» i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.

 

     Art. 3.

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

 

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151, effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;

 

b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a) e all'articolo 4 e diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.

 

2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera, nell'anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri, che non può essere inferiore alla somma di 10 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;

 

b) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).

 

2. La soglia di riferimento è costituita dall'importo globale, al netto dell'IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al paragrafo 1, lettera b).

 

3. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), il diritto di optare per il regime generale previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

 

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

 

     Art. 4.

Oltre alle operazioni di cui all'articolo 3, non sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:

 

a) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325;

 

b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti dall'articolo 327, paragrafo 3, quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione;

 

c) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all'asta.

 

TITOLO II

 

AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

 

1) «Comunità» e «territorio della Comunità», l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2):

 

2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro», il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 299, esclusi il territorio o i territori menzionati all'articolo 6 della presente direttiva;

 

3) «territori terzi», i territori che sono menzionati all'articolo 6;

 

4) «paese terzo», ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.

 

     Art. 6.

1. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

 

a) Monte Athos;

 

b) isole Canarie;

 

c) dipartimenti francesi d'oltremare;

 

d) isole Aland;

 

e) isole Anglo-Normanne.

 

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

 

a) isola di Helgoland;

 

b) territorio di Büsingen;

 

c) Ceuta;

 

d) Melilla;

 

e) Livigno;

 

f) Campione d'Italia;

 

g) le acque italiane del Lago di Lugano.

 

     Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati paesi terzi.

 

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di Cipro.

 

     Art. 8.

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.

 

TITOLO III

 

SOGGETTI PASSIVI

 

     Art. 9.

1. Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

 

1. Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

 

2. Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità.

 

     Art. 10.

La condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

 

     Art. 11.

Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

 

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

 

     Art. 12.

1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

 

a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;

 

b) la cessione di un terreno edificabile.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera «fabbricato» qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

 

2. Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

 

2. Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano «terreni edificabili» i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.

 

     Art. 13.

1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

 

1. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

 

1. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.

 

2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 ter.

 

TITOLO IV

 

OPERAZIONI IMPONIBILI

 

CAPO 1

 

Cessioni di beni

 

     Art. 14.

1. Costituisce «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

 

2. Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

 

a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;

 

b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;

 

c) il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

 

3. Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.

 

     Art. 15.

1. Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.

 

2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:

 

a) determinati diritti sui beni immobili;

 

b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;

 

c) le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.

 

     Art. 16.

È assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

 

Tuttavia, non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso i prelievi ad uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni.

 

     Art. 17.

1. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

 

1. Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

 

2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

 

a) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite all'articolo 33;

 

b) la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 36;

 

c) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all'articolo 37;

 

d) la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;

 

e) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli articoli 138, 146, 147, 148, 151 e 152;

 

f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

 

g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

 

h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.

 

3. Qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.

 

     Art. 18.

Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso le operazioni seguenti:

 

a) la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nell'ambito di detta impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA;

 

b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato ad imposta, quando detto bene ha dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della sua destinazione conformemente alla lettera a);

 

c) ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a).

 

     Art. 19.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

 

Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo.

 

CAPO 2

 

Acquisti intracomunitari di beni

 

     Art. 20.

Si considera «acquisto intracomunitario di beni» l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

 

Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. Questo Stato membro concede all'importatore, designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, il rimborso dell'IVA assolta a titolo d'importazione nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

 

     Art. 21.

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.

 

     Art. 22.

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord, all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).

 

     Art. 23.

Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate nel loro territorio da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni.

 

 

 

CAPO 3

 

Prestazioni di servizi

 

     Art. 24.

1. Si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

 

2. Sono considerati «servizi di telecomunicazione» i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali.

 

     Art. 25.

Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti:

 

a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

 

b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;

 

c) l'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

 

     Art. 26.

1. Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:

 

a) l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA;

 

b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

 

2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni della concorrenza.

 

     Art. 27.

Per prevenire distorsioni di concorrenza e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso la fornitura, da parte di un soggetto passivo, di un servizio per le esigenze della sua impresa, qualora la fornitura di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA.

 

     Art. 28.

Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

 

     Art. 29.

L'articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di servizi.

 

CAPO 4

 

Importazioni di beni

 

     Art. 30.

Si considera «importazione di beni» l'ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

 

Oltre all'operazione di cui al primo comma, si considera importazione di beni l'ingresso nella Comunità di un bene in libera pratica proveniente da un territorio terzo che fa parte del territorio doganale della Comunità.

 

TITOLO V

 

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

 

CAPO 1

 

Luogo delle cessioni di beni

 

Sezione 1

 

Cessioni di beni senza trasporto

 

     Art. 31.

Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.

 

Sezione 2

 

Cessioni di beni con trasporto

 

     Art. 32.

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

 

Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in forza dell'articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d'importazione dei beni.

 

     Art. 33.

1. In deroga all'articolo 32, è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

 

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

 

2. Qualora i beni ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione.

 

     Art. 34.

1. L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;

 

b) l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 nello Stato membro non supera la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile;

 

c) l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 nello Stato membro di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell'anno civile precedente.

 

2. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza.

 

2. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

 

3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte.

 

4. Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente all'articolo 33.

 

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

 

     Art. 35.

Gli articoli 33 e 34 non si applicano alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.

 

     Art. 36.

Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

 

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.

 

Sezione 3

 

Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno

 

     Art. 37.

1. Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, il luogo di tale cessione si considera situato nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

 

2. «Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

 

2. «Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

 

2. Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

 

3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo e delle prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

 

3. Fino all'adozione delle proposte di cui al primo comma, gli Stati membri possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione è determinato conformemente al paragrafo 1.

 

Sezione 4

 

Cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento

 

     Art. 38.

1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo — rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo — rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, per «soggetto passivo – rivenditore» si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.

 

     Art. 39.

Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

 

Se la totalità o parte del gas, dell'energia elettrica o del calore o del freddo non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

 

CAPO 2

 

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

 

     Art. 40.

È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

 

     Art. 41.

Fatto salvo l'articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40.

 

Se l'acquisto è soggetto, in applicazione dell'articolo 40, all'IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d'identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto.

 

     Art. 42.

L'articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all'articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 197;

 

b) l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell'elenco riepilogativo previsti all'articolo 265.

 

CAPO 3

 

Luogo delle prestazioni di servizi

 

Sezione 1

 

Definizioni

 

     Art. 43.

Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:

 

1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;

 

2) la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA è considerata soggetto passivo.

 

Sezione 2

 

Disposizioni generali

 

     Art. 44.

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.

 

     Art. 45.

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.

 

 

 

Sezione 3

 

Disposizioni speciali

 

 

 

Sottosezione 1

 

Prestazioni di servizi rese da un intermediario

 

     Art. 46.

Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva.

 

 

 

Sottosezione 2

 

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

 

     Art. 47.

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.

 

Sottosezione 3

 

Prestazioni di trasporto

 

     Art. 48.

Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

 

     Art. 49.

Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

 

     Art. 50.

Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.

 

     Art. 51.

È considerato «trasporto intracomunitario di beni» il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

 

«Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e «luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

 

     Art. 52.

Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità.

 

 

 

Sottosezione 4

 

Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

 

     Art. 53.

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.

 

     Art. 54.

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:

 

a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;

 

b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.

 

 

 

Sottosezione 5

 

Prestazione di servizi di ristorazione e di catering

 

     Art. 55.

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

 

 

 

Sottosezione 6

 

Noleggio di mezzi di trasporto

 

     Art. 56.

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

 

 

 

Sottosezione 7

 

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno

 

     Art. 57.

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

 

«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

 

«Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

 

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

 

 

 

Sottosezione 8

 

Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

 

     Art. 58.

Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.

 

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

 

 

 

Sottosezione 9

 

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

 

     Art. 59.

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:

 

a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

 

b) prestazioni pubblicitarie;

 

c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;

 

d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;

 

e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;

 

f) messa a disposizione di personale;

 

g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;

 

h) la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;

 

i) servizi di telecomunicazione;

 

j) servizi di teleradiodiffusione;

 

k) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.

 

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.

 

 

 

Sottosezione 10

 

Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione

 

     Art. 59 bis.

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56 e 59:

 

a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;

 

b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.

 

Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a persone che non sono soggetti passivi non stabilite nella Comunità.

 

     Art. 59 ter.

Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

 

 

CAPO 4

 

Luogo delle importazioni di beni

 

     Art. 60.

L'importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.

 

     Art. 61.

In deroga all'articolo 60, se un bene che non è in libera pratica è vincolato, al momento della sua entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime di transito esterno, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

 

Analogamente, se un bene che è in libera pratica è vincolato al momento della sua entrata nella Comunità ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 276 e 277, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

 

 

 

TITOLO VI

 

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

 

 

 

CAPO 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 62.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) «fatto generatore dell'imposta» il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;

 

2) «esigibilità dell'imposta» il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

 

 

 

CAPO 2

 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

 

     Art. 63.

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

 

     Art. 64.

1. Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

 

2. Le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

 

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.

 

     Art. 65.

In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.

 

     Art. 66.

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:

 

a) non oltre il momento dell'emissione della fattura;

 

b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

 

c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

 

La deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196.

 

     Art. 67.

1. Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione dall'IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione dall'IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

 

2. In deroga al paragrafo 1, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura prevista all'articolo 220, quando detta fattura è stata emessa prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

 

 

 

CAPO 3

 

Acquisti intracomunitari di beni

 

     Art. 68.

Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni.

 

L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro.

 

     Art. 69.

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

 

2. In deroga al paragrafo 1, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura di cui all'articolo 220, quando detta fattura è stata emessa prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

 

 

 

CAPO 4

 

Importazioni di beni

 

     Art. 70.

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione di beni.

 

     Art. 71.

1. Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

 

1. Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

 

2. Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno dei dazi o prelievi di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, per quanto riguarda il fatto generatore dell'imposta e la sua esigibilità.

 

 

 

TITOLO VII

 

BASE IMPONIBILE

 

 

 

CAPO 1

 

Definizione

 

     Art. 72.

Ai fini della presente direttiva, per «valore normale» si intende l’intero importo che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.

 

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per «valore normale» si intendono i seguenti importi:

 

1) nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

 

2) nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

 

 

 

CAPO 2

 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

 

     Art. 73.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

 

     Art. 74.

Per le operazioni di prelievo o di destinazione da parte di un soggetto passivo di un bene della propria impresa o di detenzione di beni da parte di un soggetto passivo o da parte dei suoi aventi diritto in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, contemplate agli articoli 16 e 18, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

 

     Art. 75.

Per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato e per le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito, di cui all'articolo 26, la base imponibile è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

 

     Art. 76.

Per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

 

     Art. 77.

Per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa di cui all'articolo 27, la base imponibile è costituita dal valore normale dell'operazione in questione.

 

     Art. 78.

Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

 

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;

 

b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione.

 

Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

 

     Art. 79.

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

 

a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;

 

b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'operazione;

 

c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori.

 

Il soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo delle spese di cui al primo comma, lettera c) e non può procedere alla detrazione dell'IVA che avesse eventualmente gravato su di esse.

 

     Art. 80.

1. Allo scopo di prevenire l'elusione o l’evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale:

 

a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177;

 

b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l’operazione è esente ai sensi degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2), dell'articolo 379, paragrafo 2 o degli articoli da 380 a 390 ter ;

 

c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

 

1. Ai fini del primo comma, i vincoli giuridici possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.

 

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure si applicano.

 

3. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 81.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98 possono, nell'avvalersi della facoltà di cui all'articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d'arte di cui all'articolo 103, paragrafo 2, la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

 

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

 

     Art. 82.

Gli Stati membri possono stabilire che, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la base imponibile includa il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 346, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi.

 

 

 

CAPO 3

 

Acquisti intracomunitari di beni

 

     Art. 83.

Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 2, la base imponibile della cessione degli stessi beni nel territorio dello Stato membro. In particolare, per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni di cui agli articoli 21 e 22, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

 

     Art. 84.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera a).

 

2. Se, dopo il momento in cui è effettuato l'acquisto intracomunitario di beni, l'acquirente ottiene il rimborso dell'accisa assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel cui territorio l'acquisto è effettuato.

 

 

 

CAPO 4

 

Importazioni di beni

 

     Art. 85.

Per le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.

 

     Art. 86.

1. Devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, gli elementi seguenti:

 

a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere;

 

b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera «primo luogo di destinazione», il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro d'importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato membro.

 

     Art. 87.

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

 

a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;

 

b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'importazione.

 

     Art. 88.

Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'IVA, sia lo stesso che sarebbe stato riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio.

 

     Art. 89.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98, possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87.

 

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta all'importazione sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87..

 

 

 

CAPO 5

 

Disposizioni varie

 

     Art. 90.

1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

 

2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.

 

     Art. 91.

1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

 

2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.

 

2. Tuttavia, per talune delle operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

 

     Art. 92.

Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono adottare una delle disposizioni seguenti:

 

a) escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;

 

b) includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.

 

TITOLO VIII

 

ALIQUOTE

 

CAPO 1

 

Applicazione delle aliquote

 

     Art. 93.

L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

 

Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile:

 

a) i casi previsti agli articoli 65 e 66;

 

b) i casi di acquisti intracomunitari di beni;

 

c) i casi di importazioni di beni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.

 

     Art. 94.

1. L'aliquota applicabile all'acquisto intracomunitario di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.

 

2. Fatta salva la facoltà prevista all'articolo 103, paragrafo 1, di applicare un'aliquota ridotta all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, l'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.

 

     Art. 95.

In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli articoli 65 e 66, operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

 

Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.

 

CAPO 2

 

Struttura e livello delle aliquote

 

Sezione 1

 

Aliquota normale

 

     Art. 96.

Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

 

     Art. 97. [2]

L'aliquota normale non è inferiore al 15 %

 

Sezione 2

 

Aliquote ridotte

 

     Art. 98.

1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.

 

2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III.

 

Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.

 

3. Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 alle categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.

 

     Art. 99.

1. Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.

 

2. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

 

     Art. 100.

Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, l'ambito d'applicazione delle aliquote ridotte.

 

Il Consiglio può, conformemente all'articolo 93 del trattato, decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato III.

 

     Art. 101.

Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

 

 

 

Sezione 3

 

Disposizioni speciali

 

     Art. 102.

Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.

 

     Art. 103.

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli articoli 98 e 99, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4).

 

2. Allorché si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:

 

a) le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;

 

b) le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.

 

     Art. 104.

L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.

 

     Art. 104 bis.

Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole.

 

     Art. 105.

1. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.

 

2. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.

 

CAPO 4

 

Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

 

     Art. 109.

Le disposizioni del presente capo si applicano fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402.

 

     Art. 110.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 possono continuare ad applicarle.

 

Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al primo comma devono essere conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

 

     Art. 111.

Alle condizioni di cui all'articolo 110, secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti:

 

a) dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico;

 

b) dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.

 

     Art. 112.

Qualora le disposizioni dell'articolo 110 creino distorsioni della concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta a dette forniture, in conformità degli articoli 98 e 99.

 

Nel caso di cui al primo comma l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

 

     Art. 113.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 in conformità della legislazione comunitaria, accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 a beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato III, possono applicare alla cessione di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98.

 

     Art. 114.

1. Gli Stati membri che, al 1 gennaio 1993 sono stati obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1 gennaio 1991 possono applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all'articolo 99 alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato III.

 

1. Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa.

 

2. Gli Stati membri non possono introdurre, in virtù del paragrafo 1, esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

 

     Art. 115.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 applicavano un’aliquota ridotta all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.

 

     Art. 117.

2. L'Austria può applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %.

 

     Art. 118.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato III, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98 a tali cessioni o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

 

Il primo comma non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1 a 4, assoggettate all'IVA conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325 o al regime delle vendite all'asta.

 

     Art. 119.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118, l'Austria può applicare un'aliquota ridotta ai vini prodotti in un'azienda agricola direttamente dal produttore agricolo, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

 

     Art. 120.

La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

 

     Art. 121.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 consideravano il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera come una cessione di beni, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera l'aliquota applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.

 

Ai fini dell'applicazione del primo comma, per «consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera» si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.

 

     Art. 122.

Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere.

 

CAPO 5

 

Disposizioni transitorie

 

     Art. 123.

La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, un’aliquota ridotta non inferiore al 5 % alla fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.;

 

     Art. 125.

1. Cipro può continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2010 un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alla fornitura di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack soffiati e prodotti simili confezionati destinati all'alimentazione umana senza ulteriore preparazione).

 

     Art. 127.

Malta può continuare ad applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di prodotti destinati all'alimentazione umana e di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 128.

1. La Polonia può applicare un’esenzione, con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di taluni libri e periodici specializzati fino al 31 dicembre 2010.

 

3. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 3 %, alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell’allegato III fino al 31 dicembre 2010.

 

4. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e alla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 129.

2. La Slovenia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alla fornitura di lavori di costruzione, rifacimento e manutenzione dell'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2010.

 

TITOLO IX

 

ESENZIONI

 

CAPO 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 131.

Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

 

CAPO 2

 

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

 

     Art. 132.

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;

 

b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

 

c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;

 

d) le cessioni di organi, di sangue e di latte umani;

 

e) le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

 

f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

 

g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

 

h) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

 

i) l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;

 

j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;

 

k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

 

l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

 

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

 

n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

 

o) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;

 

p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di organismi debitamente autorizzati;

 

q) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che danno diritto all'esenzione.

 

     Art. 133.

Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

 

a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

 

b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

 

c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all'IVA;

 

d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

 

Gli Stati membri che in virtù dell'allegato E della direttiva 77/388/CEE al 1 gennaio 1989 applicavano l'IVA alle operazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n) possono applicare le condizioni di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo anche quando dette cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dell'esenzione.

 

     Art. 134.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti:

 

a) se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

 

b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA.

 

CAPO 3

 

Esenzioni a favore di altre attività

 

     Art. 135.

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

 

b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

 

c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

 

d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

 

e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

 

f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

 

g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

 

h) le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;

 

i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;

 

j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

 

k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

 

l) l'affitto e la locazione di beni immobili.

 

2. Sono escluse dall'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:

 

a) le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

 

b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

 

c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;

 

d) le locazioni di casseforti.

 

2. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l).

 

     Art. 136.

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390 ter, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;

 

b) le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA conformemente all'articolo 176.

 

     Art. 137.

1. Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle operazioni seguenti:

 

a) le operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g);

 

b) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

 

c) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

 

d) l'affitto e la locazione di beni immobili.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

 

2. Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto.

 

CAPO 4

 

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

 

Sezione 1

 

Esenzioni delle cessioni di beni

 

     Art. 138.

1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

 

2. Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

 

b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;

 

c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.

 

     Art. 139.

1. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.

 

1. L'esenzione non si applica neppure alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

 

2. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.

 

3. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alle cessioni di beni assoggettate all'IVA conformemente al regime speciale del margine previsto agli articoli da 312 a 325 o al regime speciale delle vendite all'asta.

 

3. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3 assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

 

Sezione 2

 

Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni

 

     Art. 140.

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;

 

b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l);

 

c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, a norma degli articoli 170 e 171, l'acquirente dei beni beneficia, comunque, del diritto al rimborso totale dell'IVA che sarebbe dovuta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 141.

Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) l'acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro;

 

b) l'acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a);

 

c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è identificato ai fini dell'IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva;

 

d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in questione;

 

e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all'articolo 197, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta.

 

Sezione 3

 

Esenzioni di talune prestazioni di trasporto

 

     Art. 142.

Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonché le prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.

 

CAPO 5

 

Esenzioni all'importazione

 

     Art. 143.

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le importazioni definitive di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;

 

b) le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE ( 5 ), 83/181/CEE ( 6 ) e 2006/79/CE ( 7 ) del Consiglio;

 

c) le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità, che potrebbero fruire dell'esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi dell'articolo 30, primo comma;

 

d) le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, è esente conformemente all'articolo 138;

 

e) le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale;

 

f) le importazioni di beni effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale;

 

f bis) l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;

 

g) le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f bis) riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

 

h) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

 

i) le importazioni di beni effettuate dalle forze armate del Regno Unito stanziate sull'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;

 

j) le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, di prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;

 

k) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali;

 

l) l'importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell'energia elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

 

2. L’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell’importazione l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:

 

a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;

 

b) il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

 

c) la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

 

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta.

 

     Art. 144.

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 145.

1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.

 

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali vigenti.

 

2. Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi di non imposizione o di doppia imposizione nella Comunità.

 

2. Gli Stati membri possono utilizzare le procedure amministrative che ritengono più indicate per pervenire all'esenzione.

 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le disposizioni nazionali in vigore, ove non siano già state oggetto di notificazione, e quelle che essi adottano in virtù del paragrafo 2.

 

CAPO 6

 

Esenzioni all'esportazione

 

     Art. 146.

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;

 

b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

 

c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità;

 

d) le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e spediti o trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi, dal destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro conto;

 

e) le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 61 e all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a).

 

2. Il beneficio dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera c), può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'IVA.

 

     Art. 147.

1. Qualora la cessione di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;

 

b) i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;

 

c) il valore complessivo della cessione, compresa l'IVA, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta all'anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

 

1. Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all'importo previsto al primo comma, lettera c).

 

2. Ai fini del paragrafo 1, per «viaggiatore non stabilito nella Comunità» si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per «domicilio o residenza abituale» si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.

 

2. La prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

 

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al secondo comma. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

 

CAPO 7

 

Esenzioni connesse ai trasporti internazionali

 

     Art. 148.

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo;

 

b) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi da guerra, di cui al codice della nomenclatura combinata (NC) 8906 10 00, che lasciano il loro territorio a destinazione di un porto o di un ormeggio situato fuori dello Stato membro;

 

c) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle navi di cui alla lettera a) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti, compresa l'attrezzatura per la pesca, in esse incorporati o destinati al loro servizio;

 

d) le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla lettera a) e del loro carico;

 

e) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;

 

f) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili di cui alla lettera e) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;

 

g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), destinate a sopperire ai bisogni diretti degli aeromobili di cui alla lettera e) e del loro carico.

 

     Art. 149.

Il Portogallo può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira e tra queste e il continente.

 

     Art. 150.

1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.

 

2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni previste all'articolo 148, lettere a) e b).

 

CAPO 8

 

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni

 

     Art. 151.

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;

 

a bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell' 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;

 

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

 

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

 

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

 

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziate sull'isola di Cipro, in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.

 

1. Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.

 

2. Nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'IVA.

 

     Art. 152.

Gli Stati membri esentano le cessioni di oro alle banche centrali.

 

CAPO 9

 

Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari

 

     Art. 153.

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori della Comunità.

 

L'esenzione di cui al primo comma non si applica alle agenzie di viaggio quando queste forniscono, in nome e per conto del viaggiatore, prestazioni effettuate in altri Stati membri.

 

CAPO 10

 

Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni

 

Sezione 1

 

Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi

 

     Art. 154.

Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si considerano «depositi diversi da quelli doganali» i luoghi definiti come depositi fiscali dall'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.

 

     Art. 155.

Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l'importo dell'IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.

 

     Art. 156.

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni destinati ad essere portati in dogana e collocati, se del caso, in custodia temporanea;

 

b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in un deposito franco;

 

c) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento attivo;

 

d) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, o per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;

 

e) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per il rifornimento e il vettovagliamento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

 

2. I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore.

 

     Art. 157.

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

 

a) le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;

 

b) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale.

 

2. Gli Stati membri non possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale per i beni non soggetti ad accisa, quando detti beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

 

     Art. 158.

1. In deroga all'articolo 157, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti:

 

a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b);

 

b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori della Comunità;

 

c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 151.

 

2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche.

 

     Art. 159.

Gli Stati membri possono esentare le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158.

 

     Art. 160.

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 156, paragrafo 1, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui allo stesso paragrafo;

 

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 di detti articoli.

 

2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, lettera a), per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere regimi di deposito diversi da quello doganale che consentano l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), alle stesse operazioni relative a beni di cui all'allegato V e effettuate nei depositi diversi da quelli doganali.

 

     Art. 161.

Gli Stati membri possono esentare le seguenti cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi ad esse inerenti:

 

a) le cessioni di beni di cui all'articolo 30, primo comma, con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno;

 

b) le cessioni di beni di cui all'articolo 30, secondo comma, con mantenimento del regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 276.

 

     Art. 162.

Quando si avvalgono della facoltà di cui alla presente sezione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati ad uno dei regimi o posti in una delle situazioni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158 beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate nel loro territorio alle medesime condizioni.

 

     Art. 163.

Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui alla presente sezione dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 61, lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione.

 

Sezione 2

 

Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri

 

     Art. 164.

1. Con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti effettuate da un soggetto passivo o ad esso destinate, entro il limite dell'importo delle esportazioni che ha effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti:

 

a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal soggetto passivo nonché le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto passivo che intende esportarli fuori della Comunità, senza modifiche, o dopo trasformazione;

 

b) le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del soggetto passivo.

 

2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, e con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri esentano allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo alle condizioni di cui all'articolo 138, entro il limite dell'importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso dei dodici mesi precedenti.

 

     Art. 165.

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in virtù dell'articolo 164.

 

Sezione 3

 

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

 

     Art. 166.

La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.

 

TITOLO X

 

DETRAZIONI

 

CAPO 1

 

Origine e portata del diritto a detrazione

 

     Art. 167.

Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

 

     Art. 168.

Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

 

a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

 

b) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all'articolo 18, lettera a), e all'articolo 27;

 

c) l'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

 

d) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;

 

e) l'IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.

 

     Art. 168 bis.

1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

 

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.

 

2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.

 

     Art. 169.

Oltre alla detrazione di cui all'articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

 

a) sue operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;

 

b) sue operazioni esenti conformemente agli articoli 138, 142, e 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 e all'articolo 164;

 

c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità.

 

     Art. 170.

Il soggetto passivo che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE ( 8 ), dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE ( 9 ) e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

 

a) le operazioni di cui all'articolo 169;

 

b) le operazioni per le quali l'imposta è dovuta unicamente dall'acquirente o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199.

 

     Art. 171.

1. Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.

 

2. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità, è effettuato secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

 

2. I soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da194 a 197 e dell'articolo 199, sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

 

3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:

 

a) agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

 

b) agli importi dell’IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 171 bis.

Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 o dell’articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.

 

A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l’imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.

 

     Art. 172.

1. Ogni persona considerata come un soggetto passivo, in quanto effettua a titolo occasionale una cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di detrarre, nello Stato membro nel quale la cessione è effettuata, l'IVA compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitrice qualora la cessione non fosse esente.

 

1. Il diritto a detrazione sorge e può essere esercitato solamente al momento della cessione del mezzo di trasporto nuovo.

 

2. Gli Stati membri fissano le modalità di applicazione del paragrafo 1.

 

CAPO 2

 

Prorata di detrazione

 

     Art. 173.

1. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

 

1. Il prorata di detrazione è determinato, conformemente agli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.

 

2. Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

 

a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

 

b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

 

c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

 

d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma, relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

 

e) prevedere che non si tenga conto dell'IVA che non può essere detratta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

 

     Art. 174.

1. Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:

 

a) al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168 e 169;

 

b) al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione.

 

1. Gli Stati membri possono includere nel denominatore l'importo delle sovvenzioni diverse da quelle direttamente connesse al prezzo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 73.

 

2. In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non si tiene conto degli importi seguenti:

 

a) l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa;

 

b) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie;

 

c) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie.

 

3. Qualora si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 191 di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, gli Stati membri possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di detrazione.

 

     Art. 175.

1. Il prorata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all'unità superiore.

 

2. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo dell'amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni.

 

2. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti al 1 gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

 

3. La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle detrazioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.

 

CAPO 3

 

Limitazioni del diritto a detrazione

 

     Art. 176.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

 

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1 gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

 

     Art. 177.

Previa consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

 

Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la detrazione, assoggettare all'imposta i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nella Comunità, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'IVA che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.

 

CAPO 4

 

Modalità di esercizio del diritto a detrazione

 

     Art. 178.

Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

 

a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240;

 

b) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

 

c) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'ammontare dell'IVA dovuta per gli acquisti ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236;

 

d) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

 

e) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un documento comprovante l'importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'IVA dovuta o ne consenta il calcolo;

 

f) quando è tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.

 

     Art. 179.

Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178.

 

Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all'articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione.

 

     Art. 180.

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179.

 

     Art. 181.

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 a procedere alla detrazione prevista all'articolo 168, lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni.

 

     Art. 182.

Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalità di applicazione degli articoli 180 e 181.

 

     Art. 183.

Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

 

Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

 

CAPO 5

 

Rettifica delle detrazioni

 

     Art. 184.

La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

 

     Art. 185.

1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.

 

2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all'articolo 16.

 

2. In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.

 

     Art. 186.

Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.

 

     Art. 187.

1. Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

 

1. Tuttavia, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

 

1. Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata sino a vent'anni.

 

2. Ogni anno la rettifica è effettuata solo per un quinto o, qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell'IVA che ha gravato sui beni d'investimento.

 

2. La rettifica di cui al primo comma è eseguita secondo le variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta.

 

     Art. 188.

1. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica.

 

1. Si presume che l'attività economica sia interamente soggetta ad imposta quando la cessione del bene d'investimento è soggetta ad imposta.

 

1. Si presume che l'attività economica sia interamente esente quando la cessione del bene d'investimento è esente.

 

2. La rettifica prevista al paragrafo 1 è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene d'investimento è esente, gli Stati membri possono non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene d'investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l'IVA è detraibile.

 

     Art. 189.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 188, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

 

a) definire il concetto di beni d'investimento;

 

b) indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica;

 

c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;

 

d) consentire semplificazioni amministrative.

 

     Art. 190.

Ai fini degli articoli 187, 188, 189 e 191, gli Stati membri possono considerare beni d'investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d'investimento.

 

     Art. 191.

Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione degli articoli 187 e 188 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'IVA nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, rinunciare all'applicazione di questi articoli purché non ne risultino distorsioni della concorrenza.

 

     Art. 192.

Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

 

TITOLO XI

 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

 

CAPO 1

 

Obbligo di pagamento

 

Sezione 1

 

Debitori dell'imposta verso l'Erario

 

     Art. 192 bis.

Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

 

b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

 

     Art. 193.

L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202.

 

     Art. 194.

1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

 

2. Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1.

 

     Art. 195.

L'IVA è dovuta dalle persone identificate ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta e che sono destinatarie delle cessioni di beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.

 

     Art. 196.

L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.

 

     Art. 197.

1. L'IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 141;

 

b) il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione;

 

c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente agli articoli da 220 a 236.

 

2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in applicazione dell'articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 198.

1. Se operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all'imposta in virtù dell'articolo 352, gli Stati membri designano l'acquirente come debitore dell'imposta.

 

1. Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all'articolo 352, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.

 

2. Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, è effettuata da un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli articoli 348, 349 e 350, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.

 

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità e le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 199.

1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

 

a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

 

b) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a);

 

c) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;

 

d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI;

 

e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

 

f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

 

g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

 

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti misure:

 

a) esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo effettuate nei suoi confronti;

 

b) esigere che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti.

 

4. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 199 bis.

1. Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

 

a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ( 10 ), trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva;

 

b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

 

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e le forniscono le seguenti informazioni:

 

a) una dichiarazione relativa all’ambito di applicazione della misura che attua il meccanismo e una descrizione particolareggiata delle misure di accompagnamento, inclusi qualsiasi obbligo dei soggetti passivi in materia di comunicazione delle informazioni e qualsiasi misura di controllo;

 

b) criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l’applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri servizi prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l’applicazione del meccanismo;

 

c) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

 

3. Gli Stati membri che applicano il meccanismo di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno 2014. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.

 

La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

 

a) l’impatto sulle attività fraudolente inerenti alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;

 

b) il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi;

 

c) i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

 

4. Ogni Stato membro che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 1 presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014.

 

     Art. 200.

L'IVA è dovuta dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

 

     Art. 201.

All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione.

 

     Art. 202.

L'IVA è dovuta dalla persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati agli articoli 156, 157, 158, 160 e 161.

 

     Art. 203.

L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

 

     Art. 204.

1. Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli articoli 199 e 200, il debitore dell'imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta..

 

1. Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE ( 11 ) e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 ( 12 ), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.

 

1. Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito all'articolo 358, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica.

 

2. L'opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, è soggetta alle condizioni e modalità stabilite da ogni Stato membro.

 

     Art. 205.

Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

 

Sezione 2

 

Modalità di pagamento

 

     Art. 206.

Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista all'articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

 

     Art. 207.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e degli articoli 199 e 204, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

 

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 205, sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.

 

     Art. 208.

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare l'acquirente come debitore dell'imposta, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

 

     Art. 209.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

 

     Art. 210.

Gli Stati membri adottano le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché a titolo di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

 

     Art. 211.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni.

 

In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'articolo 250.

 

     Art. 212.

Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi dal pagamento dell'IVA dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

 

CAPO 2

 

Identificazione

 

     Art. 213.

1. Il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

 

1. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

 

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che effettua tali acquisti quando non sono più soddisfatte le condizioni in presenza delle quali essi non sono soggetti all'imposta previste da tale articolo.

 

     Art. 214.

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

 

a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

 

b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

 

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio;

 

d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;

 

e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196;

 

2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 215.

Il numero individuale d'identificazione IVA comporta un prefisso conforme al codice ISO–3166 alfa 2, che consente d'identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

 

Tuttavia la Grecia è autorizzata a utilizzare il prefisso «EL».

 

     Art. 216.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema d'identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all'articolo 214, garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 402.

 

CAPO 3

 

Fatturazione

 

Sezione 1

 

Definizione

 

     Art. 217.

Ai fini del presente capo, per «trasmissione o messa a disposizione per via elettronica», si intende la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario di dati mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

 

Sezione 2

 

Nozione di fattura

 

     Art. 218.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

 

     Art. 219.

Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

 

Sezione 3

 

Emissione delle fatture

 

     Art. 220.

Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, una fattura nei casi seguenti:

 

1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

 

2) per le cessioni di beni di cui all'articolo 33;

 

3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;

 

4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui ai punti 1), 2) e 3);

 

5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

 

     Art. 221.

1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, effettuate nel loro territorio.

 

1. Gli Stati membri possono imporre per le fatture di cui al primo comma meno obblighi rispetto a quelli elencati agli articoli 226, 230, 233, 244 e 246.

 

2. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220 di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390 ter, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

 

     Art. 222.

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio un termine per l'emissione delle fatture.

 

     Art. 223.

Alle condizioni stabilite dagli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi può essere compilata una fattura periodica per diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi distinte.

 

     Art. 224.

1. La compilazione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti da un soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

 

2. Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e modalità del consenso preliminare e dell'accettazione tra il soggetto passivo e l'acquirente o il destinatario.

 

3. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario. Essi possono in particolare esigere che tali fatture siano emesse in nome e per conto del soggetto passivo.

 

3. Le condizioni di cui al primo comma devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento dell'acquirente o del destinatario.

 

     Art. 225.

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o l'acquirente o il destinatario, che emette le fatture, sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

 

Sezione 4

 

Contenuto delle fatture

 

     Art. 226.

Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

 

1) la data di emissione della fattura;

 

2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;

 

3) il numero di identificazione IVA, di cui all'articolo 214, con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;

 

4) il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138;

 

5) il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;

 

6) la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;

 

7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;

 

8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;

 

9) l'aliquota IVA applicata;

 

10) l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;

 

11) in caso di esenzione o quando l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente o soggetta alla procedura dell'inversione contabile;

 

12) in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

 

13) in caso di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio, il riferimento all'articolo 306, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato tale regime;

 

14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, il riferimento all'articolo 313, all'articolo 326 o all'articolo 333, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato uno di tali regimi;

 

15) se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 204, il numero d'identificazione IVA del rappresentante fiscale, di cui all'articolo 214, corredato del nome e dell'indirizzo completo.

 

     Art. 227.

Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio e che ivi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di indicare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 226, punto 4).

 

     Art. 228.

Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono esonerare da alcune delle indicazioni obbligatorie i documenti o messaggi assimilati a una fattura di cui all'articolo 219.

 

     Art. 229.

Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.

 

     Art. 230.

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi utilizzando il meccanismo di conversione di cui all'articolo 91.

 

     Art. 231.

A fini di controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.

 

Sezione 5

 

Trasmissione delle fatture per via elettronica

 

     Art. 232.

Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica.

 

     Art. 233.

1. Le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite mediante uno dei metodi seguenti:

 

a) una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 13 );

 

b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati ( 14 ) qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

 

1. Le fatture possono tuttavia essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello o degli Stati membri interessati.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a) gli Stati membri possono inoltre esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6) e 10), della direttiva 1999/93/CE.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b) gli Stati membri possono inoltre, salvo le condizioni da essi stabilite, richiedere la trasmissione di un documento riassuntivo supplementare cartaceo.

 

     Art. 234.

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione o messa a disposizione delle fatture per via elettronica.

 

     Art. 235.

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

 

     Art. 236.

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, per via elettronica, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.

 

     Art. 237.

La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.

 

Sezione 6

 

Misure di semplificazione

 

     Art. 238.

1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio non debbano figurare alcuni degli elementi di cui agli articoli 226 e 230, fatte salve le opzioni che gli Stati membri possono esercitare in virtù degli articoli 227, 228 e 231, nei seguenti casi:

 

a) quando l'importo della fattura è esiguo;

 

b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli 226 e 230.

 

2. Le fatture devono, in ogni caso, contenere i seguenti elementi:

 

a) la data di emissione della fattura;

 

b) l'identificazione del soggetto passivo;

 

c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi;

 

d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarla.

 

3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non può essere applicata alle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141.

 

     Art. 239.

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni indicate agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141, occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero d'identificazione del fornitore e dell'acquirente o destinatario con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.

 

     Art. 240.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero d'identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo, prevedere, inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti:

 

1) per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55 e per le cessioni di beni di cui agli articoli 138 e 141, il numero d'identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore;

 

2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero d'identificazione IVA.

 

CAPO 4

 

Contabilità

 

Sezione 1

 

Definizione

 

     Art. 241.

Ai fini del presente capo, per archiviazione di una fattura «per via elettronica» si intende l'archiviazione di dati effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

 

Sezione 2

 

Obblighi generali

 

     Art. 242.

Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione fiscale.

 

     Art. 243.

1. Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di operazioni consistenti in lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

 

2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente dettagliata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni, di cui all'articolo 52, lettera c).

 

Sezione 3

 

Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture

 

     Art. 244.

Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

 

     Art. 245.

1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente all'articolo 244.

 

2. Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio.

 

2. Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l'archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

 

     Art. 246.

L'autenticità dell'origine delle fatture archiviate e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione.

 

Per le fatture di cui all'articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante il suddetto periodo.

 

     Art. 247.

1. Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.

 

2. Per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 246, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura di cui agli articoli 246, primo comma.

 

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'articolo 249.

 

     Art. 248.

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare le fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

 

Sezione 4

 

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro

 

     Art. 249.

Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito hanno, ai fini della presente direttiva, il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle, nei limiti fissati dalla normativa dello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e nella misura in cui ciò sia loro necessario a fini di controllo.

 

CAPO 5

 

Dichiarazioni

 

     Art. 250.

1. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

 

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata, alle condizioni da essi fissate, per via elettronica.

 

     Art. 251.

Oltre ai dati di cui all'articolo 250, nella dichiarazione IVA relativa a un dato periodo d'imposta devono figurare le informazioni seguenti:

 

a) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

 

b) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione;

 

c) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

 

d) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel territorio di un altro Stato membro;

 

e) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 197 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.

 

     Art. 252.

1. La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta.

 

2. Gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

 

2. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno.

 

     Art. 253.

La Svezia può applicare alle piccole e medie imprese una procedura semplificata che preveda la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale.

 

     Art. 254.

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.

 

     Art. 255.

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare come debitore dell'imposta l'acquirente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

 

     Art. 256.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 204, sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

 

     Art. 257.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti non soggetti passivi, debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

 

     Art. 258.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

 

     Art. 259.

Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione IVA, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.

 

     Art. 260.

Gli Stati membri adottano le modalità di dichiarazione per quanto riguarda le importazioni di beni.

 

     Art. 261.

1. Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

 

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

 

CAPO 6

 

Elenchi riepilogativi

 

     Art. 262.

Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

 

a) gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c);

 

b) le persone identificate ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 42;

 

c) i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell’imposta conformemente all’articolo 196.

 

     Art. 263.

1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.

 

1 bis. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l’importo totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non superi né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.

 

La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.

 

1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l’importo di cui al paragrafo 1 bis a 100 000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale.

 

1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.

 

Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l’elenco riepilogativo entro il termine risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 1 ter.

 

2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l’elenco riepilogativo di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato mediante trasmissione elettronica di file.

 

     Art. 264.

1. Nell'elenco riepilogativo figurano le informazioni seguenti:

 

a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1, o prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all’articolo 44;

 

b) il numero di identificazione IVA di ogni acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;

 

c) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato un trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), nonché il numero con il quale il soggetto passivo è identificato nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto;

 

d) per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo;

 

e) per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), l'importo totale di dette cessioni determinato in conformità dell'articolo 76;

 

f) l'importo delle rettifiche effettuate in virtù dell'articolo 90.

 

2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.

 

L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale la rettifica viene notificata all’acquirente.

 

     Art. 265.

1. Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 42, il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali acquisti deve menzionare in modo distinto nell'elenco riepilogativo gli elementi seguenti:

 

a) il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro e con il quale ha effettuato l'acquisto e la successiva cessione di beni;

 

b) il numero di identificazione IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, del destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo;

 

c) per ciascuno di detti destinatari l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

 

2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 ter, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.

 

     Art. 266.

In deroga agli articoli 264 e 265, gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori informazioni.

 

     Art. 267.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli 194 e 204, sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di cui al presente capo.

 

     Art. 268.

Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonché operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese.

 

     Art. 269.

Il Consiglio può, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, autorizzare gli Stati membri ad emanare le misure particolari previste agli articoli 270 e 271 al fine di semplificare l'obbligo di presentazione di un elenco riepilogativo previsto nel presente capo. Tali misure non possono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

 

     Art. 270.

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentare annualmente un elenco riepilogativo indicante il numero di identificazione IVA, in un altro Stato membro, di ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

 

a) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;

 

b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;

 

c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

 

     Art. 271.

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d'imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo per questo stesso periodo qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

 

a) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi deve essere al massimo pari alla somma di 200 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;

 

b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;

 

c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

 

CAPO 7

 

Disposizioni varie

 

     Art. 272.

1. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi seguenti da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo di cui ai capi da 2 a 6:

 

a) i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

 

b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141;

 

c) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

 

d) i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;

 

e) i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.

 

1. Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240.

 

2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie.

 

3. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 da alcuni degli obblighi contabili di cui all'articolo 242.

 

     Art. 273.

Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

 

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3.

 

CAPO 8

 

Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione

 

Sezione 1

 

Operazioni di importazione

 

     Art. 274.

Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nella Comunità in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 275.

Le formalità relative all'importazione di beni di cui all'articolo 274 sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni nel territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 276.

Se il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all'articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità.

 

     Art. 277.

Se al momento dell'introduzione nella Comunità i beni di cui all'articolo 274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell'articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all'articolo 156, oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi o situazioni.

 

Sezione 2

 

Operazioni di esportazione

 

     Art. 278.

Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 279.

Le formalità relative all'esportazione dei beni di cui all'articolo 278 dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 280.

Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale della Comunità.

 

TITOLO XII

 

REGIMI SPECIALI

 

CAPO 1

 

Regime speciale delle piccole imprese

 

Sezione 1

 

Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione

 

     Art. 281.

Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale IVA le piccole imprese, data la loro attività o struttura, possono, nei limiti e alle condizioni da essi fissati e previa consultazione del comitato IVA, applicare modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare una riduzione dell'imposta.

 

Sezione 2

 

Franchigie o riduzioni decrescenti

 

     Art. 282.

Le franchigie e le riduzioni di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.

 

     Art. 283.

1. Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguenti:

 

a) le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all'articolo 12;

 

b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a);

 

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA.

 

2. Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 284.

1. Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 15 ) per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'IVA.

 

2. Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentare tale franchigia fino a 5 000 EUR.

 

2. Gli Stati membri che applicavano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione.

 

     Art. 285.

Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.

 

Gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

 

     Art. 286.

Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.

 

     Art. 287.

Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1 gennaio 1978 possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al tasso del giorno della loro adesione:

 

1) Grecia: 10 000 unità di conto europee;

 

2) Spagna: 10 000 ECU;

 

3) Portogallo: 10 000 ECU;

 

4) Austria: 35 000 ECU;

 

5) Finlandia: 10 000 ECU;

 

6) Svezia: 10 000 ECU;

 

7) Repubblica ceca: 35 000 EUR;

 

8) Estonia: 16 000 EUR;

 

9) Cipro: 15 600 EUR;

 

10) Lettonia: 17 200 EUR;

 

11) Lituania: 29 000 EUR;

 

12) Ungheria: 35 000 EUR;

 

13) Malta: 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci, 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);

 

14) Polonia: 10 000 EUR;

 

15) Slovenia: 25 000 EUR;

 

16) Slovacchia: 35 000 EUR;

 

17) Bulgaria: 25 600 EUR;

 

18) Romania: 35 000 EUR.

 

     Art. 288.

Il volume d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione del regime di cui alla presente sezione è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

 

1) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purché siano soggette a imposizione:

 

2) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127 e dell'articolo 128, paragrafo 1;

 

3) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

 

4) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

 

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari.

 

     Art. 289.

I soggetti passivi che fruiscono della franchigia d'imposta non hanno il diritto di detrarre l'IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli articoli da 173 a 177, né possono far figurare l'IVA sulle proprie fatture.

 

     Art. 290.

I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'IVA oppure per l'applicazione delle modalità semplificate di cui all'articolo 281. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 291.

I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'IVA, salva l'applicazione dell'articolo 281.

 

     Art. 292.

Il regime di cui alla presente sezione si applica fino ad una data fissata dal Consiglio conformemente all'articolo 93 del trattato, che non può essere posteriore alla data di entrata in vigore del regime definitivo di cui all'articolo 402.

 

Sezione 3

 

Relazione e riesame

 

     Art. 293.

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

 

1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;

 

2) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta;

 

3) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.

 

     Art. 294.

Il Consiglio decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, se nell'ambito del regime definitivo è necessario un regime speciale per le piccole imprese e, se del caso, delibera sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime speciale.

 

CAPO 2

 

Regime comune forfettario per i produttori agricoli

 

     Art. 295.

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

 

1) «produttore agricolo», il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica;

 

2) «azienda agricola, silvicola o ittica», le aziende considerate tali da ogni Stato membro nell'ambito delle attività di produzione di cui all'allegato VII;

 

3) «agricoltore forfettario», il produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui al presente capo;

 

4) «prodotti agricoli», i beni, risultanti dalle attività di cui all'allegato VII, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;

 

5) «prestazioni di servizi agricoli», le prestazioni di servizi, in particolare quelle di cui all'allegato VIII, che sono effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola;

 

6) «onere dell'IVA a monte», l'ammontare globale dell'IVA che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe detraibile, in forza degli articoli 167, 168 e 169 e degli articoli da 173 a 177, per un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'IVA;

 

7) «percentuali forfettarie di compensazione», le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma degli articoli 297, 298 e 299, e che essi applicano nei casi contemplati dall'articolo 300, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'IVA a monte;

 

8) «compensazione forfettaria», l'importo risultante dell'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione al volume d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi di cui all'articolo 300.

 

2. Sono assimilate alle attività di produzione agricola di cui all'allegato VII le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche.

 

     Art. 296.

1. Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'IVA o, eventualmente, al regime speciale di cui al capo 1 crei difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente capo.

 

2. Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, non crei difficoltà amministrative.

 

3. Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, secondo le modalità e le condizioni stabilite da ciascun Stato membro.

 

     Art. 297.

Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di compensazione. Essi possono fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, i vari sottosettori dell'agricoltura e la pesca.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione le percentuali forfettarie di compensazione fissate in virtù del primo comma prima di applicarle.

 

     Art. 298.

Le percentuali forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni.

 

Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore. Gli Stati membri possono anche ridurre le percentuali sino al livello zero.

 

     Art. 299.

Le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'IVA a monte.

 

     Art. 300.

Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti:

 

1) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;

 

2) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 138, a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

 

3) i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.

 

     Art. 301.

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 300 gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario, oppure dall'autorità pubblica.

 

2. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli non contemplate dall'articolo 300, il versamento delle compensazioni forfettarie si considera effettuato dall'acquirente o dal destinatario.

 

     Art. 302.

Quando un agricoltore forfettario beneficia di una compensazione forfettaria, non ha diritto a detrazione per le attività soggette al presente regime forfettario.

 

     Art. 303.

1. Quando l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una compensazione forfettaria conformemente all'articolo 301, paragrafo 1, egli ha il diritto, alle condizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169 e agli articoli da 173 a 177 e secondo le modalità fissate dagli Stati membri, di detrarre dall'IVA di cui è debitore nello Stato membro in cui effettua le sue operazioni soggette ad imposta l'importo di tale compensazione.

 

2. Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti:

 

a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, se l'acquirente è un soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

 

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196;

 

c) le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196.

 

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.

 

     Art. 304.

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.

 

     Art. 305.

Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 siano assoggettate all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.

 

CAPO 3

 

Regime speciale delle agenzie di viaggio

 

     Art. 306.

1. Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

 

1. Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l'articolo 79, primo comma, lettera c).

 

2. Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.

 

     Art. 307.

Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 306, dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.

 

La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

 

     Art. 308.

Per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

 

     Art. 309.

Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente in forza dell'articolo 153.

 

Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori della Comunità.

 

     Art. 310.

Gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.

 

CAPO 4

 

Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato

 

Sezione 1

 

Definizioni

 

     Art. 311.

1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

 

1) «beni d'occasione», i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;

 

2) «oggetti d'arte», i beni indicati nell'allegato IX, parte A;

 

3) «oggetti da collezione», i beni indicati nell'allegato IX, parte B;

 

4) «oggetti d'antiquariato», i beni indicati nell'allegato IX, parte C;

 

5) «soggetto passivo–rivenditore», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;

 

6) «organizzatore di vendite all'asta», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;

 

7) «committente di un organizzatore di vendite all'asta», chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita.

 

2. Gli Stati membri possono non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).

 

3. Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto 7), deve prevedere che l'organizzatore della vendita metta all'asta il bene in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

 

Sezione 2

 

Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori

 

Sottosezione 1

 

Regime del margine

 

     Art. 312.

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

 

1) «prezzo di vendita», tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo–rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'articolo 79;

 

2) «prezzo d'acquisto», tutto ciò che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.

 

     Art. 313.

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

 

2. Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall'articolo 402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

 

     Art. 314.

Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato effettuate da un soggetto passivo–rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità da una delle persone seguenti:

 

a) una persona che non sia soggetto passivo;

 

b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 136;

 

c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;

 

d) un altro soggetto passivo–rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'IVA conformemente al presente regime speciale.

 

     Art. 315.

La base imponibile delle cessioni di beni di cui all'articolo 314 è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso.

 

Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto.

 

     Art. 316.

1. Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni seguenti:

 

a) gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;

 

b) gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

 

c) gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in virtù dell'articolo 103.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.

 

     Art. 317.

Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all'articolo 316, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 315.

 

Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.

 

     Art. 318.

1. Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250.

 

1. Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota IVA è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa a tale margine.

 

2. Il margine globale è pari alla differenza tra i due importi seguenti:

 

a) l'importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l'importo totale dei prezzi di vendita;

 

b) l'importo totale degli acquisti di beni di cui all'articolo 314 effettuati, nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l'importo totale dei prezzi d'acquisto.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.

 

     Art. 319.

Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell'IVA.

 

     Art. 320.

1. Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da lui stesso importato, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta all'importazione del bene in questione.

 

1. Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto o da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.

 

2. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto passivo-rivenditore opta per il regime normale dell'IVA.

 

     Art. 321.

Quando sono effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 151, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione assoggettate al regime del margine sono esenti.

 

     Art. 322.

Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore non può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

 

a) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;

 

b) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

 

c) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

 

     Art. 323.

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia assoggettata al regime del margine.

 

     Art. 324.

Qualora applichi sia il regime normale dell'IVA che il regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore deve far figurare separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

 

     Art. 325.

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente, sulla fattura che emette, l'IVA relativa alle cessioni di beni che assoggetta al regime del margine.

 

Sottosezione 2

 

Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione

 

     Art. 326.

Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale d'imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono mantenere tale regime fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.

 

La Danimarca è autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.

 

     Art. 327.

1. Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine.

 

2. Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

 

3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati «mezzi di trasporto d'occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.

 

     Art. 328.

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cui all'articolo 327 è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime normale dell'IVA, diminuito dell'importo dell'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore.

 

     Art. 329.

L'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore è calcolata secondo il metodo seguente:

 

a) il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 312, punto 2);

 

b) tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'IVA che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse assoggettato la cessione al regime normale dell'IVA;

 

c) l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 93, nello Stato membro nel cui territorio si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente agli articoli 31 e 32.

 

     Art. 330.

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 327, paragrafo 1, determinata conformemente all'articolo 328, non può essere inferiore all'importo dell'IVA che sarebbe dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regime del margine.

 

Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione è stata assoggettata al regime del margine, il margine non può essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 312, punto 1).

 

     Art. 331.

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i mezzi di trasporto d'occasione che gli sono stati ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente al presente regime transitorio.

 

     Art. 332.

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente sulla fattura, che emette, l'IVA relativa alle cessioni che assoggetta al presente regime transitorio.

 

Sezione 3

 

Regime speciale delle vendite all'asta

 

     Art. 333.

1. Gli Stati membri possono applicare un regime speciale d'imposizione sul margine realizzato da un organizzatore di vendite all'asta conformemente alle disposizioni della presente sezione, per quanto riguarda le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da tale organizzatore, che agisce in nome proprio e per conto delle persone di cui all'articolo 334, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni.

 

2. Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

 

     Art. 334.

Il presente regime speciale si applica alle cessioni effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio per conto di una delle persone seguenti:

 

a) una persona che non sia soggetto passivo;

 

b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, sia esentata conformemente all'articolo 136;

 

c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;

 

d) un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, sia assoggettata all'IVA conformemente al regime del margine.

 

     Art. 335.

La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera effettuata all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.

 

     Art. 336.

La base imponibile delle cessioni di beni di cui alla presente sezione è costituita dall'importo totale fatturato, conformemente all'articolo 339, all'acquirente dall'organizzatore della vendita all'asta, diminuito dei seguenti importi:

 

a) l'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente all'articolo 337;

 

b) l'importo dell'IVA dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione.

 

     Art. 337.

L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza fra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita.

 

     Art. 338.

Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni previste agli articoli 333 e 334 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito, gli importi seguenti:

 

a) gli importi ricevuti o da ricevere dall'acquirente del bene;

 

b) gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.

 

Gli importi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

 

     Art. 339.

L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti:

 

a) il prezzo di aggiudicazione del bene;

 

b) le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse;

 

c) le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.

 

Sulla fattura emessa dall'organizzatore della vendita all'asta non deve figurare separatamente l'IVA.

 

     Art. 340.

1. L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.

 

1. Nel rendiconto fornito dall'organizzatore della vendita all'asta deve essere distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o da ricevere dal committente.

 

2. Il rendiconto redatto alle condizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 220.

 

     Art. 341.

Gli Stati membri che applicano il regime di cui alla presente sezione lo applicano anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3, effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora le stesse cessioni da parte di quest'ultimo siano assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

 

Sezione 4

 

Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale

 

     Art. 342.

Gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione dell'IVA al fine di evitare che i soggetti passivi-rivenditori interessati da uno dei regimi di cui alla sezione 2 beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

 

     Art. 343.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad adottare, al fine di lottare contro l'evasione fiscale, misure particolari che prevedano che l'IVA dovuta in virtù del regime del margine non possa essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se il margine fosse pari a una determinata percentuale del prezzo di vendita.

 

La percentuale del prezzo di vendita è fissata in funzione dei normali margini realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.

 

CAPO 5

 

Regime speciale applicabile all'oro da investimento

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 344.

1. Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati «oro da investimento»:

 

1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

 

2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

 

2. Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 grammo.

 

3. Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al paragrafo 1, punto 2).

 

     Art. 345.

A decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1 luglio di ogni anno, le monete conformi ai criteri indicati all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2), che sono negoziate nello stesso Stato membro. Anteriormente al 1 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica l'elenco completo di tali monete nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.

 

Sezione 2

 

Esenzione dall'imposta

 

     Art. 346.

Gli Stati membri esentano dall'IVA la cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli «swap» sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti «future» e contratti «forward» che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

 

     Art. 347.

Gli Stati membri esentano i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella cessione di oro da investimento per il loro committente.

 

Sezione 3

 

Opzione per l'imposizione

 

     Art. 348.

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

 

     Art. 349.

1. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, forniscono abitualmente oro destinato a usi industriali il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di lingotti o placchette d'oro di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

 

2. Gli Stati membri possono limitare la portata dell'opzione prevista al paragrafo 1.

 

     Art. 350.

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione previsto agli articoli 348 e 349, gli Stati membri concedono all'agente il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 347.

 

     Art. 351.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dei diritti di opzione previsti dalla presente sezione e le comunicano alla Commissione.

 

Sezione 4

 

Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato

 

     Art. 352.

Ciascuno Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, assoggettare all'IVA le operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato. Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 né le esportazioni riguardanti l'oro da investimento.

 

     Art. 353.

Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 352, assoggettano all'imposta le operazioni tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato autorizzano a fini di semplificazione la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensano i soggetti passivi dagli obblighi contabili relativi all'IVA.

 

Sezione 5

 

Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento

 

     Art. 354.

Se la cessione successiva dell'oro da investimento, effettuata dal soggetto passivo, è esente a norma del presente capo, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre gli importi seguenti:

 

a) l'IVA dovuta o assolta per l'oro da investimento fornitogli da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui agli articoli 348 e 349, o fornitogli conformemente alla sezione 4;

 

b) l'IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte sua, di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto, in oro da investimento;

 

c) l'IVA dovuta o assolta per servizi che gli sono stati forniti consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento.

 

     Art. 355.

I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento hanno il diritto di detrarre l'IVA da essi dovuta o assolta per la cessione, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro, come se la cessione successiva da parte loro dell'oro esente a norma dell'articolo 346 fosse soggetta a imposta.

 

     Art. 356.

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori in oro da investimento tengano almeno la contabilità di tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare i clienti di tali operazioni.

 

1. Gli operatori conservano i dati di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni.

 

2. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( 16 ).

 

3. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, in particolare per quanto riguarda la tenuta di registri particolari o di speciali obblighi contabili.

 

CAPO 6

 

Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 357.

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.

 

     Art. 358.

Ai fini del presente capo, e salvo le altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

 

1) «soggetto passivo non stabilito», un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica nel territorio della Comunità né dispone in tale territorio di una stabile organizzazione e che, inoltre, non è tenuto ad essere identificato in virtù dell'articolo 214;

 

2) «servizi elettronici» e «servizi prestati per via elettronica», i servizi di cui all’articolo 59, primo comma, lettera k);

 

3) «Stato membro d'identificazione», lo Stato membro al quale il soggetto passivo non stabilito sceglie di notificare il momento in cui inizia la sua attività in qualità di soggetto passivo nel territorio della Comunità conformemente alle disposizioni del presente capo;

 

4) «Stato membro di consumo», lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di servizi elettronici abbia luogo conformemente all’articolo 58;

 

5) «dichiarazione IVA», la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'IVA dovuta in ciascuno Stato membro.

 

Sezione 2

 

Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica

 

     Art. 359.

Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o domiciliata o abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.

 

     Art. 360.

Il soggetto passivo non stabilito deve dichiarare allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è presentata per via elettronica.

 

     Art. 361.

1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito fornisce allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

 

a) nome/denominazione;

 

b) indirizzo postale;

 

c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

 

d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;

 

e) una dichiarazione indicante che il soggetto non è identificato ai fini dell'IVA nella Comunità.

 

2. Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro d'identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

 

     Art. 362.

Lo Stato membro d'identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito un numero d'identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi d'identificazione.

 

     Art. 363.

Lo Stato membro d'identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

 

a) se il soggetto passivo gli comunica che non fornisce più servizi elettronici;

 

b) se è d'altra parte possibile presumere che le sue attività soggette a imposizione siano cessate;

 

c) se il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni richieste per potersi avvalere del presente regime speciale;

 

d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

 

     Art. 364.

Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che dei servizi elettronici siano stati forniti o meno. La dichiarazione deve pervenire entro venti giorni dalla scadenza del periodo d'imposta a cui essa si riferisce.

 

     Art. 365.

La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l'importo totale dell'imposta corrispondente. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

 

     Art. 366.

1. La dichiarazione IVA deve essere effettuata in euro.

 

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

 

2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

 

     Art. 367.

Il soggetto passivo non stabilito versa l'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA.

 

Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

 

     Art. 368.

Il soggetto passivo non stabilito che si avvale del presente regime speciale non effettua le detrazioni dell'IVA a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/560/CEE, detto soggetto passivo beneficia del rimborso previsto dalla suddetta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

 

     Art. 369.

1. Il soggetto passivo non stabilito tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

 

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo.

 

2. La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

 

TITOLO XIII

 

DEROGHE

 

CAPO 1

 

Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

 

Sezione 1

 

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978

 

     Art. 370.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta.

 

     Art. 371.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.

 

     Art. 372.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano al principio della detrazione immediata prevista all'articolo 179, primo comma, possono continuare ad applicarle.

 

     Art. 373.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano all'articolo 28 e all'articolo 79, primo comma, lettera c), possono continuare ad applicarle.

 

     Art. 374.

In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 309 possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

 

Sezione 2

 

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978

 

     Art. 375.

La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 gennaio 1987.

 

     Art. 376.

La Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 gennaio 1993.

 

     Art. 377.

Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 gennaio 1989.

 

     Art. 378.

1. L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2).

 

2. Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

 

a) le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9);

 

b) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.

 

     Art. 379.

1. La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoché le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

 

2. La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 380.

La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 381.

La Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 382.

L'Estonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 383.

Cipro può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

 

a) la cessione di terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B, punto 9), fino al 31 dicembre 2007;

 

b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 384.

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, la Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

 

a) le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2);

 

b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

 

     Art. 385.

La Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 386.

L'Ungheria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 387.

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, Malta può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

 

a) senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, la fornitura di acqua da parte di un ente di diritto pubblico, di cui all'allegato X, parte B), punto 8);

 

b) senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente la cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B) punto 9);

 

c) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, i trasporti interni di persone, i trasporti internazionali di persone e i trasporti marittimi di persone fra isole, di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

 

     Art. 388.

La Polonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 389.

La Slovenia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 390.

La Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

 

     Art. 390 bis.

La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

 

     Art. 390 ter.

La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

 

Sezione 3

 

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

 

     Art. 391.

Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371, 375, 376 e 377, all'articolo 378, paragrafo 2, all'articolo 379, paragrafo 2 e agli articoli da 380 a 390 ter possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.

 

     Art. 392.

Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

 

     Art. 393.

1. Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui all'articolo 402, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

 

2. In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 93 del trattato.

 

CAPO 2

 

Deroghe concesse mediante autorizzazione

 

Sezione 1

 

Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali

 

     Art. 394.

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1 gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione siano conformi al criterio definito all'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma.

 

     Art. 395.

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

 

1. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

 

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

 

2. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

 

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

 

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

 

Sezione 2

 

Accordi internazionali

 

     Art. 396.

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

 

2. Lo Stato membro che intende concludere un accordo di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

 

2. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

 

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

 

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

 

TITOLO XIV

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

CAPO 1

 

Misure di applicazione

 

     Art. 397.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

 

CAPO 2

 

Comitato IVA

 

     Art. 398.

1. È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, denominato «comitato IVA».

 

2. Il comitato IVA si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

 

2. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

2. Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

 

3. Il comitato IVA stabilisce il proprio regolamento interno.

 

4. Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtù della presente direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA.

 

CAPO 3

 

Tasso di conversione

 

     Art. 399.

Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla presente direttiva è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1 gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.

 

     Art. 400.

Nella conversione degli importi di cui all'articolo 399 nelle monete nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 % verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.

 

CAPO 4

 

Altre tasse, diritti e imposte

 

     Art. 401.

Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

 

TITOLO XV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO 1

 

Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri

 

     Art. 402.

1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

 

2. Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

 

     Art. 403.

Il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d'IVA e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema stesso.

 

     Art. 404.

Ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'IVA negli Stati membri, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo.

 

CAPO 2

 

Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea

 

     Art. 405.

Ai fini del presente capo, si intendono per:

 

1) «Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;

 

2) «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1 gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);

 

3) «Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.

 

     Art. 406.

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

 

a) il bene è stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;

 

b) il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;

 

c) il bene non è stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.

 

     Art. 407.

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

 

a) il bene è stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale;

 

b) il bene non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.

 

     Art. 408.

1. Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità i seguenti casi:

 

a) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;

 

b) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all'articolo 156, o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;

 

c) la conclusione di uno dei regimi di cui all'articolo 407, avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

 

d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).

 

2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, è assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:

 

a) la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;

 

b) i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né nella Comunità prima della data di adesione.

 

     Art. 409.

Nei casi di cui all'articolo 408, paragrafo 1, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione.

 

     Art. 410.

1. In deroga all'articolo 71, l'importazione di un bene, ai sensi dell'articolo 408, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:

 

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità allargata;

 

b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;

 

c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità, o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.

 

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

 

a) quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;

 

b) quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

 

CAPO 3

 

Attuazione ed entrata in vigore

 

     Art. 411.

1. La direttiva n. 67/227/CEE e la direttiva n. 77/388/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle suddette direttive indicati nell'allegato XI, parte B.

 

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XII.

 

     Art. 412.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 44, all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 399 e all'allegato III, punto 18) con effetto al 1 gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

1. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 413.

La presente direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2007.

 

     Art. 414.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

 

1) I servizi di telecomunicazioni;

 

2) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica;

 

3) trasporto di beni;

 

4) prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

 

5) trasporto di persone;

 

6) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

 

7) operazioni degli organismi agricoli d'intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti;

 

8) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

 

9) depositi;

 

10) attività degli uffici di pubblicità commerciale;

 

11) attività delle agenzie di viaggio;

 

12) gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili;

 

13) attività degli enti radiotelevisivi per quanto non siano esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera q).

 

ALLEGATO II

 

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA, LETTERA K)

 

1) Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

 

2) fornitura di software e relativo aggiornamento;

 

3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

 

4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

 

5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

 

ALLEGATO III

 

ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ASSOGGETTATE ALLE ALIQUOTE RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO 98

 

1) Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari;

 

2) erogazione di acqua;

 

3) prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile;

 

4) apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli;

 

5) trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito;

 

6) fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità;

 

7) diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili;

 

8) ricezione di servizi radiotelevisivi;

 

9) prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti;

 

10) cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale;

 

10 bis) riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso;

 

10 ter) pulitura di vetri e pulizie presso privati;

 

11) cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici;

 

12) alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte;

 

12 bis) servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche);

 

13) diritto d'ingresso a manifestazioni sportive;

 

14) diritto di uso di impianti sportivi;

 

15) cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136;

 

16) prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

 

17) prestazione di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere da b) a e);

 

18) prestazioni di servizi fornite nell'ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 13;

 

19) piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa (inclusi lavori di raccomodatura e di modifica);

 

20) servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili;

 

21) parrucchieri.

 

ALLEGATO V

 

CATEGORIE DI BENI OGGETTO DEI REGIMI DI DEPOSITO DIVERSI DA QUELLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 160, PARAGRAFO 2

(Omissis)

 

ALLEGATO VI

 

ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 199, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

 

1) Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotti ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli ferrosi o non ferrosi e di loro leghe;

 

2) cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;

 

3) cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tali prodotti;

 

4) cessioni di rottami ferrosi e metalli di recupero nonché di ritagli, avanzi, cascami e materiali di recupero e riciclabili consistenti in residui di vetreria, vetro, carta, cartone e board, stracci, osso, cuoio, similpelle, pergamena, cuoi e pelli greggi, tendini e nervi, spago, corde e funi, gomma e plastica, e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;

 

5) cessioni dei materiali di cui al presente allegato dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio, la frammentazione, la compressione o la fusione in lingotti;

 

6) cessioni di cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.

 

ALLEGATO VII

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 4)

 

1) Coltura:

 

a) agricoltura generale, compresa la viticoltura;

 

b) arboricoltura frutticola (compresa l'olivicoltura) e orticoltura (ortaggi, fiori e piante ornamentali), anche in serra;

 

c) produzione di funghi e di spezie, di sementi e di piantine;

 

d) conduzione di vivai.

 

2) Allevamento in connessione con la coltura del suolo:

 

a) allevamento di animali;

 

b) avicoltura;

 

c) coniglicoltura;

 

d) apicoltura;

 

e) sericoltura;

 

f) elicicoltura.

 

3) Silvicoltura

 

4) Pesca

 

a) pesca in acque dolci;

 

b) piscicoltura;

 

c) mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei;

 

d) allevamento di rane.

 

ALLEGATO VIII

 

ELENCO INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 5)

 

1) Lavori di coltivazione, mietitura, trebbiatura, premitura, colletta e raccolta, comprese le operazioni di semina e piantagione;

 

2) imballaggio e condizionamento, quali l'essiccazione, la pulitura, la frantumazione, la disinfezione e l'insilamento di prodotti agricoli;

 

3) stoccaggio di prodotti agricoli;

 

4) custodia, allevamento o ingrasso di animali;

 

5) locazione, a fini agricoli, di mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche;

 

6) assistenza tecnica;

 

7) distruzione di piante ed animali nocivi, trattamento delle piante e dei terreni mediante nebulizzazione;

 

8) gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio;

 

9) taglio di alberi, di legname ed altri servizi della silvicoltura.

 

ALLEGATO IX

 

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O D'ANTIQUARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 311, PARAGRAFO 1, PUNTI 2), 3) E 4)

 

PARTE A

 

Oggetti d'arte

 

1) Quadri, «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

 

2) incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

 

3) opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1 gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

 

4) arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

 

5) esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

 

6) smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

 

7) fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

 

PARTE B

 

Oggetti da collezione

 

1) Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

 

2) collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00).

 

PARTE C

 

Oggetti d'antiquariato

 

Beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice NC 9706 00 00).

 

 

ALLEGATO X

 

ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 TER

 

PARTE A

 

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta

 

1) Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le cessioni di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

 

2) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale;

 

3) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno avuto diritto alla detrazione delle imposte pagate a monte per il fabbricato in questione;

 

4) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità.

 

PARTE B

 

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare

 

1) La riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive;

 

2) le prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, escluse le prestazioni seguenti:

 

a) le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di commercio nonché di altri diritti analoghi come pure le concessioni di licenze relative a tali diritti;

 

b) i lavori diversi dalla consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera, effettuati su beni mobili materiali ed eseguiti per un soggetto passivo;

 

c) le prestazioni volte a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza dei lavori;

 

d) le prestazioni di pubblicità commerciale;

 

e) il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le prestazioni accessorie;

 

f) la locazione di beni mobili materiali ad un soggetto passivo;

 

g) la messa a disposizione di personale a un soggetto passivo;

 

h) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di pianificazione e le prestazioni analoghe, nel campo tecnico, economico o scientifico;

 

i) l'esecuzione di un'obbligazione di non esercitare, interamente o in parte, un'attività professionale o un diritto di cui alle lettere da a) a h) e j);

 

j) le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d'affari ed altri intermediari autonomi, sempreché esse riguardino cessioni o importazioni di beni ovvero le prestazioni di servizi di cui alle lettere da a) a i);

 

3) le prestazioni di servizi di telecomunicazione e le cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali;

 

4) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché le cessioni di beni ad esse accessorie;

 

5) le operazioni effettuate da non vedenti o da laboratori per non vedenti purché la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti;

 

6) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, delle tombe e dei monumenti commemorativi delle vittime di guerra;

 

7) le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera b);

 

8) l'erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico;

 

9) le cessioni di fabbricati o di frazioni di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, effettuate anteriormente alla prima occupazione, nonché le cessioni di terreni edificabili, di cui all'articolo 12;

 

10) il trasporto di persone e il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente;

 

11) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;

 

12) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra;

 

13) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati nella Comunità.

 

ALLEGATO XI

 

PARTE A

 

Direttive abrogate e loro modificazioni successive

 

1) Direttiva 67/227/CEE (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

 

Direttiva 77/388/CEE

 

2) Direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

 

Direttiva 78/583/CEE (GU L 194 del 19.7.1978, pag. 16).

 

Direttiva 80/368/CEE (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41).

 

Direttiva 84/386/CEE (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58).

 

Direttiva 89/465/CEE (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21).

 

Direttiva 91/680/CEE (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1) — (escluso l'articolo 2).

 

Direttiva 92/77/CEE (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).

 

Direttiva 92/111/CEE (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47).

 

Direttiva 94/4/ CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14) — (limitatamente all'articolo 2).

 

Direttiva 94/5/CEE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16).

 

Direttiva 94/76/CEE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53).

 

Direttiva 95/7/CEE (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18).

 

Direttiva 96/42/CEE (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34).

 

Direttiva 96/95/CEE (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

 

Direttiva 98/80/CEE (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31).

 

Direttiva 1999/49/CEE (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27).

 

Direttiva 1999/59/CEE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).

 

Direttiva 1999/85/CEE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

 

Direttiva 2000/17/CEE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

 

Direttiva 2000/65/CEE (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44).

 

Direttiva 2001/4/CEE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

 

Direttiva 2001/115/CEE (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).

 

Direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

 

Direttiva 2002/93/CEE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

 

Direttiva 2003/92/CEE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

 

Direttiva 2004/7/CEE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

 

Direttiva 2004/15/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

 

Direttiva 2004/66/CEE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35) — (limitatamente al punto V dell'allegato)

 

Direttiva 2005/92/CEE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19)

 

Direttiva 2006/18/CEE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12)

 

Direttiva 2006/58/CEE (GU L 174 del 28.6.2006, pag. 5)

 

Direttiva 2006/69/CEE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9) — (limitatamente all'articolo 1).

 

Direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129) — (limitatamente al punto 2 dell'allegato)

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

 

(di cui all'articolo 411)

 

 

Direttiva

Termini di attuazione

Direttiva 67/227/CEE

1 gennaio 1970

Direttiva 77/388/CEE

1 gennaio 1978

Direttiva 78/583/CEE

1 gennaio 1979

Direttiva 80/368/CEE

1 gennaio 1979

Direttiva 84/386/CEE

1 luglio 1985

Direttiva 89/465/CEE

1 gennaio 1990

 

1 gennaio 1991

 

1 gennaio 1992

 

1 gennaio 1993

 

1 gennaio 1994 per il Portogallo

Direttiva 91/680/CEE

1 gennaio 1993

Direttiva 92/77/CEE

31 dicembre 1992

Direttiva 92/111/CEE

1 gennaio 1993

 

1 gennaio 1994

 

1 ottobre 1993 per la Germania

Direttiva 94/4/ CE

1 aprile 1994

Direttiva 94/5/CEE

1 gennaio 1995

Direttiva 94/76/CEE

1 gennaio 1995

Direttiva 95/7/CEE

1 gennaio 1996

 

1 gennaio 1997 per la Germania e il Lussemburgo

Direttiva 96/42/CEE

1 gennaio 1995

Direttiva 96/95/CEE

1 gennaio 1997

Direttiva 98/80/CEE

1 gennaio 2000

Direttiva 1999/49/CEE

1 gennaio 1999

Direttiva 1999/59/CEE

1 gennaio 2000

Direttiva 1999/85/CEE

Direttiva 2000/17/CEE

Direttiva 2000/65/CEE

31 dicembre 2001

Direttiva 2001/4/CEE

1 gennaio 2001

Direttiva 2001/115/CEE

1 gennaio 2004

Direttiva 2002/38/CEE

1 luglio 2003

Direttiva 2002/93/CEE

Direttiva 2003/92/CEE

1 gennaio 2005

Direttiva 2004/7/CEE

30 gennaio 2004

Direttiva 2004/15/CEE

Direttiva 2004/66/CEE

1 maggio 2004

Direttiva 2005/92/CEE

1 gennaio 2006

Direttiva 2006/18/CEE

Direttiva 2006/58/CEE

1 luglio 2006

Direttiva 2006/69/CEE

1 gennaio 2008

Direttiva 2006/98/CEE

1 gennaio 2007

 

 

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

 

Direttiva 67/227/CEE

Direttiva 77/388/CEE

Direttive modificative

Altri atti

Presente direttiva

Articolo 1, primo comma

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, secondo e terzo comma

 

 

 

Articolo 2, primo, secondo e terzo comma

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articoli 3, 4 e 6

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

 

Articolo 2, punto 1)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)

 

Articolo 2, punto 2)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

 

 

Articolo 5, punto 2)

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

 

 

Articolo5, punto 1)

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino

 

 

Articolo 5, punti 3) e 4)

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d)

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere e), f) e g)

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

 

Articolo 8

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 10

 

Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 11, primo e secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

 

Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

Articolo 5, paragrafo 5

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 6, prima e seconda frase

 

 

Articolo 16, primo e secondo comma

 

Articolo 5, paragrafo 7, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 18, lettere a), b) e c)

 

Articolo 5, paragrafo 8, prima frase

 

 

Articolo 19, primo comma

 

Articolo 5, paragrafo 8, seconda e terza frase

 

 

Articolo 19, secondo comma

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 24, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 25, lettere a), b) e c)

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

 

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 26, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

 

Articolo 27

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 28

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 29

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 30, primo e secondo comma

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

Articolo 60

 

Articolo 7, paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

Articolo 61, primo e secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prima frase

 

 

Articolo 32, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda e terza frase

 

 

Articolo 36, primo e secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 31

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), primo comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 37, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 37, paragrafo 2, secondo e terzo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), terzo comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 2, quarto comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quarto comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quinto comma

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sesto comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma

 

 

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), prima frase

 

 

Articolo 39, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), seconda e terza frase

 

 

Articolo 39, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 32, secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

 

Articolo 43

 

Articolo 9, paragrafo 2, alinea

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 45

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 46

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 52, lettere a) e b)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo e quarto trattino

 

 

Articolo 52, lettera c)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dal primo al sesto trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a f)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera g)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), nono trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, prima frase

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera i)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 24, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, terza frase

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera i)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo e dodicesimo trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettere j) e k)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

 

 

Articolo 57, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

Articolo 58, primo e secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b)

 

 

Articolo 58, primo comma lettere a) e b)

 

Articolo 9, paragrafo 4

 

 

Articolo 59, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 62, punti 1) e 2)

 

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 63

 

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase

 

 

Articolo 64, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 65

 

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 66, lettere a), b) e c)

 

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 70

 

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 71, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 71, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma

 

 

Articolo 71, paragrafo 2

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 73

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 74

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 75

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma

 

 

Articolo 77

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 78, primo comma, lettera a)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera b), prima frase

 

 

Articolo 78, primo comma, lettera b)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera b), seconda frase

 

 

Articolo 78, secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettere a) e b)

 

 

Articolo 79, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 87, lettere a) e b)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), prima frase

 

 

Articolo 79, primo comma, lettera c)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), seconda frase

 

 

Articolo 79, secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

 

Articolo 81, primo e secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 5

 

 

Articolo 82

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, primo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, primo comma, terza frase

 

 

Articolo 80, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, secondo comma

 

 

Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, terzo comma

 

 

Articolo 80, paragrafo 2

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, quarto comma

 

 

Articolo 80, paragrafo 3

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 7, primo e secondo comma

 

 

Articolo 72, primo e secondo comma

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 1

 

 

Articolo 85

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 86, paragrafo 2

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera b), terzo comma

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 4

 

 

Articolo 87

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 5

 

 

Articolo 88

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 6, primo e secondo comma

 

 

Articolo 89, primo e secondo comma

 

Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

 

Articolo 90, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 11, parte C, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 91, paragrafo 1

 

Articolo 11, parte C, paragrafo 2, secondo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 91, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 11, parte C, paragrafo 3, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 92, lettere a) e b)

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

 

Articolo 93, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 93, secondo comma, lettera a)

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 93, secondo comma, lettera c)

 

Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 95, primo e secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase

 

 

Articolo 96

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 97, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 97, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, prima frase

 

 

Articolo 98, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, seconda frase

 

 

Articolo 98, paragrafo 2, primo comma

Articolo 99, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), quarto comma

 

 

Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b), prima frase

 

 

Articolo 102, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b), seconda, terza e quarta frase

 

 

Articolo 102, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera c), primo comma

 

 

Articolo 103, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 12, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 99, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 100, primo e secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 4, terzo comma

 

 

Articolo 101

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

 

Articolo 94, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 6

 

 

Articolo 105

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 131

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a n)

 

 

Articolo 132, paragrafo 1, lettere da a) a n)

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera o), prima frase

 

 

Articolo 132, paragrafo 1, lettera o)

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera o), seconda frase

 

 

Articolo 132, paragrafo 2

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere p) e q)

 

 

Articolo 132, paragrafo 1, lettere p) e q)

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera a), dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 133, primo comma, lettere da a) a d)

 

Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 134, lettere a) e b)

 

Articolo 13, parte B, alinea

 

 

Articolo 131

 

Articolo 13, parte B, lettera a)

 

 

Articolo 135, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 13, parte B, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 135, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 13, parte B, lettera b), primo comma, punti da 1) a 4)

 

 

Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)

 

Articolo 13, parte B, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 135, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 13, parte B, lettera c)

 

 

Articolo 136, lettere a) e b)

 

Articolo 13, parte B, lettera d)

 

 

 

Articolo 13, parte B, lettera d), punti da 1) a 5)

 

 

Articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a f)

 

Articolo 13, parte B, lettera d), punto 5), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 135, paragrafo 1, lettera f)

 

Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6)

 

 

Articolo 135, paragrafo 1, lettera g)

 

Articolo 13, parte B, lettere da e) a h)

 

 

Articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a k)

 

Articolo 13, parte C, primo comma, lettera a)

 

 

Articolo 137, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 13, parte C, primo comma, lettera b)

 

 

Articolo 137, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

Articolo 13, parte C, secondo comma

 

 

Articolo 137, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 131

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 143, lettera a)

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma

 

 

Articolo 143, lettere b) e c)

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 143, lettera e)

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera g), dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 143, lettere da f) a i)

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera h)

 

 

Articolo 143, lettera j)

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera i)

 

 

Articolo 144

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera j)

 

 

Articolo 143, lettera k)

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera k)

 

 

Articolo 143, lettera l)

 

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 145, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 145, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

 

Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma

 

 

Articolo 145, paragrafo 3

 

Articolo 15, alinea

 

 

Articolo 131

 

Articolo 15, punto 1)

 

 

Articolo 146, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 15, punto 2), primo comma

 

 

Articolo 146, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 15, punto 2), secondo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

 

Articolo 15, punto 2), secondo comma, terzo trattino, prima parte della frase

 

 

Articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

 

Articolo 15, punto 2), secondo comma, terzo trattino, seconda parte della frase

 

 

Articolo 147, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 15, punto 2), terzo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 147, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 15, punto 2), quarto comma

 

 

Articolo 147, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 15, punto 3)

 

 

Articolo 146, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 15, punto 4), primo comma, lettere a) e b)

 

 

Articolo 148, lettera a)

 

Articolo 15, punto 4), primo comma, lettera c)

 

 

Articolo 148, lettera b)

 

Articolo 15, punto 4), secondo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 150, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 15, punto 5)

 

 

Articolo 148, lettera c)

 

Articolo 15, punto 6)

 

 

Articolo 148, lettera f)

 

Articolo 15, punto 7)

 

 

Articolo 148, lettera e)

 

Articolo 15, punto 8)

 

 

Articolo 148, lettera d)

 

Articolo 15, punto 9)

 

 

Articolo 148, lettera g)

 

Articolo 15, punto 10), primo comma, dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d)

 

Articolo 15, punto 10), secondo comma

 

 

Articolo 151, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 15, punto 10), terzo comma

 

 

Articolo 151, paragrafo 2

 

Articolo 15, punto 11)

 

 

Articolo 152

 

Articolo 15, punto 12), prima frase

 

 

Articolo 146, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 15, punto 12), seconda frase

 

 

Articolo 146, paragrafo 2

 

Articolo 15, punto 13)

 

 

Articolo 146, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 15, punto 14), primo e secondo comma

 

 

Articolo 153, primo e secondo comma

 

Articolo 15, punto 15)

 

 

Articolo 149

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

 

Articolo 164, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 3

 

 

Articolo 166

 

Articolo 17, paragrafo 1

 

 

Articolo 167

 

Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma

 

 

Articolo 173, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettere da a) a e)

 

 

Articolo 173, paragrafo 2, lettere da a) a e)

 

Articolo 17, paragrafo 6

 

 

Articolo 176

 

Articolo 17, paragrafo 7, prima e seconda frase

 

 

Articolo 177, primo e secondo comma

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

 

Articolo 179, primo e secondo comma

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

 

Articolo 180

 

Articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

 

Articolo 183, primo e secondo comma

 

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

 

 

Articolo 174, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

 

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, prima frase

 

 

Articolo 174, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 174, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 175, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 2, prima frase

 

 

Articolo 174, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 19, paragrafo 2, seconda frase

 

 

Articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c)

 

Articolo 19, paragrafo 2, terza frase

 

 

Articolo 174, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 175, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, terza frase

 

 

Articolo 175, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 175, paragrafo 3

 

Articolo 20, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 186

 

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 184

 

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), prima parte della prima frase

 

 

Articolo 185, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), seconda parte della prima frase

 

 

Articolo 185, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), seconda frase

 

 

Articolo 185, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 187, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase

 

 

Articolo 187, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 20, paragrafo 2, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 187, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 188, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 188, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma, terza frase

 

 

Articolo 188, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 188, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 4, primo comma, dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 189, lettere da a) a d)

 

Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 190

 

Articolo 20, paragrafo 5

 

 

Articolo 191

 

Articolo 20, paragrafo 6

 

 

Articolo 192

 

Articolo 21

 

 

 

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Articolo 22 bis

 

 

Articolo 249

 

Articolo 23, primo comma

 

 

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Articolo 260

 

Articolo 23, secondo comma

 

 

Articolo 211, secondo comma

 

Articolo 24, paragrafo 1

 

 

Articolo 281

 

Articolo 24, paragrafo 2, alinea

 

 

Articolo 292

 

Articolo 24, paragrafo 2, lettera a), primo comma

 

 

Articolo 284, paragrafo 1

 

Articolo 24, paragrafo 2, lettera a), secondo e terzo comma

 

 

Articolo 284, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 24, paragrafo 2, lettera b), prima e seconda frase

 

 

Articolo 285, primo e secondo comma

 

Articolo 24, paragrafo 2, lettera c)

 

 

Articolo 286

 

Articolo 24, paragrafo 3, primo comma

 

 

Articolo 282

 

Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, prima frase

 

 

Articolo 283, paragrafo 2

 

Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase

 

 

Articolo 283, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 24, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 288, primo comma, punti da 1) a 4)

 

Articolo 24, paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 288, secondo comma

 

Articolo 24, paragrafo 5

 

 

Articolo 289

 

Articolo 24, paragrafo 6

 

 

Articolo 290

 

Articolo 24, paragrafo 7

 

 

Articolo 291

 

Articolo 24, paragrafo 8, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 293, punti 1), 2) e 3)

 

Articolo 24, paragrafo 9

 

 

Articolo 294

 

Articolo 24 bis, primo comma, dal primo al decimo trattino

 

 

Articolo 287, punti da 7) a 16)

 

Articolo 24 bis, secondo comma

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 1

 

 

Articolo 296, paragrafo 1

 

Articolo 25, paragrafo 2, dal primo all'ottavo trattino

 

 

Articolo 295, paragrafo 1, punti da 1) a 8)

 

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 297, primo comma, prima frase e secondo comma

 

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 298, primo comma

 

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, terza frase

 

 

Articolo 299

 

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, quarta e quinta frase

 

 

Articolo 298, secondo comma

 

Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 297, primo comma, seconda frase

 

Articolo 25, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera e)

 

Articolo 25, paragrafi 5 e 6

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 7

 

 

Articolo 304

 

Articolo 25, paragrafo 8

 

 

Articolo 301, paragrafo 2

 

Articolo 25, paragrafo 9

 

 

Articolo 296, paragrafo 2

 

Articolo 25, paragrafo 10

 

 

Articolo 296, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafi 11 e 12

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 1, prima e seconda frase

 

 

Articolo 306, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 26, paragrafo 1, terza frase

 

 

Articolo 306, paragrafo 2

 

Articolo 26, paragrafo 2, prima e seconda frase

 

 

Articolo 307, primo e secondo comma

 

Articolo 26, paragrafo 2, terza frase

 

 

Articolo 308

 

Articolo 26, paragrafo 3, prima e seconda frase

 

 

Articolo 309, primo e secondo comma

 

Articolo 26, paragrafo 4

 

 

Articolo 310

 

Articolo 26 bis, parte A, lettera a), primo comma

 

 

Articolo 311, paragrafo 1, punto 2)

 

Articolo 26 bis, parte A, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 311, paragrafo 2

 

Articolo 26 bis, parte A, lettere b) e c)

 

 

Articolo 311, paragrafo 1, punti 3) e 4)

 

Articolo 26 bis, parte A, lettera d)

 

 

Articolo 311, paragrafo 1, punto 1)

 

Articolo 26 bis, parte A, lettere e) ed f)

 

 

Articolo 311, paragrafo 1, punti 5) e 6)

 

Articolo 26 bis, parte A, lettera g), alinea

 

 

Articolo 311, paragrafo 1, punto 7)

 

Articolo 26 bis, parte A, lettera g), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 311, paragrafo 3

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 1

 

 

Articolo 313, paragrafo 1

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2

 

 

Articolo 314

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 314, lettere da a) a d)

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3, primo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 315, primo e secondo comma

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 312

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3, secondo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 312, punti 1) e 2)

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 316, paragrafo 1

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 316, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 316, paragrafo 2

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, terzo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 317, primo e secondo comma

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 5

 

 

Articolo 321

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 6

 

 

Articolo 323

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 7

 

 

Articolo 322

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 7, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 322, lettere a), b) e c)

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 8

 

 

Articolo 324

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 9

 

 

Articolo 325

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 10, primo e secondo comma

 

 

Articolo 318, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 10, terzo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 318, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 10, quarto comma

 

 

Articolo 318, paragrafo 3

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, primo comma

 

 

Articolo 319

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, secondo comma, lettera a)

 

 

Articolo 320, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, secondo comma, lettere b) e c)

 

 

Articolo 320, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, terzo comma

 

 

Articolo 320, paragrafo 2

 

Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 333, paragrafo 1

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Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 334, lettere da a) a d)

 

Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 2, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 336, lettere a) e b)

 

Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 3

 

 

Articolo 337

 

Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 4, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 339, primo comma, lettere a), b) e c)

 

Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 339, secondo comma

 

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Articolo 340, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

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Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 6, secondo comma

 

 

Articolo 338, secondo comma

 

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Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 10

 

 

Articolo 204, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 27, paragrafo 1, prima e seconda frase

 

 

Articolo 395, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 27, paragrafo 2, prima e seconda frase

 

 

Articolo 395, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 27, paragrafo 2, terza frase

 

 

Articolo 395, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 27, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 395, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 27, paragrafo 5

 

 

Articolo 394

 

Articolo 28, paragrafi 1 e 1 bis

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 2, alinea

 

 

Articolo 109

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), primo comma

 

 

Articolo 110, primo e secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, prima frase

 

 

Articolo 112, primo comma

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, seconda e terza frase

 

 

Articolo 112, secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 113

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera c), prima e seconda frase

 

 

Articolo 114, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera c), terza frase

 

 

Articolo 114, paragrafo 2

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera d)

 

 

Articolo 115

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera e), primo e secondo comma

 

 

Articolo 118, primo e secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera f)

 

 

Articolo 120

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera g)

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera h), primo e secondo comma

 

 

Articolo 121, primo e secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera i)

 

 

Articolo 122

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera j)

 

 

Articolo 117, paragrafo 2

 

Articolo 28, paragrafo 2, lettera k)

 

 

Articolo 116

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 370

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera b)

 

 

Articolo 371

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 391

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 372

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera e)

 

 

Articolo 373

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera f)

 

 

Articolo 392

 

Articolo 28, paragrafo 3, lettera g)

 

 

Articolo 374

 

Articolo 28, paragrafo 3 bis

 

 

Articolo 376

 

Articolo 28, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 393, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 28, paragrafo 6, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 106, primo e secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 6, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 106, terzo comma

 

Articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 107, primo comma, lettere a), b) e c)

 

Articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)

 

 

Articolo 107, secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 6, terzo comma

 

 

Articolo 107, secondo comma

 

Articolo 28, paragrafo 6, quarto comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 108, lettere a), b) e c)

 

Articolo 28, paragrafo 6, quinto e sesto comma

 

 

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo comma

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera a)

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo comma, primo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo comma, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 28 bis, paragrafo 2, alinea

 

 

 

Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

Articolo 20, primo e secondo comma

 

Articolo 28 bis, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 28 bis, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 172, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 28 bis, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 172, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 28 bis, paragrafo 4, terzo comma

 

 

Articolo 172, paragrafo 2

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, alinea

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, terzo trattino

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, quinto, sesto e settimo trattino

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, ottavo trattino

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d)

 

Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), terzo comma

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

Articolo 28 bis, paragrafo 6, primo comma

 

 

Articolo 21

 

Articolo 28 bis, paragrafo 6, secondo comma

 

 

Articolo 22

 

Articolo 28 bis, paragrafo 7

 

 

Articolo 23

 

Articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1

 

 

Articolo 40

 

Articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

 

Articolo 41, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 42, lettere a) e b)

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 33, paragrafo 2

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 34, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c)

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, secondo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 34, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, terzo comma, prima frase

 

 

Articolo 34, paragrafo 3,

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, terzo comma, seconda e terza frase

 

 

 

Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

Articolo 34, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, primo trattino, primo comma

 

 

Articolo 48, primo comma

 

Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, primo trattino, secondo comma

 

 

Articolo 49

 

Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 48, secondo e terzo comma

 

Articolo 28 ter, parte C, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 47, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 4

 

 

Articolo 51

 

Articolo 28 ter, parte D

 

 

Articolo 53

 

Articolo 28 ter, parte E, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

 

Articolo 50, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte E, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

 

Articolo 54, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte E, paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

Articolo 44, primo e secondo comma

 

Articolo 28 ter, parte F, primo e secondo comma

 

 

Articolo 55, primo e secondo comma

 

Articolo 28 quater, parte A, alinea

 

 

Articolo 131

 

Articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma

 

 

Articolo 138, paragrafo 1

 

Articolo 28 quater, parte A, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 139, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 28 quater, parte A, lettera b)

 

 

Articolo 138, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 28 quater, parte A, lettera c), primo comma

 

 

Articolo 138, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 28 quater, parte A, lettera c), secondo comma

 

 

Articolo 139, paragrafo 2

 

Articolo 28 quater, parte A, lettera d)

 

 

Articolo 138, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 28 quater, parte B, alinea

 

 

Articolo 131

 

Articolo 28 quater, parte B, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 140, lettere a), b) e c)

 

Articolo 28 quater, parte C

 

 

Articolo 142

 

Articolo 28 quater, parte D, primo comma

 

 

Articolo 143, lettera d)

 

Articolo 28 quater, parte D, secondo comma

 

 

Articolo 131

 

Articolo 28 quater, parte E, punto 1), primo trattino, che sostituisce l'articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

 

—  paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 155

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto A)

 

 

Articolo 157, paragrafo 1, lettera a)

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 156, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera d), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 156, paragrafo 1, lettere d) ed e)

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), primo comma

 

 

Articolo 157, paragrafo 1, lettera b)

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 154

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), secondo comma, secondo trattino, prima frase

 

 

Articolo 154

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), secondo comma, secondo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 157, paragrafo 2

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), terzo comma, primo trattino

 

 

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), terzo comma, secondo, terzo e quarto trattino

 

 

Articolo 158, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto B), secondo comma

 

 

Articolo 156, paragrafo 2

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto C)

 

 

Articolo 159

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto D), primo comma, lettere a) e b)

 

 

Articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto D), secondo comma

 

 

Articolo 160, paragrafo 2

 

—  paragrafo 1, primo comma, punto E), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 160, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 202

 

—  paragrafo 1, terzo comma

 

 

Articolo 163

 

Articolo 28 quater, parte E, punto 1), secondo trattino, che aggiunge il paragrafo 1 bis all'articolo 16

 

 

 

 

—  paragrafo 1 bis

 

 

Articolo 162

 

Articolo 28 quater, parte E, punto 2), primo trattino, che completa l'articolo 16, paragrafo 2

 

 

 

 

—  paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 164, paragrafo 1

 

Articolo 28 quater, parte E, punto 2), secondo trattino, che aggiunge il secondo e terzo comma all'articolo 16, paragrafo 2

 

 

 

 

—  paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 164, paragrafo 2

 

—  paragrafo 2, terzo comma

 

 

Articolo 165

 

Articolo 28 quater, parte E, punto 3), dal primo al quinto trattino

 

 

Articolo 141, lettere da a) a e)

 

Articolo 28 quinquies, paragrafo 1, prima e seconda frase

 

 

Articolo 68, primo e secondo comma

 

Articolo 28 quinquies, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 69, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 28 quinquies, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

 

Articolo 67, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 28 sexies, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 83

 

Articolo 28 sexies, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 84, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 28 sexies, paragrafo 2

 

 

Articolo 76

 

Articolo 28 sexies, paragrafo 3

 

 

Articolo 93, secondo comma, lettera b)

 

Articolo 28 sexies, paragrafo 4

 

 

Articolo 94, paragrafo 1

 

Articolo 28 septies, punto 1), che sostituisce l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

 

 

 

 

—  paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 168, lettera a)

 

—  paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 168, lettera e)

 

—  paragrafo 2, lettera c)

 

 

Articolo 168, lettere b) e d)

 

—  paragrafo 2, lettera d)

 

 

Articolo 168, lettera c)

 

—  paragrafo 3, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 169, lettere a), b) e c)

Articolo 170, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 4, primo comma, primo trattino

 

 

Articolo 171, paragrafo 1, primo comma

 

—  paragrafo 4, primo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 171, paragrafo 2, primo comma

 

—  paragrafo 4, secondo comma, lettera a)

 

 

Articolo 171, paragrafo 1, secondo comma

 

—  paragrafo 4, secondo comma, lettera b)

 

 

Articolo 171, paragrafo 2, secondo comma

 

—  paragrafo 4, secondo comma, lettera c)

 

 

Articolo 171, paragrafo 3

 

Articolo 28 septies, punto 2), che sostituisce l'articolo 18, paragrafo 1

 

 

 

 

—  paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 178, lettera a)

 

—  paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 178, lettera e)

 

—  paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 178, lettere b) e d)

 

—  paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 178, lettera f)

 

—  paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 178, lettera c)

 

Articolo 28 septies, punto 3), che aggiunge il paragrafo 3 bis all'articolo 18

 

 

 

 

—  paragrafo 3 bis, prima parte della frase

 

 

Articolo 181

 

—  paragrafo 3 bis, seconda parte della frase

 

 

Articolo 182

 

Articolo 28 octies, che sostituisce l'articolo 21

 

 

 

 

—  paragrafo 1, lettera a), primo comma

 

 

Articolo 193

 

—  paragrafo 1, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 194, paragrafi 1 e 2

 

—  paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 196

 

—  paragrafo 1, lettera c), primo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 197, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

—  paragrafo 1, lettera c), secondo comma

 

 

Articolo 197, paragrafo 2

 

—  paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 203

 

—  paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 200

 

—  paragrafo 1, lettera f)

 

 

Articolo 195

 

—  paragrafo 2

 

 

 

—  paragrafo 2, lettera a), prima frase

 

 

Articolo 204, paragrafo 1, primo comma

 

—  paragrafo 2, lettera a), seconda frase

 

 

Articolo 204, paragrafo 2

 

—  paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 204, paragrafo 1, secondo comma

 

—  paragrafo 2, lettera c), primo comma

 

 

Articolo 199, paragrafo 1, lettere da a) a g)

 

—  paragrafo 2, lettera c), secondo, terzo e quarto comma

 

 

Articolo 199, paragrafi 2, 3 e 4

 

—  paragrafo 3

 

 

Articolo 205

 

—  paragrafo 4

 

 

Articolo 201

 

Articolo 28 nonies, che sostituisce l'articolo 22

 

 

 

 

—  paragrafo 1, lettera a), prima e seconda frase

 

 

Articolo 213, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 213, paragrafo 2

 

—  paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima frase

 

 

Articolo 214, paragrafo 1, lettera a)

 

—  paragrafo 1, lettera c), primo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 214, paragrafo 2

 

—  paragrafo 1, lettera c), secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 214, paragrafo 1, lettere b) e c)

 

—  paragrafo 1, lettera d), prima e seconda frase

 

 

Articolo 215, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 216

 

—  paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 242

 

—  paragrafo 2, lettera b), primo e secondo comma

 

 

Articolo 243, paragrafi 1 e 2

 

—  paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase

 

 

Articolo 220, punto 1)

 

—  paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 220, punti 2) e 3)

 

—  paragrafo 3, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 220, punti 4) e 5)

 

—  paragrafo 3, lettera a), terzo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 221, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 3, lettera a), quarto comma

 

 

Articolo 221, paragrafo 2

 

—  paragrafo 3, lettera a), quinto comma, prima frase

 

 

Articolo 219

 

—  paragrafo 3, lettera a), quinto comma, seconda frase

 

 

Articolo 228

 

—  paragrafo 3, lettera a), sesto comma

 

 

Articolo 222

 

—  paragrafo 3, lettera a), settimo comma

 

 

Articolo 223

 

—  paragrafo 3, lettera a), ottavo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 224, paragrafi 1 e 2

 

—  paragrafo 3, lettera a), nono comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 224, paragrafo 3, primo comma

 

—  paragrafo 3, lettera a), nono comma, terza frase

 

 

Articolo 224, paragrafo 3, secondo comma

 

—  paragrafo 3, lettera a), decimo comma

 

 

Articolo 225

 

—  paragrafo 3, lettera b), primo comma, dal primo al dodicesimo trattino

 

 

Articolo 226, punti da 1) a 12)

 

—  paragrafo 3, lettera b), primo comma, tredicesimo trattino

 

 

Articolo 226, punti 13) e 14)

 

—  paragrafo 3, lettera b), primo comma, quattordicesimo trattino

 

 

Articolo 226, punto 15)

 

—  paragrafo 3, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 227

 

—  paragrafo 3, lettera b), terzo comma

 

 

Articolo 229

 

—  paragrafo 3, lettera b), quarto comma

 

 

Articolo 230

 

—  paragrafo 3, lettera b), quinto comma

 

 

Articolo 231

 

—  paragrafo 3, lettera c), primo comma

 

 

Articolo 232

 

—  paragrafo 3, lettera c), secondo comma, alinea

 

 

Articolo 233, paragrafo 1, primo comma

 

—  paragrafo 3, lettera c), secondo comma, primo trattino, prima frase

 

 

Articolo 233, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

 

—  paragrafo 3, lettera c), secondo comma, primo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 233, paragrafo 2

 

—  paragrafo 3, lettera c), secondo comma, secondo trattino, prima frase

 

 

Articolo 233, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

 

—  paragrafo 3, lettera c), secondo comma, secondo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 233, paragrafo 3

 

—  paragrafo 3, lettera c), terzo comma, prima frase

 

 

Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

 

—  paragrafo 3, lettera c), terzo comma, seconda frase

 

 

Articolo 237

 

—  paragrafo 3, lettera c), quarto comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 234

 

—  paragrafo 3, lettera c), quinto comma

 

 

Articolo 235

 

—  paragrafo 3, lettera c), sesto comma

 

 

Articolo 236

 

—  paragrafo 3, lettera d), primo comma

 

 

Articolo 244

 

—  paragrafo 3, lettera d), secondo comma, prima frase

 

 

Articolo 245, paragrafo 1

 

—  paragrafo 3, lettera d), secondo comma, seconda e terza frase

 

 

Articolo 245, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 3, lettera d), terzo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 246, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 3, lettera d), quarto, quinto e sesto comma

 

 

Articolo 247, paragrafi 1, 2 e 3

 

—  paragrafo 3, lettera d), settimo comma

 

 

Articolo 248

 

—  paragrafo 3, lettera e), primo comma

 

 

Articolo 217 e 241

 

—  paragrafo 3, lettera e), secondo comma

 

 

Articolo 218

 

—  paragrafo 4, lettera a), prima e seconda frase

 

 

Articolo 252, paragrafo 1

 

—  paragrafo 4, lettera a), terza e quarta frase

 

 

Articolo 252, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 4, lettera a), quinta frase

 

 

Articolo 250, paragrafo 2

 

—  paragrafo 4, lettera b)

 

 

Articolo 250, paragrafo 1

 

—  paragrafo 4, lettera c), primo trattino, primo e secondo comma

 

 

Articolo 251, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 4, lettera c), secondo trattino, primo comma

 

 

Articolo 251, lettera c)

 

—  paragrafo 4, lettera c), secondo trattino, secondo comma

 

 

Articolo 251, lettere d) ed e)

 

—  paragrafo 5

 

 

Articolo 206

 

—  paragrafo 6, lettera a), prima e seconda frase

 

 

Articolo 261, paragrafo 1

 

—  paragrafo 6, lettera a), terza frase

 

 

Articolo 261, paragrafo 2

 

—  paragrafo 6, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 262

 

—  paragrafo 6, lettera b), secondo comma, prima frase

 

 

Articolo 263, paragrafo 1, primo comma

 

—  paragrafo 6, lettera b), secondo comma, seconda frase

 

 

Articolo 263, paragrafo 2

 

—  paragrafo 6, lettera b), terzo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 264, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 6, lettera b), terzo comma, terzo trattino, prima frase

 

 

Articolo 264, paragrafo 1, lettera d)

 

—  paragrafo 6, lettera b), terzo comma, terzo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 264, paragrafo 2, primo comma

 

—  paragrafo 6, lettera b), quarto comma, primo trattino

 

 

Articolo 264, paragrafo 1, lettere c) ed e)

 

—  paragrafo 6, lettera b), quarto comma, secondo trattino, prima frase

 

 

Articolo 264, paragrafo 1, lettera f)

 

—  paragrafo 6, lettera b), quarto comma, secondo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 264, paragrafo 2, secondo comma

 

—  paragrafo 6, lettera b), quinto comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 265, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 6, lettera b), quinto comma, terzo trattino, prima frase

 

 

Articolo 265, paragrafo 1, lettera c)

 

—  paragrafo 6, lettera b), quinto comma, terzo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 265, paragrafo 2

 

—  paragrafo 6, lettera c), primo trattino

 

 

Articolo 263, paragrafo 1, secondo comma

 

—  paragrafo 6, lettera c), secondo trattino

 

 

Articolo 266

 

—  paragrafo 6, lettera d)

 

 

Articolo 254

 

—  paragrafo 6, lettera e), primo comma

 

 

Articolo 268

 

—  paragrafo 6, lettera e), secondo comma

 

 

Articolo 259

 

—  paragrafo 7, prima parte della frase

 

 

Articolo 207, primo comma

Articolo 256

Articolo 267

 

—  paragrafo 7, seconda parte della frase

 

 

Articolo 207, secondo comma

 

—  paragrafo 8, primo e secondo comma

 

 

Articolo 273, primo e secondo comma

 

—  paragrafo 9, lettera a), primo comma, primo trattino

 

 

Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

 

—  paragrafo 9, lettera a), primo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d)

 

—  paragrafo 9, lettera a), primo comma, terzo trattino

 

 

Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

 

—  paragrafo 9, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 272, paragrafo 1, secondo comma

 

—  paragrafo 9, lettera b)

 

 

Articolo 272, paragrafo 3

 

—  paragrafo 9, lettera c)

 

 

Articolo 212

 

—  paragrafo 9, lettera d), primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 238, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

—  paragrafo 9, lettera d), secondo comma, dal primo al quarto trattino

 

 

Articolo 238, paragrafo 2, lettere da a) a d)

 

—  paragrafo 9, lettera d), terzo comma

 

 

Articolo 238, paragrafo 3

 

—  paragrafo 9, lettera e), primo comma

 

 

Articolo 239

 

—  paragrafo 9, lettera e), secondo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 240, punti 1) e 2)

 

—  paragrafo 10

 

 

Articoli 209 e 257

 

—  paragrafo 11

 

 

Articoli 210 e 258

 

—  paragrafo 12, alinea

 

 

Articolo 269

 

—  paragrafo 12, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 270, lettere a), b) e c)

 

—  paragrafo 12, lettera b), primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 27, lettere a), b) e c)

 

Articolo 28 decies, che aggiunge un terzo comma all'articolo 24, paragrafo 3

 

 

 

 

—  paragrafo 3, terzo comma

 

 

Articolo 283, paragrafo 1, lettere b) e c)

 

Articolo 28 undecies, punto 1), che aggiunge un secondo comma all'articolo 25, paragrafo 4

 

 

 

 

—  paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 272, paragrafo 2

 

Articolo 28 undecies, punto 2), che sostituisce l'articolo 25, paragrafi 5 e 6

 

 

 

 

—  paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 300, punti 1), 2) e 3)

 

—  paragrafo 5, secondo comma

 

 

Articolo 302

 

—  paragrafo 6, lettera a), primo comma, prima frase

 

 

Articolo 301, paragrafo 1

 

—  paragrafo 6, lettera a), primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 303, paragrafo 1

 

—  paragrafo 6, lettera a), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 303, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

—  paragrafo 6, lettera a), terzo comma

 

 

Articolo 303, paragrafo 3

 

—  paragrafo 6, lettera b)

 

 

Articolo 301, paragrafo 1

 

Articolo 28 undecies, punto 3), che aggiunge un secondo comma all'articolo 25, paragrafo 9

 

 

 

 

—  paragrafo 9, secondo comma

 

 

Articolo 305

 

Articolo 28 duodecies, punto 1), primo comma

 

 

 

Articolo 28 duodecies, punto 1), secondo comma, lettera a)

 

 

Articolo 158, paragrafo 3

 

Articolo 28 duodecies, punto 1), secondo comma, lettere b) e c)

 

 

 

Articolo 28 duodecies, punti 2), 3) e 4)

 

 

 

Articolo 28 duodecies, punto 5

 

 

Articolo 158, paragrafo 2

 

Articolo 28 terdecies, primo comma

 

 

 

Articolo 28 terdecies, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 402, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 28 terdecies, quarto comma

 

 

 

Articolo 28 quaterdecies

 

 

Articolo 399, primo comma

 

Articolo 28 quindecies

 

 

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 326, primo comma

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera a), prima frase

 

 

Articolo 327, paragrafi 1 e 3

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera a), seconda frase

 

 

Articolo 327, paragrafo 2

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 328

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 329, lettere a), b) e c)

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma

 

 

Articolo 330, primo e secondo comma

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 332

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera f)

 

 

Articolo 331

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 4, lettera b)

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera h)

 

 

Articolo 35

Articolo 139, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 2

 

 

Articolo 326, secondo comma

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 3

 

 

Articolo 341

 

Articolo 28 sexdecies, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 405, punti 1), 2) e 3)

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 2

 

 

Articolo 406

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 3, primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 407, lettere a) e b)

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 3, secondo comma

 

 

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 4, lettere da a) a d)

 

 

Articolo 408, paragrafo 1, lettere da a) a d)

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 5, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 408, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 6

 

 

Articolo 409

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 7, primo comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 410, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino

 

 

 

Articolo 28 septdecies, paragrafo 7, secondo comma, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 410, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 29, paragrafi da 1 a 4

 

 

Articolo 398, paragrafi da 1 a 4

 

Articolo 29 bis

 

 

Articolo 397

 

Articolo 30, paragrafo 1

 

 

Articolo 396, paragrafo 1

 

Articolo 30, paragrafo 2, prima e seconda frase

 

 

Articolo 396, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 30, paragrafo 2, terza frase

 

 

Articolo 396, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 30, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 396, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 31, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 31, paragrafo 2

 

 

Articolo 400

 

Articolo 33, paragrafo 1

 

 

Articolo 401

 

Articolo 33, paragrafo 2

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 33 bis, paragrafo 1, alinea

 

 

Articolo 274

 

Articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 275

 

Articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 276

 

Articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 277

 

Articolo 33 bis, paragrafo 2, alinea

 

 

Articolo 278

 

Articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 279

 

Articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 280

 

Articolo 34

 

 

Articolo 404

 

Articolo 35

 

 

Articolo 403

 

Articoli 36 e 37

 

 

 

Articolo 38

 

 

Articolo 414

 

Allegato A, punti I) 1) e 2)

 

 

Allegato VII, punto 1), lettere a) e b)

 

Allegato A, punto I) 3)

 

 

Allegato VII, punto 1), lettere c) e d)

 

Allegato A, punti II), da 1) a 6)

 

 

Allegato VII, punto 2), lettere da a) a f)

 

Allegato A, punti III) e IV)

 

 

Allegato VII, punti 3) e 4)

 

Allegato A, punti IV), da 1) a 4)

 

 

Allegato VII, punto 4), lettere da a) a d)

 

Allegato A, punto V)

 

 

Articolo 295, paragrafo 2

 

Allegato B, alinea

 

 

Articolo 295, paragrafo 1, punto 5)

 

Allegato B, dal primo al nono trattino

 

 

Allegato VIII, punti da 1) a 9)

 

Allegato C

 

 

 

Allegato D, punti da 1) a 13)

 

 

Allegato I, punti da 1) a 13)

 

Allegato E, punto 2)

 

 

Allegato X, Parte A, punto 1)

 

Allegato E, punto 7)

 

 

Allegato X, Parte A, punto 2)

 

Allegato E, punto 11)

 

 

Allegato X, Parte A, punto 3)

 

Allegato E, punto 15)

 

 

Allegato X, Parte A, punto 4)

 

Allegato F, punto 1)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 1)

 

Allegato F, punto 2)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 2), lettere da a) a j)

 

Allegato F, punti da 5) a 8)

 

 

Allegato X, Parte B, punti da 3) a 6)

 

Allegato F, punto 10)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 7)

 

Allegato F, punto 12)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 8)

 

Allegato F, punto 16)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 9)

 

Allegato F, punto 17), primo e secondo comma

 

 

Allegato X, Parte B, punto 10)

 

Allegato F, punto 23)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 11)

 

Allegato F, punto 25)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 12)

 

Allegato F, punto 27)

 

 

Allegato X, Parte B, punto 13)

 

Allegato G, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 391

 

Allegato H, primo comma

 

 

Articolo 98, paragrafo 3

 

Allegato H, secondo comma, alinea

 

 

 

Allegato H, secondo comma, punti da 1) a 6)

 

 

Allegato III, punti da 1) a 6)

 

Allegato H, secondo comma, punto 7), primo e secondo comma

 

 

Allegato III, punti 7) e 8)

 

Allegato H, secondo comma, punti da 8) a 17)

 

 

Allegato III, punti da 9) a 18)

 

Allegato I, alinea

 

 

 

Allegato I, lettera a), dal primo al settimo trattino

 

 

Allegato IX, Parte A, punti da 1) a 7)

 

Allegato I, lettera b), primo e secondo trattino

 

 

Allegato IX, Parte B, punti 1) e 2)

 

Allegato I, lettera c)

 

 

Allegato IX, Parte C

 

Allegato J, alinea

 

 

Allegato V, alinea

 

Allegato J

 

 

Allegato V, punti da 1) a 25)

 

Allegato K, punto 1), primo, secondo e terzo trattino

 

 

Allegato IV, punto 1), lettere a), b) e c)

 

Allegato K, punti da 2) a 5)

 

 

Allegato IV, punti da 2) a 5)

 

Allegato L, primo comma, punti da 1) a 5)

 

 

Allegato II, punti da 1) a 5)

 

Allegato L, secondo comma

 

 

Articolo 56, paragrafo 2

 

Allegato M, lettere da a) a f)

 

 

Allegato VI, punti da 1) a 6)

 

 

Articolo 1, punto 1, secondo comma della direttiva 89/465/CEE

 

Articolo 133, secondo comma

 

 

Articolo 2 della direttiva 94/5/CE

 

Articolo 342

 

 

Articolo 3, prima e seconda frase della direttiva 94/5/CE

 

Articolo 343, primo e secondo comma

 

 

Articolo 4 della direttiva 2002/38/CE

 

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 357

 

 

Articolo 5 della direttiva 2002/38/CE

 

 

 

 

Allegato VIII, Parte II, punto 2), lettera a) dell'atto di adesione della Grecia

Articolo 287, punto 1)

 

 

 

Allegato VIII, Parte II, punto 2), lettera b) dell'atto di adesione della Grecia

Articolo 375

 

 

 

Allegato XXXII, Parte IV, punto 3), lettera a), primo e secondo trattino dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Articolo 287, punti 2) e 3)

 

 

 

Allegato XXXII, Parte IV, punto 3), lettera b), primo comma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Articolo 377

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera b), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 104

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera c), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 287, punto 4)

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera f), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 117, paragrafo 1

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera g), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 119

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera h), primo comma, primo e secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 378, paragrafo 1

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera i), primo comma, primo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera i), primo comma, secondo e terzo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 378, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera j) dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 287, punto 5)

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera l), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 111, lettera a)

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera m), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 379, paragrafo 1

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera n), primo comma, primo e secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 379, paragrafo 2

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera x), primo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 253

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera x), secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 287, punto 6)

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera z), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 111, lettera b)

 

 

 

Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera aa), primo comma, primo e secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Articolo 380

 

 

 

Protocollo n. 2 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sulle isole Åland

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

 

 

 

Allegato V, paragrafo 5, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca

Articolo 123

 

 

 

Allegato V, paragrafo 5, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 381

 

 

 

Allegato VI, paragrafo 7, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 124

 

 

 

Allegato VI, paragrafo 7, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 382

 

 

 

Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), primo e secondo comma dell'atto di adesione del 2003

Articolo 125, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), terzo comma dell'atto di adesione del 2003

 

 

 

Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), quarto comma, dell'atto di adesione del 2003

Articolo 383, lettera a)

 

 

 

Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), quinto comma dell'atto di adesione del 2003

 

 

 

Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), sesto comma dell'atto di adesione del 2003

Articolo 383, lettera b)

 

 

 

Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003

 

 

 

Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera b), secondo comma dell'atto di adesione del 2003

Articolo 384, lettera a)

 

 

 

Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera b), terzo comma, dell'atto di adesione del 2003

Articolo 384, lettera b)

 

 

 

Allegato IX, paragrafo 8, punto 1) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 385

 

 

 

Allegato X, paragrafo 7, punto 1), lettera a), punti i) e ii) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 126, lettere a) e b)

 

 

 

Allegato X, paragrafo 7, punto 1), lettera c) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 386

 

 

 

Allegato XI, paragrafo 7, punto 1) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 127

 

 

 

Allegato XI, paragrafo 7, punto 2), lettera a) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 387, lettera c)

 

 

 

Allegato XI, paragrafo 7, punto 2), lettera b) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 387, lettera a)

 

 

 

Allegato XI, paragrafo 7, punto 2), lettera c) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 387, lettera b)

 

 

 

Allegato XII, paragrafo 9, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 128, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Allegato XII, paragrafo 9, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 128, paragrafi 3, 4 e 5

 

 

 

Allegato XII, paragrafo 9, punto 2) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 388

 

 

 

Allegato XIII, paragrafo 9, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 129, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Allegato XIII, paragrafo 9, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003

Articolo 389

 

 

 

Allegato XIV, paragrafo 7, primo comma dell'atto di adesione del 2003

Articolo 130, lettere a) e b)

 

 

 

Allegato XIV, paragrafo 7, secondo comma dell'atto di adesione del 2003

 

 

 

Allegato XIV, paragrafo 7, terzo comma dell'atto di adesione del 2003

Articolo 390

 

 

 

( 1 ) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

 

( 2 ) GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 77/388/CEE.

 

( 3 ) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

 

( 4 ) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

 

( 5 ) Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/93/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 16).

 

( 6 ) Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

 

( 7 ) Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).

 

( 8 ) Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

 

( 9 ) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

 

( 10 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

( 11 ) Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

 

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 885/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).

 

( 13 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

 

( 14 ) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.

 

( 15 ) GU 71 del 14.4.1967, pagg. 1303/67. Direttiva abrogata dalla direttiva 77/388/CEE.

 

( 16 ) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

 


[1] Versione consolidata aggiornata alla Direttiva n. 2006/138/CE, alla Direttiva n. 2007/75/CE, alla Direttiva n. 2008/8/CE, alla Direttiva n. 2008/117/CE, alla Direttiva n. 2009/47/CE, alla Direttiva n. 2009/69/CE, alla Direttiva n. 2009/162/UE e alla Direttiva n. 2010/23/UE.

[2] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della Direttiva 22 giugno 2018, n. 912.