§ 5.4.102 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 48.
Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:16/12/1996
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 10/1988).
Art. 3.  (Concessione ed erogazione dei contributi)
Art. 4.  (Norme finanziarie).
Art. 5.  (Abrogazione di norme).
Art. 6.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.102 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 48.

Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.

(B.U. 18 dicembre 1996, n. 51).

 

Art. 1. (Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988).

     1. L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Gli interventi di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 10/1988).

     1. L'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Concessione ed erogazione dei contributi) [1]

     [1. Con regolamento sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 35 della legge regionale 10/1988.]

 

     Art. 4. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 10/1988, come sostituito dall'articolo 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 1997, al capitolo 4985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

 

     Art. 5. (Abrogazione di norme).

     1. Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 1997.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.