§ 3.1.139 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/05/1993
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 3.1.139 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 22. [1]

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.

(B.U. 20 maggio 1993, n. 33 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

     [1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati a iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i richiedenti medesimi non hanno dato inizio ai lavori stessi prima della data della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza dell'impianto alla suddetta data non sia già stato effettuato dall'Ispettorato competente [5].

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso comunque non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[2] Inserisce un comma all'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.

[3] Sostituisce il comma 1, art. 11 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.