§ 27.1.36 - Legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:25/11/1971
Numero:1041


Sommario
Art. 1.      Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite [...]
Art. 2.      Le norme di cui all'art. 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.
Art. 3.      Le entrate di cui al precedente art. 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere [...]
Art. 4.      In corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente art. 1 saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della [...]
Art. 5.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente art. 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno [...]
Art. 6.      I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto dall'art. 1 sono responsabili per il danno che [...]
Art. 7.      I direttori generali, i capi di servizio e i direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a [...]
Art. 8.      L'accertamento delle responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore [...]
Art. 9.      Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Art. 11.      Tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.


§ 27.1.36 - Legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316).

 

Titolo I

GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI

DELLO STATO NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI

 

     Art. 1.

     Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonchè dai dipendenti delle Amministrazioni stesse nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti.

     Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalità ed entro i termini predetti.

 

          Art. 2.

     Le norme di cui all'art. 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.

 

          Art. 3.

     Le entrate di cui al precedente art. 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite nè potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.

 

          Art. 4.

     In corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente art. 1 saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle Amministrazioni ed aziende autonome interessate, per la parte necessaria al perseguimento delle finalità alle quali è diretta la percezione delle relative somme.

 

          Art. 5.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente art. 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità indicate nello stesso art. 1.

 

          Art. 6.

     I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto dall'art. 1 sono responsabili per il danno che deriva allo Stato dalla mancata percezione delle entrate; ove, tuttavia, le somme non versate, secondo le modalità e i tempi previsti dallo stesso art. 1, siano recuperate o siano state spese per fini legittimi, i responsabili del mancato versamento sono tenuti in solido al pagamento a favore dello Stato degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, calcolati per l'intero periodo per il quale le somme stesse restarono sottratte alla disponibilità della Tesoreria, ovvero calcolati per il periodo di tempo intercorso dal momento della percezione a quello della spesa.

 

          Art. 7.

     I direttori generali, i capi di servizio e i direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni contemplate negli articoli precedenti, debbono farne immediata denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al Ministro per il tesoro.

     Coloro che non adempiono all'obbligo della denuncia di cui al comma precedente incorrono nelle stesse sanzioni previste per i responsabili delle infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente.

     Il medesimo obbligo di denuncia, con le sanzioni e responsabilità correlative per inadempienza previste al comma precedente, incombe ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato che abbiano conoscenza specifica e diretta delle infrazioni di cui sopra.

 

          Art. 8.

     L'accertamento delle responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilità, dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.

 

Titolo II

GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI

 

          Art. 9.

     Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

     Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

     Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

     La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari [1].

     Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

     I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali [2].

     Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 11.

     Tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[2] Comma così sostituito dall'art. 33 della L. 5 agosto 1978, n. 468.