§ 95.4.10 - D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:31/05/1999
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Visto di conformità.
Art. 3.  Asseverazione.
Art. 4.  Certificazione tributaria.
Art. 5.  Capitale minimo delle società richiedenti.
Art. 6.  Garanzie.
Art. 7.  Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati
Art. 8.  Requisiti soggettivi.
Art. 9.  Albi dei Centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Attività dei Centri.
Art. 12.  Responsabile dell'assistenza fiscale.
Art. 13.  Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 14.  Dichiarazione integrativa.
Art. 15.  Ricevuta delle dichiarazioni.
Art. 16.  Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti.
Art. 17.  Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta.
Art. 18.  Compensi.
Art. 19.  Operazioni di conguaglio.
Art. 20.  Casi particolari.
Art. 21.  Adempimenti e requisiti.
Art. 22.  Garanzie.
Art. 23.  Attività dei professionisti.
Art. 24.  Attività dei certificatori.
Art. 25.  Vigilanza.
Art. 26.  Modalità di esecuzione dei controlli.
Art. 27.  Disposizioni transitorie.
Art. 28.  Disposizioni finali.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 95.4.10 - D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(G.U. 11 giugno 1999, n. 135).

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il capo V, recante la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'istituzione dei "Centri di assistenza fiscale";

Visto il successivo articolo 40, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai Centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria; le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto di conformità, l'asseverazione e la certificazione tributaria; congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-10925 del 21 maggio 1999);

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per "società richiedenti", le società di capitali costituite dai soggetti abilitati alla costituzione del Centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che hanno presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

     b) per "CAF", Centri di assistenza fiscale disciplinati dal capo V dello stesso decreto n. 241 del 1997, per i quali è intervenuto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 7;

     c) per "CAF-imprese", i Centri di cui alla lettera b), costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del predetto decreto n. 241 del 1997;

     d) per "CAF-dipendenti", i Centri di cui alla lettera b), costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del medesimo decreto n. 241 del 1997;

     e) per "professionisti", i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3;

     f) per "certificatori", i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto n. 241 del 1997.

 

     Art. 2. Visto di conformità.

     1. Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

     2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:

     a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

     b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

     c) [1].

 

     Art. 3. Asseverazione.

     1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.

     2. [Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi] [2].

 

     Art. 4. Certificazione tributaria.

     1. I certificatori effettuano i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

     2. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze individua il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun certificatore può rilasciare.

 

CAPO II

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

 

     Art. 5. Capitale minimo delle società richiedenti.

     1. Il capitale minimo delle società richiedenti non può essere inferiore a cento milioni di lire, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo. I predetti capitali minimi debbono risultare comunque interamente versati.

 

     Art. 6. Garanzie.

     1. Le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [3].

     2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.

     2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie [4].

 

     Art. 7. Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati [5].

     1. Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, è presentata al Dipartimento delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati:

     a) il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;

     b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di società richiedente;

     c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell'assistenza fiscale;

     d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente [6];

     e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

     2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 6;

     c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;

     d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonchè il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione [7].

     2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate [8].

     2-ter. [L'Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente] [9].

     3. Il Dipartimento delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisisti ed alla regolarità della domanda di cui al comma 1, invitando la società richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari.

     4. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale è concessa con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 8. Requisiti soggettivi.

     1. I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della società richiedente, nonché della società di servizi di cui intende avvalersi la medesima società richiedente, devono:

     a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

     b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

     c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria [10];

     d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

     d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti [11].

 

     Art. 9. Albi dei Centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

     1. Le società richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 7, sono iscritte:

     a) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese" se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

     b) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti" se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d) , e) ed f), del predetto decreto n. 241 del 1997.

     2. Gli Albi di cui al comma 1, sono tenuti presso il Dipartimento delle entrate. Il Dipartimento delle entrate comunica alle società richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli Albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli Albi di cui al comma 1, i CAF comunicano al Dipartimento delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché il trasferimento di quote o azioni.

     3. Le società richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.

     4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, può essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il trasferimento di quote o azioni è subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti.

     5. E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.

 

     Art. 10. Vigilanza.

     1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonché delle società di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

     2. Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarità dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si è adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentano aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF è considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ed è cancellato dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza del requisito di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3 [12].

 

     Art. 11. Attività dei Centri.

     1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.

     1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso [13].

     2. Le attività di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità.

     3. I CAF-imprese prestano l'attività di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonché a favore dei soci di società di persone, dei partecipanti all'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale.

 

     Art. 12. Responsabile dell'assistenza fiscale.

     1. Il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità di cui all'articolo 2, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF.

     2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.

     3. Il responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF non può rilasciare la certificazione tributaria né nei confronti degli utenti dei CAF, né dei propri clienti.

 

CAPO III

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

 

     Art. 13. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

     1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

     a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

     b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo [14].

     2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purchè siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo [15].

     3. [I possessori dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che:

     a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;

     b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio] [16].

     4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.

     4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [17].

     5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:

     a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;

     b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.

     6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate.

 

     Art. 14. Dichiarazione integrativa.

     1. I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito [18].

 

     Art. 15. Ricevuta delle dichiarazioni.

     1. Il sostituto e il CAF-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente.

 

     Art. 16. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti. [19]

     1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, provvedono a:

     a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni [20];

     b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione , copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione [21];

     c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte [22];

     d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione [23];

     d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonchè della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione [24].

     1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:

     a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre [25].

     2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno [26].

     3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

     4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF- dipendenti tramite i propri soci od associati.

     4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:

     a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;

     b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta [27];

     c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta [28].

 

     Art. 17. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta. [29]

     1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

     a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

     b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione [30];

     c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonchè consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:

     1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

     2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

     3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

     4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

     5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre [31];

     c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis [32];

     d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione [33].

     2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalità stabilite all'articolo 16.

 

     Art. 18. Compensi.

     1. [Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta] [34].

     2. Non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14.

 

     Art. 19. Operazioni di conguaglio.

     1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi [35].

     2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta [36].

     3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'articolo 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

     4. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano sulla prima rata erogata a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui al comma 1, e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute [37].

     5. L'importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

     6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre [38].

 

     Art. 20. Casi particolari.

     1. Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, sia intervenuta la cessazione del rapporto, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua le operazioni a debito e comunica agli interessati di provvedere direttamente al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.

     2. Nei confronti dei contribuenti deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme, risultanti dalla dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

CAPO IV

PROFESSIONISTI E CERTIFICATORI

 

     Art. 21. Adempimenti e requisiti.

     1. Per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate:

     a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;

     b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;

     c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

     2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:

     a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;

     b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;

     c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.

     3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

 

     Art. 22. Garanzie.

     1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [39].

     2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.

     2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie [40].

 

     Art. 23. Attività dei professionisti.

     1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.

     2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

 

     Art. 24. Attività dei certificatori.

     1. I certificatori rilasciano la certificazione tributaria se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.

     2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più certificatori posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF-imprese, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore.

 

     Art. 25. Vigilanza.

     1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle società di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono.

     2. Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarità, dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si è adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarità all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonché agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 26. Modalità di esecuzione dei controlli.

     1. Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato.

     2. In sede di programmazione dell'attività di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata.

     3. In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, salvo quanto previsto nel comma 3-bis, sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità, ovvero il certificatore [41].

     3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti [42].

     3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione [43].

     3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [44].

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie.

     1. I CAF già autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando al Dipartimento delle entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso al Dipartimento delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono già in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati.

     2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, il Dipartimento delle entrate invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1.

 

     Art. 28. Disposizioni finali.

     1. Con propri provvedimenti organizzativi il Dipartimento delle entrate individua gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.M. 18 gennaio 2001, n. 14.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 18 gennaio 2001, n. 14 e abrogato dall'art. 7 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 951, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[7] Lettera già sostituita dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così ulteriormente sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[8] Comma inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[9] Comma inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, modificato dall'art. 1, comma 951, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e abrogato dall'art. 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[12] Comma già modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[13] Comma inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[14] Comma così sostituito dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma inserito dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63.

[19] Articolo modificato dall'art. 42 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[20] Lettera già modificata dall’art. 1 del D.M. 28 febbraio 2003, n. 46, sostituita dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63, modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 934, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[21] Lettera già modificata dall’art. 1 del D.M. 28 febbraio 2003, n. 46, dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63, dall'art. 4 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 934, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 934, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[23] Lettera già sostituita dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così ulteriormente sostituita dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[25] Comma inserito dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, già sostituito dall'art. 1, comma 934, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma già modificato dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 934, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[27] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente modificata dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista. Per una modifica al termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[28] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[29] Articolo modificato dall'art. 42 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[30] Lettera già modificata dall'art. 4 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63, dall'art. 4 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente modificata dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Lettera così sostituita dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[32] Lettera inserita dall'art. 1, comma 951, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e così modificata dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Per una modifica al presente comma, dal 1° gennaio 2008, vedi l'art. 4 del D.M. 7 maggio 2007, n. 63. Per la cessazione di efficacia del presente comma, vedi l'art. 2 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[34] Comma modificato dall'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183, con la decorrenza ivi prevista al comma 35 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[35] Comma così sostituito dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma già modificato dall'art. 42 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma così modificato dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma così modificato dall'art. 16 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 951, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[41] Comma così modificato dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[42] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la decorrenza ivi prevista

[44] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la decorrenza ivi prevista