Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 21/07/1992 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Norma generale. |
Art. 2. Atti soggetti al controllo. |
Art. 3. Modalità di controllo. |
Art. 4. (Pubblicazione degli atti delle Aziende sanitarie regionali). |
Art. 5. Approvazioni. |
Art. 6. Nullità degli atti. |
Art. 7. Controllo sostitutivo. |
Art. 8. Attività ispettiva. |
Art. 9. Svolgimento dell'attività ispettiva. |
Art. 10. Interventi conseguenti all'attività ispettiva. |
Art. 11. Onere di comunicazione. |
Art. 12. Organi delle Unità sanitarie locali. |
Art. 13. Composizione del Collegio dei revisori dei conti e proroga degli attuali Collegi. |
Art. 14. Compiti del Collegio dei revisori dei conti. |
Art. 15. Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti. |
Art. 16. Trattamento economico dei revisori dei conti. |
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43. |
Art. 18. Compensi spettanti ai componenti le Commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi di formazione professionale. |
Art. 19. Incarichi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. |
Art. 20. Procedure delle elezioni degli organi collegiali. |
Art. 21. Norme di interpretazione autentica. |
Art. 22. Norme transitorie e finali. |
Art. 23. Abrogazione di norme. |
Art. 24. Norme finanziarie. |
§ 5.2.68 - Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 21.
Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
(B.U. 24 luglio 1992, n. 63 - Suppl. straord. n. 23).
CAPO I
Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 1. Norma generale.
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2. Atti soggetti al controllo. [1]
Art. 3. Modalità di controllo. [1]
Art. 4. (Pubblicazione degli atti delle Aziende sanitarie regionali). [3]
1. Tutte le deliberazioni dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive il giorno della loro pubblicazione, fatta eccezione per quelle sottoposte ad approvazione o autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 6. Nullità degli atti.
1. Sono nulli di diritto gli atti delle Aziende sanitarie regionali [4] privi di copertura finanziaria.
Art. 7. Controllo sostitutivo.
1. Qualora un'Azienda sanitaria regionale [5] ometta o ritardi l'emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto.
2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta regionale. Il Commissario può essere altresì scelto fra i Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia regionale della sanità [6].
3. Qualora la complessità dell'atto o del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub- Commissario che collabori con il Commissario.
4. [7].
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all'albo dell'Azienda sanitaria regionale [5], dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Limitatamente all'attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell'adozione di atti obbligatori o comunque di gravi irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
CAPO II
Vigilanza sull'attività complessiva delle Unità sanitarie locali
Art. 8. Attività ispettiva.
1. L'attività complessiva delle Aziende sanitarie regionali [8] è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L'attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.
Art. 9. Svolgimento dell'attività ispettiva. [9]
1. L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.
2. Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3. Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.
Art. 10. Interventi conseguenti all'attività ispettiva. [10]
1. Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del
Art. 11. Onere di comunicazione. [1 ]
CAPO III
Disposizioni concernenti gli organi delle Unità sanitarie locali
Art. 12. Organi delle Unità sanitarie locali. [1]
Art. 13. Composizione del Collegio dei revisori dei conti e proroga degli attuali Collegi. [1]
Art. 14. Compiti del Collegio dei revisori dei conti. [1]
Art. 15. Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti. [1]
Art. 16. Trattamento economico dei revisori dei conti. [1 ]
CAPO IV
Commissioni mediche sanitarie e commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi
di formazione professionale
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 43 della
1. L'articolo 43 della
(Omissis) [11].
Art. 18. Compensi spettanti ai componenti le Commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi di formazione professionale.
1. Ai componenti le commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole ed ai corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali, è attribuito il compenso lordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 5 e 6 ed all'articolo 3 della
CAPO V
Disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale ed organi collegiali
dell'Amministrazione regionale
Art. 19. Incarichi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. [12]
[1. Ai fini del coordinamento tra il settore della sanità e quello dell'assistenza sociale gli incarichi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, sono aumentati di una unità.
2. A tal fine all'articolo 249, comma 2 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, le parole «tre unità» sono sostituite dalle parole «quattro unità».]
Art. 20. Procedure delle elezioni degli organi collegiali. [13]
1. All'articolo 12, comma 2, della
CAPO VI
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 21. Norme di interpretazione autentica.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 84 della
Art. 22. Norme transitorie e finali.
1. Il Comitato regionale centrale di controllo, previsto dagli articoli 7 e 54 della
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione il
Art. 23. Abrogazione di norme.
1. Il Titolo II della
2. E' abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge e con i principi sanciti dall'articolo 4, comma 8, della
Art. 24. Norme finanziarie.
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, commi 3 e 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, fanno carico al capitolo 4370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[3] Articolo già modificato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[4] Comma così modificato dall'art. 51 della
[5] Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, della
[6] Comma così integrato dall'art. 52, comma 2, della
[7] Comma abrogato dall'art. 52, comma 3, della
[5] Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, della
[8] Comma così modificato dall'art. 53 della
[9] Articolo modificato dall'art. 54 della
[10] Articolo modificato dall'art. 55 della
[1
]1 Articolo abrogato dall'art. 64 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[1
]1 Articolo abrogato dall'art. 64 della
[11] Articolo inserito nel testo della legge originaria.
[12] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 9 settembre 1997, n. 32. L'abrogazione ha effetto dal 1° gennaio 1998 come disposto dall'art. 3, comma 4, della stessa
[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della