Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 02/06/1989 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. 1. Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.5.4 - D.L. 2 giugno 1989, n. 212 [1] .
Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
(G.U. 3 giugno 1989, n. 128)
1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonché nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonché per gli errori materiali eventualmente commessi. Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del
1. Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del
1 bis. All'art. 67 del
a) al comma 8-bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: "non adibiti ad uso pubblico";
b) al comma 10, dopo le parole: "2.500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti (Omissis) [3].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla