§ 2.3.7 - L.R. 13 giugno 1988, n. 45.
Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle istituzioni pubbliche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:13/06/1988
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Ambito di disciplina.
Art. 2.  Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.
Art. 3.  Ente per lo sviluppo dell'artigianato.
Art. 4.  Azienda delle foreste.
Art. 5.  Istituto regionale per la formazione professionale.
Art. 6.  Agenzia del lavoro.
Art. 7.  Azienda regionale per la promozione turistica.
Art. 8.  Centro regionale di sperimentazione agraria.
Art. 9.  Ente tutela pesca.
Art. 10.  Aziende di promozione turistica.
Art. 10 bis.  Enti gestori di parchi naturali regionali.
Art. 11.  Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 12.  Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale.
Art. 13.  Disposizione di rinvio.
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza.
Art. 17.  Aggiornamento periodico delle indennità.
Art. 18.  Disposizioni modificative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
Art. 19. 
Art. 20.  Disposizione abrogativa.
Art. 21. 


§ 2.3.7 - L.R. 13 giugno 1988, n. 45.

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonchè modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 [1].

(B.U. 14 giugno 1988, n. 75)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di disciplina.

     1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l'istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonchè dalle Aziende di promozione turistica [2].

 

TITOLO II

INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA

 

CAPO I

Enti regionali

 

     Art. 2. Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

     1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura compete rispettivamente un'indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.

     2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

     3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.

 

     Art. 3. Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

     1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato compete rispettivamente un'indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.

     2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

     3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.

 

     Art. 4. Azienda delle foreste.

     1. Al Presidente ed al Vicepresidente dell'Azienda delle foreste compete rispettivamente un'indennità mensile di carica di lire 1.750.000 lorde e di lire 1.000.000 lorde.

     2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

     3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 [3].

 

     Art. 5. Istituto regionale per la formazione professionale.

     1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4 [4].

 

     Art. 6. Agenzia del lavoro.

     1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde [5].

     2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde [6].

     3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.

 

     Art. 7. Azienda regionale per la promozione turistica.

     1. Al Vicepresidente dell'Azienda regionale per la promozione turistica compete un'indennità mensile di carica di lire 750.000 lorde.

     2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e l'Ufficio di presidenza è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

     3. Al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.0G0 lorde.

 

     Art. 8. Centro regionale di sperimentazione agraria.

     1. Al Presidente del Centro regionale di sperimentazione agraria compete un'indennità mensile di carica di lire 1.750.000 lorde.

     2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

     3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.

 

     Art. 9. Ente tutela pesca. [7]

     1. Al Presidente dell'Ente tutela pesca compete un'indennità mensile di carica di lire 1.300.000 lorde.

     2. Ai componenti il Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

     3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete, un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.

 

CAPO II

Aziende di promozione turistica, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale [8]

 

     Art. 10. Aziende di promozione turistica.

     1. Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle Aziende di promozione turistica della regione, nonchè ai revisori ed ai membri del Consiglio di amministrazione competono rispettivamente: le indennità lorde di carica e di presenza stabilite nella tabella «A» allegata alla presente legge [9].

     2. Al Vicepresidente compete, nel caso di sostituzione del Presidente dell'Azienda, un'indennità, per ogni giornata di effettiva sostituzione, determinata in ragione di un trentesimo dell'indennità spettante al Presidente [10].

 

     Art. 10 bis. Enti gestori di parchi naturali regionali. [11]

     1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennità mensile di carica di lire 2.508.275.

     2. Ai componenti del Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.

     3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250.

 

     Art. 11. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. [12]

     1. A favore dei Presidente delle II.PP.AA.BB. della regione può essere deliberata l'assegnazione di una indennità di carica fissata nelle misure di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

     2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione può essere deliberata l'assegnazione di una indennità mensile di carica fissata nelle misure di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

 

     Art. 12. Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale. [13]

     1. L'indennità mensile di carica del Presidente e del Vicepresidente del Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale è determinata, nella misura percentuale di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, intendendosi sostituito il riferimento ivi previsto al Comune consorziato più popoloso col riferimento a un Comune di popolazione corrispondente a quella che fruisce dei servizi del Consorzio.

 

     Art. 13. Disposizione di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

 

CAPO III

Comitati provinciali della caccia

 

     Art. 14. [14]

     1. All'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, le parole «ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816», sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1».

 

     Art. 15. [15]

     1. All'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, l'indennità di «lire 20.000 lorde» giornaliere è elevata a «lire 40.000 lorde» giornaliere.

 

CAPO IV

Norme finali

 

     Art. 16. Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza.

     1. L'amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.

     2. Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorchè il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.

     3. Qualora l'amministratore sia dipendente regionale, trova applicazione la normativa vigente in materia.

 

     Art. 17. Aggiornamento periodico delle indennità.

     1. Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all'inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO V

Disposizioni modificative e abrogative

 

     Art. 18. Disposizioni modificative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 gli ultimi due alinea sono sostituiti dal seguente:

     - nei comuni con popolazione superiore a 50.001 abitanti: 75 per cento.

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, dopo le parole «indennità di presenza» sono aggiunte le parole «ad eccezione per le commissioni di concorso pubblico per assunzioni di personale».

 

     Art. 20. Disposizione abrogativa.

     1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Titolo o con esso incompatibili.

 

CAPO VI

Norma finanziaria

 

     Art. 21.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo fanno carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio degli enti interessati.

 

 

 

                                                            Tabella «A» [16]

AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

INDENNITA' DI CARICA LORDA - INDENNITA' DI PRESENZA LORDA

 

------------------------------------------------------------------

Indennità mensile       Indennità annuale      Componenti del

Presidente e Vice        Presidente revisori e    Consiglio di

Presidente               Revisori                amministrazione

------------------------------------------------------------------

Presidente L. 4.000.000  Presidente revisori L.      L. 66.000

                          2.740.000

 

Vice Presidente L.       Revisori L. 2.200.000

2.500.000

 

 

 


[1] Titolo già modificato dall'art. 83 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 62 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[2] Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 18 marzo 1991, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. In base alla medesima norma l'originaria locuzione «Aziende autonome del turismo» deve intendersi sostituita in tutte le leggi regionali di settore con la locuzione «Aziende di promozione turistica».

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 1989, n. 14.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[5] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 85 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[8] Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 18 marzo 1991, n. 10, dall'art. 83 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42 e così ulteriormente modificata dall'art. 62 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[9] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 18 marzo 1991, n. 10.

[11] Articolo inserito dall'art. 83 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42 e abrogato dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[12] L'art. 21 della L.R. 11 novembre 1996, n. 46 ha soppresso il presente articolo, salvo tempi diversi previsti per la cessazione della sua efficacia, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 46/1996.

[13] L'art. 21 della L.R. 11 novembre 1996, n. 46 ha soppresso il presente articolo, salvo tempi diversi previsti per la cessazione della sua efficacia, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 46/1996.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[16] Tabella già sostituita dall'art. 34, comma 3, della L.R. 18 marzo 1991, n. 10 e così ulteriormente sostituita dall'art. 37 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.