Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/07/1989 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i [...] |
Art. 2. (Omissis) |
§ 98.1.26580 - Legge 28 luglio 1989, n. 267.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'art. 26, comma ottavo, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154
(G.U. 2 agosto 1989, n. 179)
Il
(Omissis) [1]
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, al comma 1, le parole da “successivamente alle predette scadenze” fino a: “per i tardivi versamenti” sono sostituite dalle seguenti: entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonchè per gli errori materiali eventualmente commessi”.
All'articolo 2 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. All'articolo 67 del
a) al comma 8-bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: “non adibiti ad uso pubblico”;
b) al comma 10, dopo le parole: ”2.500 centimetri cubici” sono inserite le seguenti: “non adibiti ad uso pubblico”.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 del