Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/08/1982 |
Numero: | 516 |
Sommario |
Art. 1. È convertito in legge il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la [...] |
Art. 2. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'art. 7 del decreto del [...] |
Art. 3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino [...] |
§ 98.1.27827 - Legge 7 agosto 1982, n. 516.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari
(G.U. 7 agosto 1982, n. 216, S.O.)
È convertito in legge il
All'art. 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, nè delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purchè i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito".
All'art. 4:
nel primo comma:
all'alinea, le parole: "E' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire";
nel numero 4), è soppressa la parola: "fraudolentemente";
il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono";
nel numero 7), le parole: "occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi" sono sostituite dalle parole: "dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni".
L'art. 5 è soppresso.
All'art. 6:
il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni";
i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa";
è aggiunto il seguente comma:
"In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'art. 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta".
All'art. 7:
nel primo comma, sono soppresse le parole: "e la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale";
nel secondo comma, dopo le parole: "La condanna all'arresto importa inoltre", sono aggiunte le parole: "la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale", e sono soppresse le parole: "e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5) dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre".
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Il reato previsto nel primo comma dell'art. 1 si prescrive in sette anni. Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette violazioni".
All'art. 12, nel secondo comma, le parole: "possono procedere" sono sostituite dalle parole: "procedono", e le parole: "ad accertamenti ed" sono sostituite dalle seguenti: "ad accertamenti e possono".
All'art. 13, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta, a far data dal 1° gennaio 1983".
All'art. 14:
nel primo comma, le parole: "è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982";
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
nel terzo comma, dopo le parole: "modelli approvati", sono aggiunte le parole: "entro e non oltre il 30 settembre 1982", ed è aggiunto il seguente periodo: "Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'art. 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 del
All'art. 15:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'art. 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonchè altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'art. 5 del
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60%; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni".
L'art. 16 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente.
Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento".
L'art. 17 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa".
All'art. 18, nel secondo periodo, le parole: "supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente" sono sostituite dalle parole: "non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente".
All'art. 19:
nel primo comma, le parole: "al 1° gennaio 1982" sono sostituite dalle parole: "al 1° agosto 1982";
nel secondo comma, secondo periodo, le parole: "del trenta per cento" sono sostituite dalle parole: "del venticinque per cento";
al terzo comma, le parole: "le persone fisiche sono ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "i contribuenti sono ammessi", e le parole: "elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le società di persone e soggetti assimilati l'importo è elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo è stabilito in lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma";
al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del
Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma".
L'art. 20 è sostituito dal seguente:
"Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.
I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.
Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'art. 36-bis del
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del
Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del
L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Con il decreto di cui al terzo comma dell'art. 14 ed al terzo comma dell'art. 25 sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute".
L'art. 21 è sostituito dal seguente:
"Gli importi di cui al primo comma dell'art. 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al
Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
All'art. 24, nel primo comma, dopo le parole: "su richiesta del contribuente", sono aggiunte le seguenti: "o del sostituto d'imposta".
All'art. 25:
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'art. 37, primo e quarto comma, e dell'art. 40, secondo comma, del
All'art. 26 il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non è inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio".
All'art. 28:
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta è determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica nè per l'anno 1981 nè, ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E, comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta, e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma".
All'art. 30:
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dai 10 al 30 novembre 1982";
nel settimo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonchè per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze è autorizzato a procedere, ¦ in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'art. 14 della
All'art. 31:
nel secondo comma, le parole: "Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data" sono sostituite dalle parole: "Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione".
All'art. 32:
il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'art. 36-bis del
In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo";
nel secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, sospesi fino al 30 novembre 1982 i termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data";
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del
L'art. 33 è sostituito dal seguente:
"Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'art. 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'art. 50 del
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, sia presentata istanza di definizione o dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della pendenza o situazione.
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizione automatica, se:
la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'art. 19 del decreto—
la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta del valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 28 del decreto—
Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'art. 92 del
Il Presidente della Repubblica è, inoltre, delegato a concedere amnistia alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del Codice penale, nonché dell'art. 2621 del Codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non comunica al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari ai sensi del terzo comma dell'art. 2, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.