§ 5.1.43 – L.R. 18 aprile 1997, n. 19.
Disciplina delle residenze polifunzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/04/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Autorizzazione al funzionamento delle strutture).
Art. 2 bis.  (Sanzioni e revoca dell'autorizzazione).
Art. 3.  (Interventi contributivi).
Art. 4.  (Norme finanziarie).
Art. 5.  (Regime transitorio).
Art. 6.  (Abrogazione di norme).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.43 – L.R. 18 aprile 1997, n. 19. [1]

Disciplina delle residenze polifunzionali.

(B.U. 23 aprile 1997, n. 17).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Le residenze polifunzionali sono strutture a valenza socio- assistenziale con tutela sanitaria generica, gestite da privati in forma individuale o societaria e rivolte ad accogliere, in via temporanea o continuativa, soggetti adulti che:

     a) non necessitino di cure medico-infermieristiche continuative;

     b) non siano permanentemente allettati;

     c) non presentino piaghe da decubito di quinto grado;

     d) non siano affetti da disturbi comportamentali tali da risultare incompatibili con le esigenze della vita comunitaria.

     2. Ogni accoglimento ha luogo su certificazione del medico convenzionato di medicina generale dell'utente.

 

     Art. 2. (Autorizzazione al funzionamento delle strutture).

     1. I requisiti condizionanti l'autorizzazione al funzionamento delle residenze polifunzionali sono determinati con apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'autorizzazione, in presenza dei prescritti requisiti, e l'attività di vigilanza nel settore competono al Comune nel cui territorio e ubicata la struttura, ferma restando l'autonoma competenza dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

     2. Le residenze autorizzate sono incluse in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16. Sono iscritte di diritto nel registro le residenze già autorizzate ai sensi della precedente normativa, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento, ove occorrente, ed entro i termini di tempo prefissati, ai requisiti minimi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1.

 

     Art. 2 bis. (Sanzioni e revoca dell'autorizzazione). [2]

     1. Lo svolgimento di attività contemplate dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e l'immediata cessazione dell'attività stessa.

     2. Per le violazioni alle altre norme previste dalla presente legge, diverse da quella contemplata nel comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

     3. Per le violazioni alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 9 milioni.

     4. Qualora vengano rilevate contemporaneamente più violazioni o omissioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni così come previste dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     5. In caso di recidiva delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è revocata.

     6. La pubblicità contenente false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2 milioni.

     7. Le sanzioni di cui al presente articolo vengono applicate nell'osservanza delle disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'ente competente in materia di autorizzazione e vigilanza.

 

     Art. 3. (Interventi contributivi).

     1. Nei confronti degli ospiti delle residenze incluse nel registro di cui all'articolo 2, comma 2 o per essi dei civilmente obbligati trova attuazione l'intervento contributivo pubblico previsto per chi non è in grado di far fronte autonomamente all'onere dell'accoglimento; resta invece esclusa la contribuzione per gli anziani non autosufficienti di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.

     2. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti titolari delle residenze contributi per attrezzature ed arredi fino alla percentuale massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile] [3].

     3. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti titolari delle residenze presentano domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i criteri per la concessione dei contributi sono previamente determinati dalla Giunta regionale.

     4. Con il provvedimento di concessione è erogato il 50 per cento dell'importo di ciascun contributo e viene fissato il termine entro il quale il beneficiario deve presentare la documentazione attestante l'acquisto dei beni oggetto di contribuzione; verificata la regolarità della documentazione, si procede all'erogazione del saldo.

     5. I beni oggetto di contribuzione sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione della documentazione di spesa; tale vincolo permane in caso di cessione della gestione della residenza a terzi. Qualora prima della scadenza del quinquennio venga a cessare per qualsiasi motivo l'attività, è fatto obbligo al beneficiario di restituzione del contributo in misura proporzionale al minor tempo trascorso.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale dei direttori responsabili delle residenze, nonché del personale delle medesime addetto alla persona dell'ospite, sulla base di requisiti professionali individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1. La partecipazione a tali corsi costituisce elemento di valutazione ai fini delle priorità nell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

 

     Art. 4. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4840 [2.1.242.3.08.07] con la denominazione "Contributi ai soggetti titolari di residenze polifunzionali per l'acquisto di attrezzature ed arredi" e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1997.

     3. Al predetto onere di lire 150 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4925 del precitato stato di previsione della spesa.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII il capitolo 4770 [2.1.142.2.08.07] con la denominazione "Spese per l'organizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei direttori e del personale delle residenze polifunzionali" e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

     6. Al predetto onere complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4769 del precitato stato di previsione della spesa.

     7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4770 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

 

     Art. 5. (Regime transitorio).

     1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, continuano a trovare applicazione le vigenti direttive regionali nella materia considerata dalla presente legge e rimangono ferme le autorizzazioni già concesse, restando peraltro sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni.

     2. In fase di prima attuazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3 è fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 6. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 12 e i commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come modificato dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 18 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.