§ 98.1.28343 - D.L. 31 dicembre 1992, n. 513 .
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1992
Numero:513


Sommario
Art. 1.  Prodotti soggetti ad accise - Definizioni
Art. 2.  Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa
Art. 3.  Accertamento, liquidazione e pagamento
Art. 4.  Regime del deposito fiscale
Art. 5.  Abbuoni per perdite e cali
Art. 6.  Circolazione di prodotti soggetti ad accisa
Art. 7.  Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
Art. 8.  Operatore professionale
Art. 9.  Rappresentante fiscale
Art. 10.  Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro
Art. 11.  Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
Art. 12.  Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
Art. 13.  Prodotti muniti di contrassegno fiscale
Art. 14.  Rimborso dell'accisa
Art. 15.  Esenzioni
Art. 16.  Regimi particolari
Art. 17.  Prodotti soggetti ad accise
Art. 18. Fatto generatore dell'accisa      1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche
Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione      1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a [...]
Art. 20. Impieghi agevolati      1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati [...]
Art. 21. Birra      1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius
Art. 22. Vino      1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dal 1° gennaio 1993 si applica l'aliquota zero
Art. 23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra      1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla [...]
Art. 24. Prodotti intermedi      1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito
Art. 25. Alcole etilico      1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius
Art. 26. Esenzioni      1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono
Art. 27. Prodotti soggetti ad accisa      1. Sono considerati tabacchi lavorati
Art. 28. Aliquote      1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1 della legge [...]
Art. 29. Criteri generali      1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di [...]
Art. 30. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio      1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire [...]
Art. 31. Mutua assistenza per recupero crediti      1. Il primo comma dell'art. 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 [...]
Art. 32. Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni      1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti [...]
Art. 33. Disposizioni transitorie      1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al [...]
Art. 34. Adeguamenti alla normativa comunitaria      1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite [...]
Art. 35. Soppressione di imposte      1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, sono soppresse le seguenti imposte
Art. 36. Modificazione di talune aliquote      1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 36) è sostituito dal seguente
Art. 37. Operazioni intracomunitarie      1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si [...]
Art. 38. Acquisti intracomunitari      1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e [...]
Art. 39. Effettuazione dell'acquisto intracomunitario      1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in [...]
Art. 40. Territorialità delle operazioni intracomunitarie      1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai [...]
Art. 41. Cessioni intracomunitarie non imponibili      1. Costituiscono cessioni non imponibili
Art. 42. Acquisti non imponibili o esenti      1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 8, [...]
Art. 43. Base imponibile ed aliquota      1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del [...]
Art. 44. Soggetti passivi      1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti [...]
Art. 45. Detrazione      1. E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi [...]
Art. 46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie      1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del [...]
Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie      1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e di cui all'art. 46, commi 1, secondo periodo, e 5, devono essere [...]
Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale      1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, [...]
Art. 49. Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa      1. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato [...]
Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari      1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza [...]
Art. 51. Disposizioni relative ai produttori agricoli      1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [...]
Art. 52. Cessioni a viaggiatori      1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai [...]
Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi      1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri [...]
Art. 54. Sanzioni      1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'art. 47, nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli [...]
Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri      1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a [...]
Art. 56. Norme applicabili      1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 57. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 58. Operazioni non imponibili      1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche [...]
Art. 59. Rimborsi a soggetti non residenti      1. Le disposizioni dell'art. 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che [...]
Art. 60. Disposizioni transitorie      1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992
Art. 61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA      1. Con effetto dal 1° gennaio 1993, gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 62. Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta      1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 63. Disposizioni relative all'imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici      1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994
Art. 64. Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri      1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ”Coloro che [...]
Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso      1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, lettere a) e c), del [...]
Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative      1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. [...]
Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine      1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), [...]
Art. 68. Entrata in vigore      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28343 - D.L. 31 dicembre 1992, n. 513 [1].

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

(G.U. 31 dicembre 1992, n. 306)

 

Titolo I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI

 

Capo I

 

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

 

     Art. 1. Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

     1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

     2. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

     b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dalla Amministrazione finanziaria;

     c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

     d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

     e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da paesi comunitari, extracomunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

     f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

     3. Ai fini dell'applicazione del Titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'art. 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

 

          Art. 2. Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

     1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

     2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

     a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'art. 5;

     b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

     c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

     3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

 

          Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento

     1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

     2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

     3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. Per il pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano restano in vigore le modalità e i termini vigenti. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa dalle dogane con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

 

          Art. 4. Regime del deposito fiscale

     1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

     2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni sulle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

     3. Il depositario autorizzato è obbligato:

     a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

     b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

     c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

     d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

     4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

     5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

 

          Art. 5. Abbuoni per perdite e cali

     1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

     2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

     3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

     4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

 

          Art. 6. Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

     1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 8.

     2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

     3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

     4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

     5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 14.

     7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 7. Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

     1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

     a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

     b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

     c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

     d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

     e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.

     2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - è tenuto ad informare le competenti autorità del paese di provenienza.

 

          Art. 8. Operatore professionale

     1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

     2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

     3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

     4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

     5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'art. 27, comma 1.

 

          Art. 9. Rappresentante fiscale

     1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

     2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

     a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

     b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

     c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

     3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

 

          Art. 10. Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

     1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

     2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

     3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

     4. Quanto l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.

 

          Art. 11. Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

     1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

     2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

     a) sigarette, 800 pezzi;

     b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;

     c) sigari, 200 pezzi;

     d) tabacco da fumo, 1 Kg;

     e) bevande spiritose, 10 litri;

     f) prodotti intermedi, 20 litri;

     g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

     h) birra, 110 litri.

     3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

 

          Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

     1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

     2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 30 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

 

          Art. 13. Prodotti muniti di contrassegno fiscale

     1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

     2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

     3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.

 

          Art. 14. Rimborso dell'accisa

     1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

     2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'art. 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

 

          Art. 15. Esenzioni

     1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

     a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

     b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

     c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, nonché alle forze armate di cui all'art. 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti;

     d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i medesimi prodotti.

     2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

 

          Art. 16. Regimi particolari

     1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

     2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza dal territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.

     3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

     4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee L 106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

 

Capo II

 

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

 

          Art. 17. Prodotti soggetti ad accise

     1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

     a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35): lire 914.000 per 1000 litri;

     b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33): lire 827.000 per 1000 litri;

     c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

     1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;

     2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;

     d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69):

     1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;

     2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;

     e) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (1):

     1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;

     f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

     1) per autotrazione: lire 477.420 per 1000 kg;

     2) per combustione: lire 245.000 per 1000 kg (2);

     g) gas metano (codice NC 2711 29 00):

     1) per autotrazione: aliquota zero;

     2) per combustione:

     usi civili: lire 258 al mc (3) (4) (5) ;

     usi industriali: lire 20 al mc (6).

     2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

     a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

     b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

     c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

     d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

     e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

     f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

     g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

     h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

     i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

     l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

     m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

     n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

     3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.

     4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

     5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della Nomenclatura Combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

     6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

 

          Art. 18. Fatto generatore dell'accisa

     1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

     a) quando si verificano i casi previsti nell'art. 17, commi 2 e 3;

     b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

     2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa.

     3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione

     1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a “trattamento definito" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

     2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

     3. Non si considera produzione di oli minerali:

     a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

     b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

     c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

 

          Art. 20. Impieghi agevolati

     1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

 

Capo III

 

STRUTTURA E ALIQUOTA DELLE ACCISE SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

 

          Art. 21. Birra

     1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

     2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

 

          Art. 22. Vino

     1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dal 1° gennaio 1993 si applica l'aliquota zero.

     2. Si intendono per:

     a) “vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:

     1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

     2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

     b) “vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

     1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

     2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

     3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

 

          Art. 23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

     1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

     2. Si intendono per:

     a) “altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente art. 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'art. 21, che abbiano:

     1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

     2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

     b) “altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

     1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

     2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

     3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

     3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

 

          Art. 24. Prodotti intermedi

     1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

     2. Si intendono per “prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, è considerata “prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

 

          Art. 25. Alcole etilico

     1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

     2. Per alcole etilico si intendono:

     a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

     b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

     c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

     3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

 

          Art. 26. Esenzioni

     1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

     a) denaturati con denaturante generale dello Stato e destinati alla minuta vendita;

     b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

     c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

     d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;

     e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

     f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

     g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

     h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

     i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

     2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al consumo umano.

 

Capo IV

 

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI.

 

          Art. 27. Prodotti soggetti ad accisa

     1. Sono considerati tabacchi lavorati:

     a) i sigari e i sigaretti;

     b) le sigarette;

     c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo.

     2. All'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     “c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo";

     b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".

     3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole “per i generi importati" sono sostituite dalle parole “per i generi di provenienza comunitaria o importati dai paesi terzi".

     4. Ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio per i monopoli fiscali, il lotto e le lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati introdotti nei depositi fiscali di cui al presente comma sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

     5. Presso il Ministero delle finanze è istituito il “Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie", per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, nonché di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 1993, si provvede, in deroga all'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

     6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

 

          Art. 28. Aliquote

     1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1993, come segue:

     a) sigarette 56 per cento;

     b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;

     c) sigari e sigaretti altri 46 per cento;

     d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento;

     e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

     f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

     2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), è elevata, a decorrere dal 1° maggio 1993, al 57 per cento.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

     a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

     b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

     c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

     d) prodotti riutilizzati dal produttore.

 

Capo V

 

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

 

          Art. 29. Criteri generali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti a tale data e con le seguenti modalità:

     a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

     b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

     1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

     2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

     c) l'immissione al consumo si verifica:

     1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

     2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

     3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

     d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

     e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

     3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

     4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

     5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1985, n. 825, e successive modificazioni.

     7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

 

          Art. 30. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

     1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

     2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

     3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'art. 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

     4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e nei consumi di cui all'art. 18, comma 2.

     5. Gli oli lubrificanti ottenuti attraverso la rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione. Gli oli usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione.

     6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, gli oli minerali greggi, (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

     7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

     8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 31. Mutua assistenza per recupero crediti

     1. Il primo comma dell'art. 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi:

     a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

     b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;

     c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'art. 128, lettera b), dell'atto di adesione;

     d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

     e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.".

 

          Art. 32. Compiti degli uffici tecnici di finanza Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

     1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

     2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

     3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente decreto si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire 3 milioni.

     4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati anche dalla Guardia di finanza.

 

          Art. 33. Disposizioni transitorie

     1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

     2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro sessanta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

     3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

     4. L'aliquota ridotta d'imposta, prevista dal n. 6 della tabella A allegata al presente decreto, è dovuta anche sulle giacenze di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo esistenti, alla data di applicazione della predetta aliquota, presso i depositi all'ingrosso ed i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di tali prodotti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'art. 10 della medesima legge, sostituito con l'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

     5. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 17, comma 7, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

     6. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'art. 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

     7. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente Titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 34. Adeguamenti alla normativa comunitaria

     1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 35. Soppressione di imposte

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, sono soppresse le seguenti imposte:

     a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

     b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

     c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

     d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

     e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

     f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

     g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

     h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

     i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

     2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1 luglio 1996.

     3. Sulle giacenze di zucchero detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 10 tonnellate, dagli esercenti magazzini commerciali è dovuto il rimborso dell'imposta assolta; i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro il 1° febbraio 1993, con copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata.

     4. Sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso magazzini o esercizi di vendita, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta, nella misura che risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. I soggetti interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro il 1 febbraio 1993, elencando per ciascuna categoria, marca e tipo di prodotto, le bollette d'importazione o le fatture d'acquisto, non anteriori, in entrambi i casi, al 1\° gennaio 1991. Per ciascuna categoria, marca e tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Nell'istanza deve essere dichiarato anche il valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992; non viene presa in considerazione, ai fini del rimborso, la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore.

     5. Per il rimborso previsto dai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni dell'art. 14; in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli corrisposti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

     6. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

     7. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreto del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 15 marzo 1993, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

 

Capo I

 

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

 

          Art. 36. Modificazione di talune aliquote

     1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 36) è sostituito dal seguente:

     “36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".

     2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

     “24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al n. 21), nonché quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

     “39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);".

     3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

     a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

     b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti:

     “24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C, sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

     123) spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante";

     c) sono aggiunti i seguenti numeri:

     “127-bis) somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato internazionale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg;

     127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

     127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

     127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

     127-sexies) beni forniti relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);

     127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);

     127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula dei contratti di locazione immobiliare di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti o non associati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.".

     4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

     a) per le cessioni e le importazioni di:

     1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

     2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 -ex 22.05);

     3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

     4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. 22.07);

     5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

     6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

     7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

     8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

     9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

     10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.02-A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14-B);

     11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

     12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

     13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

     15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

     16) bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

     b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

     1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

     2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

     3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;

     4) prestazioni di trasporto aereo di persone.

     5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     7. Al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole “ed al 27,55 per cento quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole “per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento".

 

Capo II

 

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

          Art. 37. Operazioni intracomunitarie

     1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

          Art. 38. Acquisti intracomunitari

     1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

     2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

     3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

     a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

     b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

     c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

     d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

     e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese o arti e professioni.

     4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

     5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

     a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della temporanea importazione in esenzione dei dazi doganali;

     b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

     c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

     d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

     6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

     7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

     8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

          Art. 39. Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

     1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

     2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

 

          Art. 40. Territorialità delle operazioni intracomunitarie

     1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

     2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

     3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

     4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

     a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

     5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

     6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

     7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri.

     8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

     9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 nonché le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

 

          Art. 41. Cessioni intracomunitarie non imponibili

     1. Costituiscono cessioni non imponibili:

     a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

     b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

     c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

     2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

     a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti ivi soggetti passivi di imposta, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso dai committenti o da terzi per loro conto;

     b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

     c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

     3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione dei dazi doganali.

     4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizio indicate nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

 

          Art. 42. Acquisti non imponibili o esenti

     1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto.

     2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

 

          Art. 43. Base imponibile ed aliquota

     1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

     2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

     3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

     4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 44. Soggetti passivi

     1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

     a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38 dal cessionario designato;

     b) per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

     3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 45. Detrazione

     1. E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa o di arti e professioni.

 

          Art. 46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

     1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

     2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

     3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

     4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di impresa o di arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

     5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), o committente delle prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve, entro il quindicesimo giorno successivo, emettere, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

 

          Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie

     1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e di cui all'art. 46, commi 1, secondo periodo, e 5, devono essere annotate, previa integrazione a norma dell'art. 46, comma 1, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della loro numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'art. 23 dello stesso decreto.

     2. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

     3. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

 

          Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

     1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

     2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'art. 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto art. 28.

 

          Art. 49. Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

     1. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

     3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

 

          Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

     1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

     2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese o arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

     3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese o arti e professioni.

     4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio, al superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, attribuisce il numero di partita IVA.

     5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'art. 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'art. 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 455 del 1992, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

     7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

 

          Art. 51. Disposizioni relative ai produttori agricoli

     1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 2, e dell'art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

     2. Per le cessioni di cui all'art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera a) dal comma 1 dell'art. 41, dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art. 34, come modificato dall'art. 66, comma 6, del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'art. 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

 

          Art. 52. Cessioni a viaggiatori

     1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti ai limiti quantitativi.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

     1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

     3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

 

          Art. 54. Sanzioni

     1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'art. 47, nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'art. 47, comma 2.

     2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

     3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

     4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

     5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

     6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 47, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.

     8. Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

 

          Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

     1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

 

          Art. 56. Norme applicabili

     1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Capo III

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

          Art. 57. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     A) nell'art. 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: “Agli effetti del presente decreto:

     a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

     b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

     1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

     2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

     4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

     c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

     Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";

     B) nell'art. 8, primo comma, lettere a) e b), le parole “all'estero o comunque “fuori dal territorio doganale" sono sostituite dalle parole fuori del territorio della Comunità economica europea";

     C) nell'art. 8, primo comma, lettera b), le parole nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea";

     D) nell'art. 8, dopo il primo comma, è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";

     E) nell'art. 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992";

     F) l'art. 38-quater è sostituito dal seguente:

     “Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri). -- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'art. 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

     2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'art. 25.";

     G) l'art. 67 è sostituito dal seguente:

     “Art. 67 (Importazioni). -- 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'art. 7, primo comma, lettera b):

     a) le operazioni di immissione in libera pratica;

     b) le operazioni di perfezionamento attivo secondo le disposizioni della Comunità economica europea;

     c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, indicati con decreto del Ministro delle finanze in ottemperanza a disposizioni della Comunità economica europea.

     2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima";

     H) nell'art. 68 la lettera e) è soppressa;

     I) nell'art. 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione";

     L) nell'art. 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole “o dell'importatore" sono aggiunte le parole “ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole “o importatori" sono aggiunte le parole “ovvero agli acquirenti intracomunitari";

     M) nell'art. 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole o l'acquisto intracomunitario".

 

          Art. 58. Operazioni non imponibili

     1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari e commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

 

          Art. 59. Rimborsi a soggetti non residenti

     1. Le disposizioni dell'art. 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

 

          Art. 60. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

     2. In deroga al comma 1 e all'art. 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nella Comunità dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

     3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data.

     4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

     a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

     b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati;

     c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

     5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'art. 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'art. 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

     6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'art. 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'art. 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

 

Capo I

 

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

 

          Art. 61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1993, gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Art.

Indicazioni degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in lire

Note

4

1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

 

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).

a) atto costitutivo

500.000

2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciale i cui beni immobili sono destinati allo svol- gimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile

250.000

 

 

2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)

250.000

 

 

88

1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):

 

 

a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni:

 

1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.

 

- tassa per l'attribuzione e annuale

250.000

2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

 

b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):

 

 

 

- tassa per l'attribuzione e annuale

100.000

 

 

 

 

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

 

 

 

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

 

     2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'art. 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

 

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 62. Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

     1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 8, le parole: 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio 1994";

     b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";

     c) nel comma 13-bis, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole “di cui alle lettere a) e b) del comma 1", sono aggiunte le seguenti: “ovvero al comma 20";

     d) il comma 23 è sostituito dal seguente: “23. Se in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonché le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";

     e) nel comma 27, le parole 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio 1994".

     2. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi nominativi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.".

     4. Nell'art. 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno".

     5. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1992 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1993.

     6. All'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ”Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";

     b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: “I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".

     7. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

     8. All'onere derivante dal comma 7, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Le disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

     10. Il comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è soppresso.

     11. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'art. 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'art. 120 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     12. Per l'anno 1993 ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

     13. Il termine previsto dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 63. Disposizioni relative all'imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici

     1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

     2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

     3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che scade il 31 dicembre 1992, è prorogato al 31 gennaio 1993.

     4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993; si applicano le procedure richiamate nell'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

     5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Non sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia, l'imposta non è in ogni caso dovuta se il suo importo non supera lire 5.000.";

     b) all'art.7, comma 1, le parole da “nel termine fino a comma 2" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale è dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilità di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.".

     6. Le denunce di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 5 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.

 

          Art. 64. Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

     1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ”Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.".

     2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: “in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione" sono sostituite dalle parole: “in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata".

 

          Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

     1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'art. 53, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 4, del presente decreto.

     2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

     a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

     1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;

     2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;

     3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

     4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

     b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

     1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;

     2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;

     3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

     c) motocicli:

     1) da 11 a 13 cavalli fiscali lire 1.000.000;

     2) oltre 13 cavalli fiscali lire 1.500.000.

     3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

     4. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

 

          Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative

     1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

     2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per la durata della concessione affidata a detta società.

     3. L'imposta fissa di registro di cui all'art. 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonché l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

     4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonché l'art. 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data.

     5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché l'art. 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 33 è sostituito dal seguente:

     “Art. 33. -- 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

     a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

     b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

     2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

     3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";

     b) nell'art. 34, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ” I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi di ciascuna delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture."; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.";

     c) nell'art. 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3.".

     7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

     8. La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

     9. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

     10. Il maggior gettito derivante dalle modificazioni alle agevolazioni fiscali previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

          Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

     1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), introdotta dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

     “c-ter le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".

     2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'art. 41, lettera b-bis), introdotta dall'art. 2, comma 1 del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'art. 81, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

     3. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

     4. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

     5. Le modificazioni introdotte all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 68. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A

     IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA,

     SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impiego

Agevolazione

1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento

esenzione

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto (1)

esenzione

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (1)

esenzione

4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa

16% aliquota normale

5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci

30% aliquota normale

6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce.L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

20% aliquota normale

A decorrere dal 1° luglio 1993, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati alla estensione e alla qualità dei terreni coltivati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

 

7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

esenzione

8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

esenzione

9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

30% aliquota normale

10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione

30% aliquota normale

11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi

esenzione

12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1.

 

- metano

esenzione

- gasolio

L. 23.800 per 1.000 l

- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

L. 28.400 per 1.000 kg

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio e per l'olio combustibile sono le seguenti:

 

- gasolio

L. 840 per 1.000 l

- olio combustibile

L. 1.000 per 1.000 kg

L'agevolazione è accordata nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

 

13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.

 

L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:

 

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

 

c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno

30% aliquota normale

14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto

30% aliquota normale

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.

 

(1) Per “aviazione privata da diporto” e per “imbarcazioni private da diporto” si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o della prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

 


[1]   Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 29 ottobre 1993, n. 427, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.