Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.2 norme elettorali |
Data: | 21/11/2002 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia. |
Art. 2. Sussidi per gli elettori residenti all’estero. |
Art. 3. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale. |
Art. 4. Modifiche della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale). |
Art. 5. Oneri finanziari. |
Art. 6. Modifica della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13. (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale). |
Art. 7. Copertura degli oneri. |
Art. 8. Variazioni di bilancio. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 1.2.11 - L.P. 21 novembre 2002, n. 14.
Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.
(B.U. 26 novembre 2002, n. 49).
Art. 1. Disposizioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.
1. La presente legge stabilisce le misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
2. Per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i presidenti di seggio sono scelti nell’ambito dell’albo previsto dall’articolo 44 della
3. La Giunta provinciale promuove specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei presidenti di seggio, assumendone le spese. Ai partecipanti alle predette attività formative è corrisposta, a carico del bilancio provinciale, un’indennità di presenza giornaliera stabilita dalla Giunta provinciale fino ad una misura massima pari al compenso spettante ai presidenti di seggio.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Art. 2. Sussidi per gli elettori residenti all’estero.
1. Ai cittadini residenti all’estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, sono concessi i sussidi previsti dall’articolo 76 della
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni dell’articolo 76 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Art. 3. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale.
1. Per la cura degli adempimenti concernenti l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia è istituito un nuovo servizio provinciale. Con le modalità previste dall’articolo 65 della
2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti provinciali prevede specifiche disposizioni per l’utilizzo del lavoro straordinario e per la mobilità del personale in servizio nonché per l’assunzione a tempo determinato di personale necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali, anche in deroga alla disciplina generale dei predetti istituti.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Art. 4. Modifiche della
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
(Omissis).
2. L'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 5. Oneri finanziari.
1. Per quanto riguarda l’assunzione degli oneri finanziari per l’organizzazione e per lo svolgimento delle elezioni di cui alla presente legge si applica l’articolo 79 della
2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita apposita unità previsionale di base nel bilancio provinciale.
Art. 6. Modifica della
1. Dopo l'articolo 1 della
(Omissis).
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2003 e di 1.450.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le disponibilità previste nei fondi per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.1.110). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 7. Copertura degli oneri.
1. Per il triennio 2002-2004 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 8. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Copertura degli oneri (articolo 7)
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ANNO 2002 |
ANNO 2003 |
ANNO 2004 |
a) ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE art. 1 Oneri per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia |
- |
2.000.000,00 |
- |
art. 2 Sussidi per gli elettori residenti all’estero |
- |
100.000,00 |
500.000,00 |
art. 3 Istituzione di un servizio provinciale |
- |
135.000,00 |
135.000,00 |
Totale oneri da coprire |
- |
2.235.000,00 |
635.000,00 |
b) MEZZI DI COPERTURA |
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Unità di base 95.1.110 - fondo per nuove leggi - spese correnti |
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2.235.000,00 |
635.000,00 |
Totale mezzi di copertura |
- |
2.235.000,00 |
635.000,00 |