§ 1.2.11 - L.P. 21 novembre 2002, n. 14.
Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.2 norme elettorali
Data:21/11/2002
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.
Art. 2.  Sussidi per gli elettori residenti all’estero.
Art. 3.  Disposizioni in materia di organizzazione e di personale.
Art. 4.  Modifiche della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale).
Art. 5.  Oneri finanziari.
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13. (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale).
Art. 7.  Copertura degli oneri.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 1.2.11 - L.P. 21 novembre 2002, n. 14.

Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

(B.U. 26 novembre 2002, n. 49).

 

     Art. 1. Disposizioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

     1. La presente legge stabilisce le misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

     2. Per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i presidenti di seggio sono scelti nell’ambito dell’albo previsto dall’articolo 44 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), nella composizione risultante alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali. A tal fine la Provincia richiede alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l’elenco dei presidenti iscritti all’albo e lo trasmette alla cancelleria della Corte di appello di Trento entro il quarantesimo giorno precedente a quello delle elezioni.

     3. La Giunta provinciale promuove specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei presidenti di seggio, assumendone le spese. Ai partecipanti alle predette attività formative è corrisposta, a carico del bilancio provinciale, un’indennità di presenza giornaliera stabilita dalla Giunta provinciale fino ad una misura massima pari al compenso spettante ai presidenti di seggio.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 2. Sussidi per gli elettori residenti all’estero.

     1. Ai cittadini residenti all’estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, sono concessi i sussidi previsti dall’articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L. I sussidi previsti dal predetto articolo 76, primo comma, lettere da a) a d), sono concessi nella misura doppia rispetto agli importi ivi previsti. In alternativa l’elettore interessato, purché residente in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla Provincia il sussidio per l’utilizzo dell’aereo nella misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni dell’articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituiti gli organi regionali con i corrispondenti organi provinciali.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale.

     1. Per la cura degli adempimenti concernenti l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia è istituito un nuovo servizio provinciale. Con le modalità previste dall’articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), sono definite le competenze del predetto servizio che è comunque attivato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti provinciali prevede specifiche disposizioni per l’utilizzo del lavoro straordinario e per la mobilità del personale in servizio nonché per l’assunzione a tempo determinato di personale necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali, anche in deroga alla disciplina generale dei predetti istituti.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 4. Modifiche della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale).

     1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

     (Omissis).

     2. L'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Oneri finanziari.

     1. Per quanto riguarda l’assunzione degli oneri finanziari per l’organizzazione e per lo svolgimento delle elezioni di cui alla presente legge si applica l’articolo 79 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituita la Regione Trentino-Alto Adige con la Provincia autonoma di Trento.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita apposita unità previsionale di base nel bilancio provinciale.

 

     Art. 6. Modifica della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13. (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale).

     1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2003 e di 1.450.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le disponibilità previste nei fondi per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.1.110). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 7. Copertura degli oneri.

     1. Per il triennio 2002-2004 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Tabella A

Copertura degli oneri (articolo 7)

 

ANNO 2002

ANNO 2003

ANNO 2004

a) ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE art. 1 Oneri per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia

-

2.000.000,00

-

art. 2 Sussidi per gli elettori residenti all’estero

-

100.000,00

500.000,00

art. 3 Istituzione di un servizio provinciale

-

135.000,00

135.000,00

Totale oneri da coprire

-

2.235.000,00

635.000,00

b) MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Unità di base 95.1.110 - fondo per nuove leggi - spese correnti

-

2.235.000,00

635.000,00

Totale mezzi di copertura

-

2.235.000,00

635.000,00