§ 4.10.57 - Legge Regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:24/04/1978
Numero:25


Sommario
Art. 34.      I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del [...]
Art. 35.      Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione [...]
Art. 36.      I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere [...]
Art. 37.      I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non [...]
Art. 38.      I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, - limitatamente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 23 della stessa legge - possono essere concessi, previo [...]
Art. 39.      Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all'articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al Capo II [...]
Art. 40.      Nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi [...]
Art. 41.      Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si [...]
Art. 42.      Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, [...]
Art. 43.      Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all'articolo 28, terzo comma, [...]
Art. 44.      Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i [...]
Art. 45.      Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato [...]
Art. 46.      I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico [...]
Art. 47.      Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell'articolo 4 terzo [...]
Art. 48.      I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare
Art. 49.      (Omissis)
Art. 50.      Salvaguardando l'esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l'Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la [...]
Art. 58.      I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella [...]
Art. 65.      In via di interpretazione autentica dell'articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all'articolo 35, primo e secondo [...]
Art. 66.      Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero [...]
Art. 67.      In via di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma [...]
Art. 68.      In relazione al disposto dell'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...]
Art. 69.      (Omissis)
Art. 70.      La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene così modificata: [...]
Art. 71.      Per i fini previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 64 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello [...]
Art. 72.      Gli oneri previsti dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi [...]
Art. 73.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.57 - Legge Regionale 24 aprile 1978, n. 25.

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

(B.U. 28 aprile 1978, n. 30).

 

TITOLO I

NORME MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30

 

     Artt. 1. - 33.

     (Omissis) [1].

 

TITOLO II

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30

 

Art. 34.

     I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale, di cui al primo comma dell'articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall'articolo 6 primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.

     In tale ultimo caso, l'impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.

 

     Art. 35.

     Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici del settembre 1976, il contributo, di cui all'articolo 23 della predetta legge, è concesso sino ai limiti massimi ivi previsti sull'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto all'articolo 31 della legge stessa.

 

     Art. 36.

     I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere concessi anche in favore di coloro i quali abbiano già ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.

     La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primo comma ed all'accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il Sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sentita la Commissione consiliare, di cui all'articolo 17 della stessa legge.

 

     Art. 37.

     I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, semprechè si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti [2].

     (Omissis) [3].

     I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare [4].

 

     Art. 38.

     I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, - limitatamente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 23 della stessa legge - possono essere concessi, previo accertamento ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge, anche nell'ambito dei Comuni non compresi nella delimitazione, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purchè i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 ed i Comuni interessati abbiano acquisito entro il 31 dicembre 1976 la documentazione probante relativa ai danni medesimi.

     Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco.

     L'erogazione dei contributi ha luogo previa detrazione della quota fissa indicata all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56.

 

     Art. 39.

     Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all'articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al Capo II della stessa legge, il termine per presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione s'intende prorogato fino al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 40.

     Nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi dell'articolo 16 della legge predetta, una anticipazione pari al 5 percento dell'importo relativo, una volta approvato, nei modi indicati all'articolo 17, primo comma, della stessa legge, il progetto esecutivo delle opere.

 

     Art. 41.

     Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si raggiunga - a maggioranza - l'intesa fra i Sindaci interessati all'assegnazione dei tecnici necessari per la costituzione dei gruppi previsti all'articolo 7, primo comma, lettera b) della predetta legge, alla stipulazione del disciplinare relativo può provvedersi, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della stessa legge regionale.

 

     Art. 42.

     Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, agli effetti di quanto stabilito agli articoli 20 e 25 della predetta legge, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alla nomina dei tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 43.

     Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono ammesse ai benefici previsti dalla stessa legge regionale, purchè presentate entro il 20 giugno 1977, anche se sulle stesse gli Istituti di credito abbiano deliberato dopo la suddetta data.

 

     Art. 44.

     Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono tenuti a trasmettere `alla Segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi, una volta redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, primo comma della stessa legge.

 

     Art. 45.

     Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, siano scaduti senza che l'ultimazione dei lavori si sia verificata nei termini previsti e senza che gli interessati abbiano presentato prima della scadenza domanda di proroga, gli stessi possono richiedere, ai fini della liquidazione della quota residua del contributo spettante, la proroga necessaria entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 46.

     I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi regionali.

     I progetti esecutivi elaborati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, saranno consegnati ai Comuni corredati da una asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme di cui all'articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il paragrafo C9 del D.M. 3 marzo 1975.

     L'assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 47.

     Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell'articolo 4 terzo comma, lettera c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i sindaci sono autorizzati a rilasciare, sentita la commissione edilizia comunale, concessioni ad edificare per lavori - assistiti da contributi regionali - di recupero statico e funzionali del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, semprechè non ostino ragioni di igiene o sicurezza pubblica.

 

     Art. 48.

     I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare [5].

 

TITOLO III

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63

 

     Art. 49.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 50.

     Salvaguardando l'esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l'Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun Comune interessato i fondi messi a disposizione per l'anno successivo per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, lettere a), b), c), d), ed e).

 

     Artt. 51. - 57.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 58.

     I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purchè site nell'ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Artt. 59. - 64.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 65.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, per gli interventi delegati alla Regione e da ammettere al finanziamento previsto dal predetto articolo 35, si intendono completamente sostituite da quelle di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62.

 

TITOLO IV

ULTERIORI NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

     Art. 66.

     Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge.

     Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della predetta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

 

     Art. 67.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle Amministrazioni interessate anche per l'acquisizione di strutture ad elementi componibili già esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalità stabilite dal medesimo articolo.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 68.

     In relazione al disposto dell'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonchè degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976».

     Gli oneri previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, inserito con l'articolo 10 della presente legge, e quelli previsti dall'articolo 37 della presente legge, fanno carico ai capitoli 5751, 5752, 5753 e 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     In relazione al disposto dell'articolo 18 della presente legge, la denominazione del capitolo 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonchè quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto».

     Gli oneri previsti dall'articolo 38 della presente legge fanno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     Gli oneri previsti dall'articolo 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 69.

     (Omissis) [9].

     A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, gli oneri derivanti dall'articolo 67 della predetta legge relativi al personale assunto dai Comuni, fanno carico al capitolo 351 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per le finalità previste dall'articolo 87 della legge medesima viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 325 con la denominazione: «Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da Società di progettazione e per la consulenza e collaborazione di Società ed Enti specializzati».

     In relazione al disposto dell'articolo 49 della presente legge, la denominazione del capitolo 323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle Comunità montane ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio».

     In relazione al disposto dell'articolo 54 della presente legge, la denominazione del capitolo 5755 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonchè per la redazione degli strumenti urbanistici».

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 323, 325, 351 e 5755 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 70.

     La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene così modificata: «Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente i contributi regionali previsti dagli articoli 50, primo comma, 51, primo comma, 56 e 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63».

 

     Art. 71.

     Per i fini previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 64 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6414 con la denominazione: «Finanziamenti per i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale».

     Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6414 saranno determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 72.

     Gli oneri previsti dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 73.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Norme modificative ed integrative della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[2] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi anche la salvaguardia di cui all'art. 136 della medesima legge regionale ed all'art. 62 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[3] Gli originari secondo, terzo, quarto e quinto commi sono stati abrogati dall'art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[4] Articolo già modificato dall'art. 56 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e dell'art. 44 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 e così sostituito dall'art. 40 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53. Per la presentazione delle domande vedi il termine di cui all'art. 58 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi inoltre l'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 9, della L.R. 7 settembre 1990, n. 44 e la disposizione particolare di cui all'art. 40 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[5] Vedi le deroghe di cui all'art. 57 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e all'art. 9 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Vedi inoltre l'interpretazione autentica di cui all'art. 42 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e all'art. 9 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[6] Articolo sostitutivo del II comma dell'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63, inserito nella legge originaria.

[7] Norme modificative della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63, inserite nella legge originaria.

[8] Norme modificative della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63, inserite nella legge originaria.

[9] Comma modificativo del 1 comma dell'art. 91 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.