§ 5.4.68 – L.R. 26 ottobre 1987, n. 32.
Disciplina degli asili-nido comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:26/10/1987
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità e funzioni.
Art. 3.  Utenza.
Art. 4.  Localizzazione.
Art. 5.  Ricettività e strutture.
Art. 6.  Calendario ed orario.
Art. 7.  Ammissioni.
Art. 8.  Vigilanza, assistenza sanitaria e psico-pedagogica.
Art. 9.  Assicurazioni.
Art. 10.  Enti gestori - funzioni.
Art. 11.  Organi di partecipazione.
Art. 12.  Comitato di gestione.
Art. 13.  Compiti del Comitato di gestione.
Art. 14.  Assemblea del personale.
Art. 15.  Compiti dell'assemblea del personale.
Art. 16.  Personale.
Art. 17.  Tipologia del personale.
Art. 18.  Titoli per l'ammissione ai concorsi.
Art. 19.  Aggiornamento del personale.
Art. 20.  Coordinamento.
Art. 21.  Spese di investimento.
Art. 22.  Vincolo di destinazione d'uso.
Art. 23.  Spese di gestione.
Art. 24.  Finanziamento degli interventi.
Art. 25.  Regolamenti.
Art. 26.  Abrogazione di norme.
Art. 27.  Norma transitoria.
Art. 28.  Norma finanziaria.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 5.4.68 – L.R. 26 ottobre 1987, n. 32.

Disciplina degli asili-nido comunali.

(B.U. 27 ottobre 1987, n. 129).

 

Art. 1. Oggetto della legge. [1]

     [1. La presente legge disciplina le finalità, i principi informatori, l'organizzazione, le modalità di gestione e di finanziamento degli asili- nido comunali, in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge 29 dicembre 1977, n. 891, compresi quelli già appartenenti alla disciolta Opera nazionale maternità ed infanzia e trasferiti ai Comuni.]

 

     Art. 2. Finalità e funzioni. [2]

     [1. L'asilo-nido è un servizio sociale ed educativo per la prima infanzia, volto ad assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino; integra il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

     2. L'asilo-nido persegue tali finalità integrandosi con gli altri servizi educativi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.]

 

     Art. 3. Utenza. [3]

     [1. L'asilo-nido è aperto a tutti i bambini fino ai 3 anni di età, residenti e non residenti, compresi gli stranieri e gli apolidi che risiedono in regione in possesso di permesso di soggiorno, secondo i criteri di ammissione indicati nei regolamenti di cui al successivo articolo 25.

     2. Eventuali menomazioni, fisiche o psichiche, situazioni di disabilità, situazioni familiari o ambientali emarginanti e malattie dei familiari non possono costituire limite al diritto soggettivo del bambino di accesso al servizio.]

 

     Art. 4. Localizzazione. [4]

     [1. Il Comune, nell'ambito della programmazione regionale di settore, definisce la localizzazione degli asili-nido tenendo conto dell'andamento demografico, del modificarsi degli insediamenti abitativi e della domanda del servizio espressa dalle famiglie.]

 

     Art. 5. Ricettività e strutture. [5]

     [1. La ricettività dell'asilo-nido è stabilita nel numero massimo di 40 bambini, elevabile a 60 per asili-nido già funzionanti.

     2. L'Amministrazione regionale, quando esigenze locali lo richiedano, può autorizzare, nel rispetto delle previsioni della presente legge e fatte salve le necessarie condizioni di igiene, sicurezza e funzionalità, l'apertura di asili-nido di dimensioni ridotte come sedi aggregate di scuole materne, con una ricettività comunque non inferiore a sette posti e con garanzia della specificità del servizio.

     3. Nei progetti di realizzazione degli edifici da adibire ad asili- nido si dovrà prevedere la possibilità di riconversione degli ambienti in altri servizi per l'età evolutiva.

     4. Per gli asili-nido già costruiti si dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32.]

 

     Art. 6. Calendario ed orario. [6]

     [1. Nel rispetto della normativa e degli accordi riguardanti il comparto del personale degli Enti locali, il calendario annuale e l'orario giornaliero di funzionamento dell'asilo-nido saranno definiti con il regolamento di cui al comma 3. del successivo articolo 25, sentito il parere del gruppo di coordinamento pedagogico di cui al successivo articolo 20.]

 

     Art. 7. Ammissioni. [7]

     [1. Rivestono carattere prioritario le ammissioni di bambini menomati, disabili, in situazioni di rischio, figli di carcerate ristretti in carcere con le madri.

     2. L'ammissione di bambini di Comuni limitrofi è disciplinata da apposita convenzione tra i Comuni interessati.]

 

     Art. 8. Vigilanza, assistenza sanitaria e psico-pedagogica. [8]

     [1. La vigilanza igienico-sanitaria e le attività di prevenzione sono garantite dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

     2. L'assistenza sanitaria e psico-pedagogica è assicurata dall'ente gestore avvalendosi anche di personale tecnico in convenzione.

     3. La presenza del personale non deve escludere quella dei genitori, in forme e modi da programmarsi, finalizzata al rispetto delle esigenze affettive del bambino e al superamento della distinzione dei reciproci ruoli.]

 

     Art. 9. Assicurazioni. [9]

     [1. Tutti i bambini accolti nel nido per la durata della loro permanenza nella struttura devono essere assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea e permanente e decesso.]

 

     Art. 10. Enti gestori - funzioni. [10]

     [1. L'amministrazione e la gestione degli asili-nido istituiti e gestiti con i contributi finanziari di cui alla presente legge competono ai Comuni o ai loro Consorzi e può avere luogo anche tramite convenzione con altri idonei soggetti.

     2. Gli enti gestori, oltre ai compiti di cui al precedente comma, svolgono le seguenti funzioni:

     a) approvazione del programma annuale di gestione del servizio, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria;

     b) indicazione dell'area di utenza dei bambini e stipulazione delle convenzioni con gli altri Comuni interessati;

     c) determinazione dei criteri di ammissione dei bambini.]

 

     Art. 11. Organi di partecipazione. [11]

     [1. Ai fini di una gestione partecipata del servizio presso ciascun asilo-nido sono costituiti i seguenti organi di partecipazione:

     a) comitato di gestione;

     b) assemblea del personale.]

 

     Art. 12. Comitato di gestione. [12]

     [1. Il comitato di gestione è eletto dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ed è composto da rappresentanti dell'ente gestore, da rappresentanti delle famiglie e da rappresentanti dell'assemblea del personale.

     2. Il comitato dura in carica due anni ed elegge nel suo seno il presidente.

     3. Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti il comitato.

     4. La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.]

 

     Art. 13. Compiti del Comitato di gestione. [13]

     [1. Il comitato di gestione formula proposte ed esprime pareri all'ente gestore su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dell'asilo-nido.

     2. Spetta in particolare al comitato:

     a) esprimere pareri sul bilancio di previsione e sul programma annuale di gestione;

     b) promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'asilo-nido;

     c) collaborare alla definizione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio;

     d) esprimere parere sulle domande di ammissione all'asilo-nido in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento, avvalendosi anche degli operatori sociali del territorio;

     e) presentare all'ente gestore proposte e suggerimenti per il funzionamento del servizio, esprimendo in particolare pareri sull'orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;

     f) formulare alla Regione tramite il Comune o il Consorzio proposte per l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori, sentita l'assemblea del personale;

     g) promuovere iniziative di carattere culturale nei confronti della comunità territoriale.]

 

     Art. 14. Assemblea del personale. [14]

     [1. L'assemblea del personale è costituita da tutti gli operatori dell'asilo-nido. E' convocata su richiesta del personale o dell'amministrazione.]

 

     Art. 15. Compiti dell'assemblea del personale. [15]

     [1. All'assemblea del personale spettano i seguenti compiti:

     a) eleggere i propri rappresentanti nel comitato di gestione;

     b) formulare pareri e proposte al comitato di gestione in merito al piano annuale di attività socio-pedagogica e verificarne l'attuazione;

     c) proporre al comitato di gestione iniziative per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.]

 

     Art. 16. Personale. [16]

     [1. Il personale degli asili-nido è dipendente dell'ente gestore del servizio.

     2. L'ente gestore determina la pianta organica del personale previsto per l'asilo-nido tenendo conto anche di specifiche esigente poste dall'ammissione dei bambini handicappati.

     3. Gli asili-nido devono essere dotati di personale professionalmente qualificato, in numero sufficiente ed idoneo a garantire il corretto sviluppo dei bambini e l'assistenza psico-pedagogica agli stessi; nonché di personale d'appoggio addetto ai servizi generali, comunque inserito nelle dinamiche del processo educativo.]

 

     Art. 17. Tipologia del personale. [17]

     [1. Il personale dell'asilo-nido è costituito da personale direttamente addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini e da personale addetto ai servizi generali.

     2. Il personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini comprende le figure professionali di educatore e di puericultrice, come previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni.]

 

     Art. 18. Titoli per l'ammissione ai concorsi. [18]

     1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la procedura del corso-concorso, con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.

     2. Per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

     b) diploma di maturità magistrale;

     c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

     d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

     e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.

     3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338.

 

     Art. 19. Aggiornamento del personale. [19]

     [1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del piano di formazione del personale socio-assistenziale e sentiti gli enti gestori, promuove o organizza attività di aggiornamento per il personale operante negli asili- nido che ne assicurino la formazione permanente, [anche] gli Enti gestori curano, sulla base dei programmi approvati dalla Regione, iniziative di aggiornamento professionale in relazione alle esigenze del servizio [20].]

 

     Art. 20. Coordinamento. [21]

     [1. La Regione provvede al coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili-nido al fine di garantire e promuovere, pur nel rispetto delle differenti esigenze locali, livelli organizzativi omogenei, uniformità di indirizzo pedagogico nonché la sperimentazione e la verifica di nuovi indirizzi educativi attraverso un comitato di coordinamento composto da esperti in discipline pedagogico-educative, un rappresentante educativo per ogni Comune che gestisce il servizio di asili-nido e funzionari della Regione.]

 

     Art. 21. Spese di investimento. [22]

     [1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e ai loro Consorzi, inclusi quelli delle zone terremotate, contributi in conto capitale fino alla percentuale massima del 90% sulle spese per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e compreso il costo per l'eventuale acquisizione dell'area.

     2. La Regione è autorizzata, altresì, a concedere ai Comuni e loro Consorzi, compresi nelle zone terremotate, i contributi per l'acquisizione delle aree su cui sono stati costruiti asili-nido. da parte degli enti medesimi a seguito degli eventi sismici del 1976.

     3. I Comuni e i loro Consorzi che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma precedente devono far pervenire domanda alla Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

     a) deliberazione dell'organo comunale o consortile competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'istituzione dell'asilo-nido, alla realizzazione dell'intervento e al conseguimento del contributo, vistata dall'organo di controllo;

     b) relazione illustrativa dell'intervento, con il preventivo sommario della spesa occorrente per la realizzazione e l'indicazione dei mezzi di finanziamento;

     c) in caso di costruzione, completamento, ristrutturazione o impianto, progetto esecutivo dell'intervento con l'indicazione dell'area su cui, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, verrà realizzato o attivato l'asilo-nido. [23]

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale, approva il piano di ripartizione annuale dei contributi secondo gli indirizzi contenuti nel Piano socio-assistenziale triennale.]

 

     Art. 22. Vincolo di destinazione d'uso. [24]

     [1. Sugli immobili per i quali è concesso contributo regionale, ai sensi del comma 1. del precedente articolo 21, è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.

     2. (Omissis) [25].

     3. (Omissis) [26].]

 

     Art. 23. Spese di gestione. [27]

     [1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e ai loro Consorzi contributi sulle spese sostenute per la gestione e la manutenzione ordinaria degli asili-nido, per la parte non coperta dalle rette poste a carico degli utenti [28].

     2. [29]

     3. [30]]

 

     Art. 24. Finanziamento degli interventi. [31]

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono finanziati con:

     a) le assegnazioni statali di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891;

     b) le risorse integrative regionali, il cui ammontare verrà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 25. Regolamenti. [32]

     [1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale ne approverà il regolamento di esecuzione, disciplinando in particolare i requisiti strutturali e funzionali degli asili-nido.

     2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente rimangono valide le norme tecniche di massima, contenute nell'allegato A della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43.

     3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge ciascun Comune o Consorzio di comuni adotterà un nuovo regolamento per il funzionamento dell'asilo-nido.]

 

     Art. 26. Abrogazione di norme. [33]

     [1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge e salvi restando gli effetti degli atti adottati e che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate:

     a) la legge regionale 14 maggio 1973, n. 43;

     b) la legge regionale 27 maggio 1978, n. 45;

     c) la legge regionale 4 giugno 1979, n. 23.]

 

     Art. 27. Norma transitoria. [34]

     [1. Le domande di contributo, già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi indicate all'articolo 26 e della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono considerate valide ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge.]

 

     Art. 28. Norma finanziaria. [35]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, è istituito, «per memoria» - alla rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 5340 [1.1.141.2.08.07] con la denominazione: «Spese per l'aggiornamento del personale operante negli asili-nido».

     2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5340 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci citati.

     3. Gli oneri relativi agli interventi finanziati con le risorse di cui alla lettera a) del precedente articolo 24 fanno carico al capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

     4. In relazione al disposto di cui alla lettera b) del precedente articolo 24:

     a) per le finalità previste dall'articolo 21 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 è istituito «per memoria» alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 5363 [1.1.232.3.08.07] con la denominazione: «Contributi in conto capitale a Comuni e loro Consorzi per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'impianto e l'arredamento di asili-nido, compreso il costo per l'eventuale acquisizione delle aree»;

     b) per le finalità previste dall'articolo 23, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 5339 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione: «Contributi a Comuni e loro Consorzi per la gestione e la manutenzione ordinaria degli asili-nido» e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5333 del medesimo stato di previsione.

     5. Sul medesimo capitolo 5339 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987.

     6. La denominazione del capitolo 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene così modificata: «Assegnazione alle province delle somme necessarie all'esercizio delle funzioni relative alla protezione della maternità e dell'infanzia».

     7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5339 e 5363 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 29. Entrata in vigore. [36]

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[9] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[11] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[12] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[13] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[14] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[15] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[16] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[17] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1995, n. 15.

[19] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[20] L'art. 4, comma 12, lettera b, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 dispone la soppressione del primo periodo e della parola «anche» del secondo periodo del presente comma.

[21] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[22] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20, ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e ulteriormente abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Per una deroga al presente comma, vedi l’art. 23 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[24] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[25] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[26] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[27] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[29] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[30] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[31] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[32] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[33] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[34] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[35] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[36] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.