§ 1.8.19 - L.R. 30 maggio 2008, n. 7.
Istituzione della Consulta regionale della disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:30/05/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Consulta regionale della disabilità
Art. 3.  Compiti della Consulta
Art. 4.  Funzionamento e regolamento interno
Art. 5.  Attività della Consulta
Art. 6.  Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 1.8.19 - L.R. 30 maggio 2008, n. 7.

Istituzione della Consulta regionale della disabilità.

(B.U. 9 giugno 2008, n. 19)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), predispone interventi volti a:

a) conoscere i bisogni, sviluppare e favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilità;

b) predisporre atti per assicurare il diritto all’accesso e facilitare la piena fruizione della cultura e dell’informazione;

c) perseguire l’obiettivo della massima mobilità, della libera circolazione e fruizione del territorio;

d) sviluppare le politiche attive per l’inserimento scolastico, professionale e lavorativo;

e) garantire la piena partecipazione e il reale coinvolgimento delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni.

 

     Art. 2. Consulta regionale della disabilità

1. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, è istituita, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la Consulta regionale della disabilità [1].

2. La Consulta, istituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

a) il Presidente della Regione o l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, suo delegato, che svolge le funzioni di presidente della Consulta;

b) tre rappresentanti delle associazioni regionali con sedi operative in almeno 3 province della Sardegna o di altre associazioni presenti in almeno 5 province della Sardegna con soci aventi diritto di voto attivo e passivo, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6, scelti tra persone con disabilità o loro familiari [2];

c) tre rappresentanti di diverse ed altre associazioni dei disabili, operanti a livello territoriale subregionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6, scelti tra le persone con disabilità o loro familiari; all'elezione non hanno diritto elettorale di voto passivo le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b) [3];

d) un rappresentante designato dalla cooperazione sociale di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);

e) un rappresentante designato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH);

f) un rappresentante designato dalla Federazione delle associazioni nazionali dei disabili (FAND);

g) un rappresentante delle associazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6, designato dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

i) un rappresentante designato dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale individuato tra i funzionari competenti in materia di occupazione e/o formazione professionale dei disabili;

l) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, designato dall’Assessore regionale competente per materia e individuato tra i direttori generali o tra i direttori dei servizi sociosanitari delle stesse.

3. La Conferenza regionale di cui all’articolo 6 procede, nella prima riunione, all’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. Le designazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e l) del comma 2 sono comunicate, entro dieci giorni dalla data di convocazione della Conferenza, al Presidente della Regione che nomina i componenti della Consulta e la insedia.

5. I componenti della Consulta di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rieletti o riconfermati nell’incarico una sola volta.

6. I componenti della Consulta decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Consulta; il presidente della Consulta, entro dieci giorni, attiva le procedure per la sostituzione.

 

     Art. 3. Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, nonché del relativo fabbisogno finanziario;

b) promuove iniziative di informazione sulle attività della Regione e delle associazioni in materia di integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica e inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) promuove indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilità.

2. La Consulta inoltre:

a) favorisce, a livello regionale, la politica delle associazioni relativa a:

1) ricerca delle cause e prevenzione delle forme di handicap psico-fisico-sensoriali;

2) diagnosi precoce e servizi riabilitativi;

3) istruzione scolastica e formazione professionale;

4) inserimento nel mondo del lavoro ed integrazione sociale;

5) servizi sociosanitari territoriali;

6) servizio domiciliare, trasporti, assistenza e sostegno sociale alla famiglia, con particolare riguardo ai casi gravi;

b) promuove la piena realizzazione della persona con disabilità con la conoscenza e la tutela dei suoi diritti;

c) promuove, con una campagna di informazione volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, i temi della disabilità e dell’integrazione sociale e lavorativa;

d) favorisce, nel campo dell’edilizia pubblica e privata e dei pubblici trasporti, la rimozione delle barriere architettoniche;

e) promuove una politica assistenziale e previdenziale volta a tutelare il diritto della persona con disabilità ad ottenere una completa autonomia economico-finanziaria.

 

     Art. 4. Funzionamento e regolamento interno

1. La Consulta ha sede presso la Presidenza della Regione ed è assistita, per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3 e per i compiti di segreteria, da apposito ufficio.

2. Per la sua organizzazione interna la Consulta, entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, si dota di un regolamento che, dopo l’approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza della Regione.

3. La Consulta elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, due vice presidenti.

Ogni componente della Consulta esprime il voto limitatamente ad un solo nominativo; sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. La Consulta è integrata su richiesta del presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto della convocazione ed eventualmente, su richiesta del presidente, da esperti nelle materie oggetto della convocazione.

 

     Art. 5. Attività della Consulta

1. La Consulta si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, almeno tre volte l’anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

2. Alla conclusione del suo mandato la Consulta invia alla Commissione consiliare competente una relazione sulla attività svolta.

3. La Consulta dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni sino all’insediamento della Consulta successiva.

4. Ai componenti della Consulta che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

 

     Art. 6. Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità

1. È istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna.

2. La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Regione al fine di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali.

3. Partecipano alla Conferenza regionale le organizzazioni delle persone con disabilità iscritte nel Registro regionale generale di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), gli enti morali o le associazioni di categoria legalmente riconosciute e operanti in Sardegna:

a) che organizzano e rappresentano persone con disabilità o loro familiari;

b) che svolgono attività da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticità e della elettività degli organi e dell’assenza di finalità lucrative.

4. La Conferenza regionale, una volta insediata, elegge al suo interno il presidente, che permane in carica per la durata dei lavori della Conferenza medesima e opera attraverso un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito. Il regolamento assicura le modalità di elezione al fine di garantire rispetto dei criteri di composizione della Consulta regionale di cui all’articolo 2.

5. La prima Conferenza è convocata dal Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni: in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente

2008 euro 200.000

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

2011 euro 200.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);

in aumento

UPB S01.03.003

Funzionamento organismi di interesse regionale

2008 euro 200.000

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

2011 euro 200.000

3. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.