§ 98.1.26580 - Legge 28 luglio 1989, n. 267.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1989
Numero:267


Sommario
Art. 1.      Il decreto legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i [...]
Art. 2.      (Omissis)


§ 98.1.26580 - Legge 28 luglio 1989, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'art. 26, comma ottavo, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

(G.U. 2 agosto 1989, n. 179)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'art. 26, comma 8, del decreto–legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [1]

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212

     All'articolo 1, al comma 1, le parole da “successivamente alle predette scadenze” fino a: “per i tardivi versamenti” sono sostituite dalle seguenti: entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonchè per gli errori materiali eventualmente commessi”.

     All'articolo 2 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8-bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: “non adibiti ad uso pubblico”;

     b) al comma 10, dopo le parole: ”2.500 centimetri cubici” sono inserite le seguenti: “non adibiti ad uso pubblico”.


[1]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503.