§ 2.1.204 - L.P. 14 novembre 2006, n. 10.
Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/11/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Assunzioni di personale presso la Provincia.
Art. 2.  Disposizioni per l'assunzione presso gli enti funzionali.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.204 - L.P. 14 novembre 2006, n. 10.

Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali.

(B.U. 28 novembre 2006, n. 48).

 

     Art. 1. Assunzioni di personale presso la Provincia.

     1. Allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, la prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni provinciali, in particolare di quelle attualmente svolte dal personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo determinato disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali, la Provincia può procedere, in deroga all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), all'assunzione di personale a tempo indeterminato per la copertura del numero di posti stabilito con la deliberazione di cui al comma 7 entro il limite massimo del numero dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, esclusi i contratti conclusi per la sostituzione di personale assente. Il numero dei posti non può in ogni caso superare le duecento unità.

     2. Alla copertura del numero di posti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento in favore delle modalità di assunzione di cui alla lettera a), si procede nei seguenti modi:

     a) per la metà dei posti, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici di cui al comma 6 dell'articolo 4 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, o mediante concorsi pubblici indetti ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 7 del 1997; per i fini di questa disposizione le predette graduatorie previste dalla legge provinciale n. 20 del 2005 sono prorogate fino al 31 dicembre 2008;

     b) per i restanti posti si provvede mediante l'assunzione dei vincitori dei concorsi riservati per titoli ed esami disciplinati dai successivi commi; per gli eventuali posti non coperti in tale modo si procede secondo quanto previsto dalla lettera a).

     3. Sono ammessi ai concorsi riservati i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso per la qualifica a concorso previsti dalla normativa vigente, che al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non abbiano in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso o superiore, con gli enti destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali e comunque con gli enti di cui all'articolo 2, e che abbiano positivamente maturato presso la Provincia, con rapporto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal contratto collettivo di cui al comma 1 e costituito in esito a selezione pubblica o ad avviamento dalle liste di collocamento o a trasferimento da altro ente pubblico, almeno 365 giorni di servizio dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore di questa legge, estremi compresi. Tale periodo deve essere stato maturato nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso o superiore. È ammessa l'iscrizione ad una sola procedura concorsuale, salvo il caso in cui il periodo minimo prescritto da questo comma sia maturato interamente in ciascuna delle figure professionali messe a concorso.

     4. I titoli valutabili sono stabiliti con i bandi di concorso nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 7.

     5. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti vigenti, sino alla copertura del posto disposta ai sensi del comma 6.

     6. In sede di assunzione, la determinazione di approvazione del contratto di lavoro indica gli estremi del rispettivo rapporto di lavoro a tempo determinato, considerato ai fini del comma 1, relativamente risolto. Per la durata del contratto collettivo di riferimento, vigente alla data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è fatto divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle oggetto del contratto di lavoro a termine risolto.

     7. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri uniformi per ogni qualifica volti a consentire l'espletamento delle procedure di assunzione di cui alla presente legge e, in particolare, individua i posti per i quali procedere alle assunzioni nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, le modalità e i tempi di assunzione con ricorso alle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici di cui al comma 2, lettera a), le singole procedure concorsuali da indire con la rispettiva indicazione delle qualifiche, delle figure professionali e del numero dei posti, i criteri generali di valutazione del periodo di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi riservati e dei titoli, i criteri applicativi del divieto di cui al comma 6.

     8. La dotazione complessiva del personale provinciale stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 20 del 2005, è incrementata di un numero di posti pari a quello individuato ai sensi del comma 7.

     9. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge, ai fini della riassunzione di personale a termine si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 nonché dall'articolo 37, comma 5, ultimo periodo, della legge provinciale n. 7 del 1997, gli intervalli temporali minimi previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). La presente disposizione non può essere derogata dai contratti collettivi.

     10. Per le procedure concorsuali e selettive indette a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, la tassa di ammissione è rispettivamente stabilita nel massimo di 25 euro e di 5 euro, rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     11. Nell'individuazione del personale provinciale da trasferire per effetto della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o di altre disposizioni di legge che prevedono forme di mobilità del personale provinciale, si procede prioritariamente, nell'ambito della mobilità disposta d'ufficio, nei confronti di quello assunto ai sensi di questa legge.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'assunzione presso gli enti funzionali.

     1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche per le assunzioni di personale presso gli enti funzionali della Provincia nel rispetto di quanto segue:

     a) il numero massimo di posti stabilito dall'articolo 1, comma 1, è pari al 5 per cento della dotazione organica complessiva di ciascun ente riferita al personale del comparto delle autonomie locali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;

     b) per la quota di posti prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), gli enti funzionali possono escutere le graduatorie dei concorsi pubblici ivi contemplati, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 2;

     c) per la quota di posti prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), gli enti funzionali si avvalgono delle graduatorie dei concorsi riservati indetti dalla Provincia; a tale scopo gli enti funzionali comunicano, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 2, i posti che intendono coprire; ai concorsi riservati sono conseguentemente ammessi, in aggiunta ai soggetti contemplati dall'articolo 1, comma 3, e ai soli fini dell'assunzione presso l'ente funzionale di riferimento, coloro che abbiano maturato i relativi requisiti presso l'ente medesimo;

     d) per le qualifiche e figure professionali che non trovino corrispondenza nei concorsi riservati indetti dalla Provincia, gli enti funzionali provvedono Autonomamente.

     2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale emana direttive e criteri per l'attuazione di quanto previsto da quest'articolo.

     3. Le disposizioni dell'articolo 1, delle lettere b), c) e d) del comma 1 e del comma 2 si applicano anche all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, fermo restando che il numero massimo dei posti stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non può superare le trenta unità ed è riferito al solo ruolo amministrativo.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     1. Nel comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'assunzione di personale per il quale è previsto il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il diploma di dottore di ricerca."

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti da questa legge a carico della Provincia si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le spese per il personale.

     2. Agli oneri derivanti da questa legge a carico degli enti funzionali, gli stessi fanno fronte con le rispettive disponibilità di bilancio.