Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 03/05/1999 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sistema integrato di trasporto pubblico locale - servizio ferroviario metropolitano regionale). |
Art. 2. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/1997, in materia di delega alle Province). |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/1997, in materia di competenze delle Province). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 20/1997, in materia di procedura per la formazione ed approvazione del Piano regionale). |
Art. 5. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 20/1997, in materia di piani urbani del traffico). |
Art. 6. (Soppressione del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale). |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione delle concessioni). |
Art. 8. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione dei fondi regionali). |
Art. 9. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/1997, in materia di revoca e decadenza della concessione). |
Art. 10. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/1997, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus). |
Art. 11. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 20/1997, in materia di vigilanza e controllo). |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 20/1997, recante norme transitorie). |
Art. 13. (Integrazione della legge regionale 20/1997, in materia di prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale). |
Art. 14. (Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999). |
Art. 15. (Copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale). |
Art. 16. (Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 13/1998). |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/1998, in materia di interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti). |
§ 4.8.72 - L.R. 3 maggio 1999, n. 12. [1]
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998.
(B.U. 5 maggio 1999, n. 18).
Art. 1. (Sistema integrato di trasporto pubblico locale - servizio ferroviario metropolitano regionale).
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della
2. Per la realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale può contribuire:
a) alla progettazione di studi di fattibilità del servizio stesso, con particolare riguardo a studi relativi all'integrazione fra i servizi di linea previsti dal Piano regionale per il trasporto pubblico locale e all'introduzione di orari cadenzati ed integrati del servizio ferroviario;
b) alla progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle stazioni ferroviarie miranti a migliorare l'accesso alle stesse in termini di viabilità e mobilità, favorendone il loro utilizzo come punto di scambio intermodale sia sul versante urbano che su quello ferroviario;
c) al finanziamento dei programmi di eliminazione dei passaggi a livello;
d) al finanziamento di interventi strutturali tesi all'ammodernamento e potenziamento dell'impiantistica ferroviaria limitatamente alle tratte interessate dal servizio.
3. Per gli atti preliminari alla realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A., le Province ed i Comuni interessati.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3622 [2.1.210.3.09.19] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.4.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - Sezione IX - con la denominazione "Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 28 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.
Art. 2. (Modifica all'articolo 6 della
1. [2].
Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della
1. [3].
2. [4].
3. [5].
4. All'articolo 7, comma 1, della
5. [6].
Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della
1. [7].
Art. 5. (Modifica all'articolo 11 della
1. [8].
Art. 6. (Soppressione del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale).
1. Il Capo IV della
2. [9].
3. All'articolo 15, comma 6, della
4. [10].
Art. 7. (Modifiche all'articolo 15 della
1. [11].
2. [12].
3. [13].
4. [14].
5. - 6. [15].
Art. 8. (Modifica all'articolo 16 della
1. [16].
Art. 9. (Modifica all'articolo 19 della
1. [17].
Art. 10. (Modifica all'articolo 29 della
[1. (omissis) [19].]
Art. 11. (Modifica all'articolo 30 della
1. [20].
Art. 12. (Modifiche all'articolo 34 della
1. [21].
2. [22].
Art. 13. (Integrazione della
1. [23].
2. Per le finalità previste dall'articolo 34 bis, comma 2, della
Art. 14. (Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999).
1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4, della
Art. 15. (Copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale).
1. Alla parziale copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale di ciascuna unità di gestione si provvede mediante la trattenuta di una somma, a carico del concessionario, di importo pari alla cauzione provvisoria prestata. La metà di tale somma è devoluta all'Amministrazione provinciale competente per l'unità di gestione.
2. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dell'articolo 34 bis della
a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - categoria 3.6 - il capitolo 1054 con la denominazione "Recupero di spese inerenti il procedimento concorsuale e di aggiudicazione previsto dall'articolo 15, comma 2, della
b) nello stato di previsione della spesa, alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1 - spese correnti - categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3980 [1.1.153.2.09.18] con la denominazione "Devoluzione alle Province delle somme di cui all'articolo 15, comma 1, della
Art. 16. (Abrogazione dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 30 della
1. [24].
2. [25].
3. [26].
[1] Abrogata dall'art. 44 della
[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della
[3] Modifica la lettera c), comma 1, art. 7 della
[4] Modifica la lettera f), comma 1 , art. 7 della
[5] Sostituisce la lettera h), comma 1, art. 7 della
[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 7 della
[7] Sostituisce il comma 5, art. 10 della
[8] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 11 della
[9] Modifica il comma 4, art. 10 della
[10] Modifica il comma 3, art. 17 della
[11] Modifica il comma 1, art. 15 della
[12] Sostituisce il comma 2, art. 15 della
[13] Modifica la lettera h), comma 3, art. 15 della
[14] Aggiunge la lettera h bis) al comma 3, art. 15 della
[15] Aggiungono i commi 6 bis e 7 bis all'art. 15 della
[16] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 16 della
[17] Modifica il comma 5, art. 19 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 68 della
[19] Modifica il comma 2, art. 29 della
[20] Sostituisce il comma 2, art. 30 della
[21] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 34 della
[22] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 34 della
[23] Aggiunge l'art. 34 bis alla
[24] Modifica il comma 1, art. 30 della
[25] Sostituisce il comma 2 all'art. 30 della
[26] Aggiunge il comma 2 bis all'art 30 della