§ 98.1.26953 - Legge 21 gennaio 1995, n. 22.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali [...]


§ 98.1.26953 - Legge 21 gennaio 1995, n. 22. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(G.U. 23 gennaio 1995, n. 18)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

 

     Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. 1. E' istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

     3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

     4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

     7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. 1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

     a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

     b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

     c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

     d) per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

     2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

     3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

     4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

     5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

     6. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati".

     All'articolo 4:

     i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre, programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

     3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

     4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introidi così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

     5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino della aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993";

     al comma 7, le parole: "tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995".

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: "possono operare" sono inserite le seguenti: "sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza,";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

     1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere si intende reso in senso favorevole o l'autorizzazione si intende concessa. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori".

     All'articolo 6:

     al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: "previsti per l'accertamento";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. All' articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", o della L. 24 febbraio 1992, n. 225";

     dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     "12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituiti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma";

     al comma 14, primo periodo, dopo la parola: "dispersa" sono aggiunte le seguenti: "necessaria per effettuare le annotazioni di legge";

     al comma 15, dopo le parole: "rilevanti danni" sono aggiunte le seguenti: "attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12";

     dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

     "16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

     16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.

     16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. 1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

     4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

     5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

     6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. 1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

     2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate".

     All'articolo 9, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "emergenza," sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 1995,"; e le parole: "dal prefetto territorialmente competente", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente territorialmente competente".

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. 1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

     a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;

     b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;

     c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

     d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

     3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

     4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

     5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

     a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

     b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

     c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

     d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

     6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

     7. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

     8. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

     10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     11. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

     12. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

     13. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo".

     L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. 1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

     2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

     3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

     4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

     5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

     6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni".

     Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis. 1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

     2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. E' fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

     3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

     4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

     5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995".

     All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

     2-bis. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi".

     Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis. 1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

     2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

     3. Per "popolazioni del nord Italia" di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

     4. Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate. - 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995".


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 12.