§ 4.2.32 - L.R. 23 agosto 1995, n. 22.
Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il «Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:23/08/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione).
Art. 2.  (Agevolazioni all'acquisto degli alloggi di E.R.P.).
Art. 3.  (Classificazione degli alloggi E.R.P. e definizione del prezzo di cessione).
Art. 4. 
Art. 5.  (Reimpiego dei proventi nel Comune di Carbonia).
Art. 6.  (Potenziamento delle strutture degli I.A.C.P.).
Art. 7.  (Disposizioni transitorie).
Art. 8.  (Rinvio).


§ 4.2.32 - L.R. 23 agosto 1995, n. 22.

Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il «Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie» e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia.

 

Art. 1. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, concernente il Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie è abrogata.

 

     Art. 2. (Agevolazioni all'acquisto degli alloggi di E.R.P.).

     1. La Regione, in alternativa alle procedure e benefici previsti dalla Legge 24,dicembre 1993, n. 560, al fine di consentire agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) un effettivo esercizio dell'opportunità di acquistarli, estende ai soggetti aventi titolo a tale acquisto i benefici previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 e successive modificazioni, concernente il «Fondo regionale per l'edilizia abitativa».

 

     Art. 3. (Classificazione degli alloggi E.R.P. e definizione del prezzo di cessione).

     1. Al solo fine di consentire l'effettiva applicazione dei piani di vendita degli alloggi di E.R.P. e di sanare situazioni di diseguaglianza, la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi inseriti in tali piani è stabilita applicando la classificazione catastale massima di A/3 (abitazione di tipo economico), qualora gli assegnatari richiedano all'Ufficio Tecnico Erariale la verifica della rispondenza dell'attribuita categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di cessione.

     2. Il prezzo di cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita è determinato secondo criteri fissati dal comma 10 della Legge n. 560 del 1993.

 

     Art. 4. [1]

     1. Al fine di disciplinare l'eccezionale e particolare situazione del comune di Carbonia, lo IACP della provincia di Cagliari predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani di vendita di cui alla Legge n. 560 del 1993, uno specifico piano concernente la cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo e non abitativo e delle aree già di proprietà IACP della Società Mineraria Carbonifera Sarda di Carbonia e trasferite allo IACP della provincia di Cagliari a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974.

     2. Tale piano, oltre al programma di cessione degli alloggi, deve prevedere:

     a) la cessione delle unità immobiliari adibite in modo esclusivo ad uso non abitativo, seppure non ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge n. 560 del 1993;

     b) la cessione di alloggi impropri o resi abitabili a cura degli occupanti, la cui alienazione è ritenuta utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato dallo IACP di Cagliari;

     c) la cessione di eventuali corpi aggiunti realizzati interamente a spese degli assegnatari entro il terreno di proprietà dello IACP, di pertinenza delle unità immobiliari;

     d) la cessione delle aree che per collocazione o dimensione o stato di compromissione non siano utilizzabili per l'attività edificatoria dell'ente gestore;

     e) la cessione di tutte le aree che sono richieste dal comune di Carbonia.

     3. La cessione delle aree di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 deve essere preceduta dall'individuazione, nel piano urbanistico comunale e nel piano per l'edilizia economica e popolare, sia del previsto fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, sia delle necessarie opere infrastrutturali e di urbanizzazione.

     4. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 2 è determinato in funzione del valore catastale derivante dalla classe catastale originaria, ovvero del valore catastale attuale con deduzione del valore delle opere realizzate in proprio dagli occupanti.

     5. Il prezzo di cessione di eventuali corpi aggiunti di cui alla lettera c) del comma 2 è determinato esclusivamente in corrispondenza del valore dell'area di sedime e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento dell'atto di cessione.

     6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute in attuazione del presente articolo, si procede ad adeguare gli atti relativi a richiesta degli interessati che si impegnano, contestualmente, ad assicurare gli eventuali costi per l'adeguamento.

     7. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera d) del comma 2 e per le modalità di pagamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 18, della Legge n. 560 del 1993.

     8. Il prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera e) del comma 2 è determinato di intesa tra lo IACP della provincia di Cagliari e il comune di Carbonia, previo parere dell'Ufficio tecnico erariale.

     9. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato dall’articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17 (Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie), dall’articolo 4, comma 9, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 (Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il “Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie” e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia) e dall’articolo 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003.

 

     Art. 5. (Reimpiego dei proventi nel Comune di Carbonia).

     1. La Regione, in applicazione dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 560 del 1993, stipulerà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con lo I.A.C.P. della provincia di Cagliari e il Comune di Carbonia, finalizzato alla definizione delle priorità nel reimpiego dei proventi derivanti dal piano di cui al precedente art. 4, nell'ambito del Comune di Carbonia.

 

     Art. 6. (Potenziamento delle strutture degli I.A.C.P.).

     1. Gli Istituti autonomi delle case popolari della Sardegna, in considerazione dell'ampiezza e complessità dei programmi di cessione degli alloggi e di reimpiego dei proventi, predispongono specifici progetti- obiettivo di intesa con la Regione, allo scopo di individuare e adottare le opportune misure per assicurarne l'effettiva realizzazione.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie).

     1. Il termine del 31 dicembre 1986, previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente la «Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» è prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

     2. La cessione degli alloggi occupati senza titolo alla data del 31 dicembre 1994, potrà avvenire - previa regolarizzazione del contratto di locazione - esclusivamente in sede di prima applicazione della presente legge.

 

     Art. 8. (Rinvio).

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 560 del 1993, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 1 [2].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 2000, n. 7, nel testo stabilito dall’art. 2 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.