§ 4.4.18 - L.R. 15 luglio 2016, n. 12.
Disciplina organica delle attività estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:15/07/2016
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Funzioni della Regione)
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 6.  (Provvedimenti di attuazione)
Art. 7.  (Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili)
Art. 8.  (Piano regionale delle attività estrattive - PRAE)
Art. 9.  (Procedimento di approvazione del PRAE)
Art. 10.  (Disposizioni generali)
Art. 11.  (Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)
Art. 12.  (Attività di ricerca)
Art. 13.  (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)
Art. 14.  (Procedimento autorizzatorio)
Art. 15.  (Provvedimento di autorizzazione)
Art. 16.  (Rinnovo dell'autorizzazione)
Art. 17.  (Proroga dell'autorizzazione)
Art. 18.  (Realizzazione dell'attività estrattiva)
Art. 19.  (Garanzia fideiussoria)
Art. 20.  (Convenzione con il Comune)
Art. 21.  (Consorzi)
Art. 22.  (Stato di fatto)
Art. 23.  (Varianti al progetto)
Art. 24.  (Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso)
Art. 25.  (Collaudo)
Art. 26.  (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)
Art. 27.  (Valorizzazione dell'area di cava)
Art. 28.  (Sospensione dell'autorizzazione)
Art. 29.  (Decadenza dall'autorizzazione)
Art. 30.  (Revoca dell'autorizzazione)
Art. 31.  (Interventi sostitutivi di riassetto ambientale)
Art. 32.  (Poteri sostitutivi)
Art. 33.  (Vigilanza e polizia mineraria)
Art. 34.  (Sanzioni)
Art. 35.  (Applicazione delle sanzioni)
Art. 36.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009 )
Art. 37.  (Norme transitorie)
Art. 38.  (Norme finanziarie)
Art. 39.  (Abrogazioni)
Art. 40.  (Norme di rinvio)
Art. 41.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.18 - L.R. 15 luglio 2016, n. 12. [1]

Disciplina organica delle attività estrattive.

(B.U. 20 luglio 2016, n. 29 - S.O. n. 32)

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.

3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione:

a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili;

b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse.

5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.

6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.

7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:

a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;

b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;

c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);

d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;

e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 ).

3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;

b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;

c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;

d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;

f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;

g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;

h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;

i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;

j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;

k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:

1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;

3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;

4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).

 

     Art. 4. (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12;

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'articolo 15;

d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;

f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;

g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;

h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.

2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni:

a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;

d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;

e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;

f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;

g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;

h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

1-bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.

 

     Art. 6. (Provvedimenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:

a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;

b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.

2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.

4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva;

b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;

d) i contenuti dello stato di fatto.

6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 7. (Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.

2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

CAPO I

PIANIFICAZIONE

 

     Art. 8. (Piano regionale delle attività estrattive - PRAE)

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 .

3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;

c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;

c bis) le cave a valenza storica;

d) le aree di cava dismesse;

e) le attività estrattive in essere;

f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;

g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;

h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 con riferimento alle sole sabbie e ghiaie;
i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;

j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;

k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.

4. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell'impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale:

a) sabbie e ghiaie;

b) pietre ornamentali;

c) calcari e gessi;

d) argilla per laterizi.

5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f).

 

     Art. 9. (Procedimento di approvazione del PRAE)

1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

 

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA

 

     Art. 10. (Disposizioni generali)

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

a) riduzione della pericolosità idrogeologica;

b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;

c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;

d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;

e) non vicinanza ad aree urbanizzate;

f) distanza da aree boscate;

g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;

h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle sostanze minerali strategiche.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

 

     Art. 11. (Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)

1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.

2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.

3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.

 

     Art. 12. (Attività di ricerca)

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).

3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:

a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.

 

     Art. 13. (Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata:

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva;

c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.

1-bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:

a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007;

c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004.

1-ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006.

2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

     Art. 14. (Procedimento autorizzatorio)

1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.

2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1-ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006.

3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.

4. [Abrogato].

5. [Abrogato].

6. [Abrogato].

7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.

 

     Art. 15. (Provvedimento di autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;

b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

 

     Art. 16. (Rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.

4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;

d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990.

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

 

     Art. 17. (Proroga dell'autorizzazione)

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza;

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.

2-bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241/1990.

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

 

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

 

     Art. 18. (Realizzazione dell'attività estrattiva)

1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.

4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.

5. All'interno dell'area di cava è vietato:

a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);

b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.

6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.

7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

 

     Art. 19. (Garanzia fideiussoria)

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;

b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.

3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.

7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.

8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

 

     Art. 20. (Convenzione con il Comune)

1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.

 

     Art. 21. (Consorzi)

1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

 

     Art. 22. (Stato di fatto)

1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.

2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.

3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 .

 

     Art. 23. (Varianti al progetto)

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

a) aumento del perimetro;

b) aumento della superficie;

c) aumento dei volumi;

d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.

 

     Art. 24. (Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.

 

     Art. 25. (Collaudo)

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.

2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:

a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);

b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;

c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;

d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.

4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.

5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.

8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.

 

     Art. 26. (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e).

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

 

CAPO IV

VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

 

     Art. 27. (Valorizzazione dell'area di cava)

1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.

2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.

3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.

4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.

 

     Art. 28. (Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 .

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

 

     Art. 29. (Decadenza dall'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;

b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);

c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);

d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;

f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;

h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all'80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;

i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996, accertata per tre volte di seguito;

j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;

m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

 

     Art. 30. (Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;

b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.

2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:

a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;

b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

 

TITOLO III

AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

 

     Art. 31. (Interventi sostitutivi di riassetto ambientale)

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati.

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19.

4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

 

     Art. 32. (Poteri sostitutivi)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

 

     Art. 33. (Vigilanza e polizia mineraria)

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.

2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore responsabile, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

 

     Art. 34. (Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.

2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato.

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.

9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.

11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.

 

     Art. 35. (Applicazione delle sanzioni)

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali.

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

a) al pagamento delle sanzioni amministrative;

b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;

c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione;

c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.

4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 36. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009 )

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole «posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale» sono inserite le seguenti: «o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune».

 

     Art. 37. (Norme transitorie)

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1;

c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa.

2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive [2].

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge, a esclusione dell'articolo 18, comma 7.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;

b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis;

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis.

 

     Art. 38. (Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 39. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28 );

b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente);

c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);

d) l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

f) l'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

g) la legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive);

h) la legge regionale 7 settembre 1994, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive);

i) l'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

j) l'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

k) gli articoli 9 e 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

l) gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle legge regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5 in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) gli articoli 5 e 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

n) i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

o) il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

p) l'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

q) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

r) il comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

s) gli articoli 4 bis e 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

t) l'articolo 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

u) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);

v) il comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

w) il comma 120 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

x) gli articoli 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

 

     Art. 40. (Norme di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

 

     Art. 41. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 7, della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.