Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/05/1993 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 3.1.139 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 22. [1]
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.
(B.U. 20 maggio 1993, n. 33 - Suppl. Straord.).
[1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso comunque non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.]
[1] Abrogata dall'art. 23 della
[2] Inserisce un comma all'art. 5 della
[3] Sostituisce il comma 1, art. 11 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della