§ 3.11.6 - Legge Regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:13/05/1975
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Il termine massimo di 10 anni previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dell'Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Le disposizioni di cui al Capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, sono estese ai consorzi per l'esportazione costituiti o che si costituiranno fra piccole [...]
Art. 7.      In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, le domande di contributo da parte dei consorzi per la esportazione per [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell'esercizio [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, e successivamente [...]
Art. 13.      Per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite di impegno [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 200 milioni
Art. 17.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII, vengono istituiti i seguenti capitoli
Art. 18.      Le spese autorizzate con gli articoli 4, 5 e 8 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6606, 6613 e 2054 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per [...]
Art. 19.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - sezione V - Categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli
Art. 20.      Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 13 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire [...]
Art. 21.      Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire [...]


§ 3.11.6 - Legge Regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

(B.U. 13 maggio 1975, n. 29).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE

 

CAPO I

Istituzione di un fondo speciale di dotazione per la «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - S.p.A. - Friulia S.p.A.», sottoscrizione di nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo S.p.A. Friulia-Lis S.p.A.» e proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14

 

Art. 1. [1]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A.», un contributo «una tantum» dell'importo di lire 2 miliardi per la costituzione dl uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo viene utilizzato su direttiva della Giunta regionale a favore di imprese industriali, di trasporto e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli- Venezia Giulia, nonché della nuova impresa promossa nel territorio regionale da giovani imprenditori e dalla nuova impresa caratterizzata da elevati contenuti innovativi alle condizioni fissate dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" riguardando in particolare:

     a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell'evoluzione del contesto produttivo del Friuli- Venezia Giulia;

     b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;

     c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all'estero anche sotto forma di joint-ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell'Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio delLa regione o del sistema industriale regionale;

     d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico-sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;

     e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell'economia del Friuli-Venezia Giulia;

     f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni [2].

     Per porre in essere detti interventi la Friulia S.p.A. provvede ad acquisire preliminarmente per le imprese esistenti la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.

     I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.

     Per tali operazioni la Friulia S.p.A. osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con t limiti previsti dall'articolo 2, primo comma lettera c), della legge medesima, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

 

     Art. 2. [3]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - S.p.A. - Friulia-Lis S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino ata concorrenza dell'importo di lire 500 milioni.

 

     Art. 3.

     Il termine massimo di 10 anni previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dell'Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.

 

CAPO II

Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni,

e 4 aprile 1972, n. 8

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

CAPO III

Integrazioni e finanziamento della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni

Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore del consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 15, e 4 maggio 1973, n. 32, Capo II

 

     Art. 6.

     Le disposizioni di cui al Capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, sono estese ai consorzi per l'esportazione costituiti o che si costituiranno fra piccole imprese industriali della regione anche se operanti in settori produttivi non omogenei.

     Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma precedente anche i consorzi misti tra imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, operanti nella regione, costituiti o che si costituiranno per il medesimo fine.

 

     Art. 7.

     In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, le domande di contributo da parte dei consorzi per la esportazione per l'anno 1975 dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 9. [6]

 

     Art. 10.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto compatibile con la normativa vigente per le società cooperative.

 

     Art. 11. [7]

 

TITOLO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO

 

CAPO I

Contributo straordinario all'E.S.A.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la concessione all'E.S.A. di un contributo straordinario di lire 600 milioni.

     Il contributo di cui al comma precedente potrà essere altresì impiegato dall'E.S.A., nel corso dell'esercizio finanziario 1975 e per non più di un quinto, per la concessione di contributi straordinari in conto capitale in favore di consorzi fra imprese artigiane ovvero dei consorzi misti di cui alla legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, modificata con legge regionale 16 maggio 1974, n. 20, purché operino ed abbiano sede nella regione. Detto contributo sarà erogato a fronte di programmi di attività ovvero per esigenze gestionali dei consorzi [8].

 

CAPO II

Istituzione di un nuovo limite di impegno per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui destinati al potenziamento dei laboratori artigiani

 

     Art. 13.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO, NONCHE' DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

 

CAPO I

Norme di integrazione e modifica della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9

 

     Art. 14. [9]

 

     Art. 15. [10]

 

CAPO II

Ulteriore finanziamento della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 200 milioni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 17.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII, vengono istituiti i seguenti capitoli:

     - n. 6005 con la denominazione: «Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. - da utilizzare per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione per gli interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico- sociale» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;

     - n. 6006 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni - Friulia-Lis S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

     A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 2.500 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 2.000 milioni e quella di lire 500 milioni autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge fa carico rispettivamente ai precitati capitoli 6005 e 6006.

 

     Art. 18.

     Le spese autorizzate con gli articoli 4, 5 e 8 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6606, 6613 e 2054 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti vengono elevati rispettivamente di lire 700 milioni, di lire 900 milioni e di lire 400 milioni.

     Alla spesa complessiva di lire 2 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     In relazione al disposto dell'articolo 6 della presente legge la denominazione del citato capitolo 2054 viene così modificata: «Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei, dei consorzi per l'esportazione fra piccole imprese industriali, dei consorzi misti per l'esportazione fra imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, e del Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno (C.A.T.A.S.) (legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, articolo 3 legge regionale 13 agosto 1974, n. 41)».

     Il maggior stanziamento previsto sul precitato capitolo 2054, eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario 1975, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 19.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - sezione V - Categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:

     - alla Rubrica n. 7, il Cap. n. 6618 con la seguente denominazione: «Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d'acquisto collettivo tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l'integrazione dei rispettivi fondi rischi» e con lo stanziamento di lire 1.250 milioni;

     - alla Rubrica n. 7, il Cap. 6624 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi, per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa» e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

     - alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato, il Cap. 5972 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per gli interventi previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, e modificato con l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52» e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

     A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 2.050 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e 12 della presente legge fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.

 

     Art. 20.

     Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 13 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.

     L'onere di lire 250 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 19is fa carico al capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 480 milioni a lire 730 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1989, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

 

     Art. 21.

     Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.

     L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

     In relazione al disposto dell'articolo 14 della presente legge la denominazione del precitato capitolo 6604 viene così modificata: «Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sugli interessi dei mutui destinati all'acquisto, all'ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all'acquisto, al completamento o all'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle imprese ed aziende medesime, nonché all'acquisto, all'ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all'attività delle imprese di spedizione».


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1991, n. 12 e dall'art. 11 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8, nonchè dall'art. 4 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[8] Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 19 giugno 1975, n. 37.

[9] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.