Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.3 strutture agricole |
Data: | 25/06/1997 |
Numero: | 1221 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele conforme alla definizione che figura nella direttiva [...] |
Art. 2. Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli Stati membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a [...] |
Art. 3. Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi [...] |
Art. 4. I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e le cooperative del settore apicolo. Essi sono [...] |
Art. 5. Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare quelle relative alle misure di controllo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. [...] |
Art. 6. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione del presente regolamento. |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.3.98 - Regolamento 25 giugno 1997, n. 1221. [1]
Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
(G.U.C.E. 1 luglio 1997, n. L 173).
1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele conforme alla definizione che figura nella
2. Le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
3. Rimangano applicabili agli aiuti di Stato diversi da quelli ripresi nei programmi approvati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli Stati membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello della produzione che della commercializzazione.
Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, riprese nel programma nazionale. Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui all'articolo 1 devono essere effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno, tale scadenza è rinviata al 31 gennaio 1999 [2].
I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e le cooperative del settore apicolo. Essi sono comunicati alla Commissione che decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del
Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi per le regioni degli obiettivi 1, 5 b) e 6.
Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare quelle relative alle misure di controllo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 8 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2070/98.