Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 28/08/1997 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 94.1.A61 - L. 28 agosto 1997, n. 286.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.
(G.U. 5 settembre 1997, n. 207).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA
DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE) SULLA SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI
DELL'INCE A TRIESTE.
Articolo 1.
I) La sede del Centro sarà a Trieste e sarà messa a disposizione dell'INCE dal Governo italiano, tramite la regione Friuli-Venezia Giulia, libera da oneri e vincoli, con le modalità fissate in apposito protocollo.
II) Il presente accordo si applicherà alla sede del Centro ed al personale allo stesso addetto.
III) Il Centro sarà responsabile della gestione e manutenzione corrente dei locali. Le competenti autorità italiane saranno responsabili delle riparazioni di maggiore entità e di natura straordinaria rese necessarie dal verificarsi di danni risultanti da forza maggiore o difetti strutturali.
Articolo 2.
Il Centro dovrà consentire a rappresentanti dei servizi pubblici competenti che ne facciano richiesta e siano debitamente autorizzati di ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ricostruzione, spostamento di impianti, condutture, rete elettrica e collettori all'interno del Centro prendendo le opportune iniziative per ridurre al minimo gli ostacoli allo svolgimento delle funzioni del Centro.
Articolo 3.
Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o a qualsiasi funzionario del Centro nella sede di questo, e tutte le comunicazioni ufficiali del Centro con l'esterno, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non saranno soggette a censura né ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza.
Articolo 4.
Il Centro e i suoi beni patrimoniali godranno dell'immunità da ogni procedimento legale, ad eccezione di quei casi particolari nei quali il Centro vi abbia espressamente rinunciato.
Articolo 5.
I locali del Centro cui si fa riferimento all'art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario del Governo italiano o altra persona che eserciti una qualsiasi funzione pubblica sul territorio italiano avrà accesso al Centro per svolgervi un qualsiasi compito in adempimento delle proprie funzioni se non con il consenso espresso e alle condizioni indicate dal direttore del Centro o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. Il direttore del Centro dovrà impedire che la sede del Centro sia utilizzata come rifugio da chi cerchi di evitare misure restrittive della libertà personale disposte in applicazione delle leggi della Repubblica italiana, da persone delle quali il Governo richiede l'estradizione verso un altro Paese.
Articolo 6.
Il Governo riconosce il diritto del Centro di organizzare convegni nella propria sede così come, con il concorso delle autorità italiane competenti, in altre località del territorio italiano.
Articolo 7.
I) Il Centro sarà esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni afferenti a beni e materiali di qualsiasi genere importati o esportati dal Centro nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali. I beni e i materiali che fruiranno di tali esenzioni non potranno essere venduti in Italia salvo che alle condizioni concordate con il Governo.
II) Il Centro sarà esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni, relativi all'importazione di un adeguato numero, concordato con il Governo, di autovetture di servizio richieste dallo svolgimento delle proprie attività. Il Centro potrà liberamente disporre delle suddette autovetture dopo tre anni dalla data della loro importazione. In questo caso non potranno essere opposti divieti o restrizioni alla vendita né dovranno essere pagati diritti doganali o altre imposte. Il Governo metterà a disposizione del Centro quote di benzina o di altro carburante richiesto nonché di olii lubrificanti per ciascuno dei suddetti veicoli nelle quantità e ai prezzi correnti per le missioni diplomatiche in Italia. Il Governo rilascerà per ogni veicolo una targa diplomatica o uno strumento equivalente che consenta di identificarlo quale veicolo di servizio.
Articolo 8.
I) Il Centro, i suoi beni patrimoniali, redditi, transazioni, saranno esenti da ogni imposizione diretta e da adempimenti tributari stabiliti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
II) Per quanto concerne le imposte indirette e in particolare l'imposta sul valore aggiunto, il Centro godrà dell'esenzione per acquisti e transazioni di rilevante entità a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verrà applicato in conformità con la legislazione nazionale vigente.
Articolo 9.
Tutti i funzionari dell'INCE così come gli esperti in missione per l'INCE, con sede al Centro:
I. non potranno essere legalmente perseguiti per dichiarazioni o scritti così come per ogni altro atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità continuerà ad essere garantita anche dopo che le persone interessate avranno cessato di possedere la condizione di funzionari o esperti;
II. saranno esenti da impose sulle retribuzioni e sui compensi ad essi corrisposti dal Centro, né tale esenzione potrà essere inserita nel calcolo e nella valutazione dell'imposizione tributaria su altri loro eventuali redditi;
III. saranno esonerati dagli obblighi del servizio militare nazionale;
IV. insieme con il coniuge e con i familiari conviventi e a carico saranno esenti da restrizioni in materia di immigrazione e da registrazioni delle quali sia fatto obbligo agli stranieri;
V. potranno importare in regime di esenzione da ogni carico tributario i mobili domestici ed i loro effetti personali, inclusa una autovettura, entro dodici mesi dalla data della prima presa di possesso delle proprie funzioni in Italia, e ciò mediante una o due spedizioni;
VI. in aggiunta ai privilegi ed alle immunità di cui sopra, al direttore del Centro, al coniuge ed ai figli minorenni dello stesso dovranno essere concessi i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico in Italia di pari livello;
VII. i cittadini e i residenti permanenti in Italia non godranno dei privilegi di cui ai sopra indicati paragrafi II, III, V e VI.
Articolo 10.
I. Il Governo faciliterà l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale presso il Centro e, ove necessario, delle loro famiglie e del loro personale domestico. Le autorità competenti italiane forniranno a tutti gli appartenenti a tali categorie ogni visto necessario senza spese e nel minor tempo possibile e garantiranno loro ogni assistenza necessaria quanto al transito sul territorio italiano.
II. Il Centro e l'INCE dovranno costantemente collaborare con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti da questo accordo.
Articolo 11.
I. Il personale del Centro sarà coperto da assicurazione obbligatoria in materia sanitaria e di sicurezza sociale ad opera di fondi o di enti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di qualsiasi altro Paese, la cui regolamentazione deve essere portata a conoscenza delle autorità italiane. L'assicurazione sanitaria obbligatoria dovrà comprendere le persone a carico, identificate secondo i criteri dettati dall'apposita regolamentazione.
II. Le Parti convengono che il Centro e i suoi funzionari saranno esenti da ogni contribuzione obbligatoria, alle organizzazioni della Repubblica italiana costituite e operanti in materia di sicurezza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di impiego fra detti funzionari e il Centro. Tuttavia i membri del personale che abbiano cittadinanza italiana sono tenuti a versare le contribuzioni in materia di assicurazione per servizi sanitari sui redditi, diversi da quelli corrisposti dal Centro o per conto del Centro, inclusi nell'annuale dichiarazione d'imposta (IRPEF).
III. I servizi di assistenza sanitaria direttamente forniti dal Servizio sanitario nazionale saranno integralmente rimborsati, dalla Compagnia di assicurazione scelta dal Centro o dalla persona interessata, oppure dal Fondo comune pensioni per il personale delle Nazioni Unite, all'Ente che ha effettuato tali servizi.
Articolo 12.
I. La Repubblica italiana non dovrà far fronte ad alcuna responsabilità per azioni od omissioni del Centro o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.
II. Il Centro dovrà stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità per danni derivanti
dall'utilizzazione della sede o dall'esercizio dell'attività ufficiale e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari del Centro. Ogni azione concernente la responsabilità del Centro per tali danni potrà essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, così come lo stesso contratto d'assicurazione dovrà prevedere.
III. I veicoli del Centro dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Articolo 13.
Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.
Articolo 14.
I. Questo accordo entrerà in vigore con la firma di entrambe le parti non appena queste si saranno scambiate con notificazione scritta l'informazione che tutte le misure interne necessarie a questo scopo saranno state completate.
II. Eventuali consultazioni in ordine a modifiche di questo accordo saranno avviate su richiesta dell'INCE o del Governo.
III. Il presente accordo si considera valido a tempo indeterminato, con l'intesa tuttavia che ognuna delle parti ha il diritto di porvi termine mediante comunicazione scritta alla controparte di un preavviso di dodici [12] mesi.
IV. L'efficacia del presente accordo verrà a cessare:
a) con il consenso reciproco dell'INCE e del Governo, e b) se il Centro sarà trasferito fuori dal territorio italiano.