Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 31/05/1990 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione [...] |
Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 |
Art. 3. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. [...] |
Art. 4. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'art. 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione [...] |
Art. 5. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'art. [...] |
Art. 6. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. [...] |
Art. 7. 1. Il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato |
Art. 8. 1. Il termine previsto, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, [...] |
Art. 9. 1. All'art. 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: "Fino alla data del 31 dicembre [...] |
Art. 10. 1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato [...] |
Art. 11. 1. I termini di cui all'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono [...] |
Art. 12. 1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e [...] |
Art. 13. 1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui [...] |
Art. 14. 1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è [...] |
Art. 15. 1. All'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non [...] |
Art. 16. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento [...] |
Art. 17. 1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorchè scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto [...] |
Art. 18. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio [...] |
Art. 19. 1. L'art. 3 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente |
Art. 20. 1. L'art. 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente |
Art. 21. 1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da [...] |
Art. 22. 1. L'art. 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente |
Art. 23. 1. Il termine di cui all'art. 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del [...] |
Art. 24. 1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante [...] |
Art. 25. 1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre [...] |
Art. 26. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 |
Art. 27. 1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'art. 3 della legge 18 giugno 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del [...] |
Art. 28. 1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1990 |
Art. 29. 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990 |
§ 38.4.41 - L. 31 maggio 1990, n. 128.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 4 giugno 1990, n. 128).
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'art. 13, comma 1, della
1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 [1] il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'art. 13, comma 1, della
2. Fino al 31 dicembre 1992 [2] le modalità di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.
3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del
1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 3, comma 2, del
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'art. 1, comma 3, della
1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 21, comma 3, della
2. Al personale convenzionato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della
1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 4, comma 1, del
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE
1. Il quarto comma dell'art. 6 del
1. Il termine previsto, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, del
1. All'art. 18, quarto comma, della
2. Il sesto comma dell'art. 18 della
1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'art. 46 della
1. I termini di cui all'art. 25 della
1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della
1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'art. 17 della
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.
1. Il termine di efficacia della
1. All'art. 1, comma 1, della
1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'art. 1 del
1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorchè scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della
Capo III
SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 2, comma 1, della
1. L'art. 3 della
"Art. 3. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
1. L'art. 4 della
"Art. 4. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.
2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.
3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della
1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'art. 5 della
1. L'art. 6 della
"Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della
2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, terzo comma, della
Capo IV
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DISPOSIZIONI VARIE
1. Il termine di cui all'art. 16, comma 1, della
2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 24.100.000.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del
1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'art. 37 del
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 [7] il termine del 31 dicembre 1989 indicato all'art. 9, comma 1, del
1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'art. 3 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'art. 116 del
2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987 [9] .
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Termine differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della
[2] Termine differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della
[3] Per un differimento del termine del 30 giugno 1990 vedi l'art. 22 del
[4] Termine differito al 31 dicembre 1991 dall' art. 3 della
[5] Termine prorogato al 31 dicembre 1999, con effetto dal 20 aprile 1995, dall' art. 2 del
[6] Termine prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 5 della
[7] Termine differito al 31 dicembre1991 dall' art. 12 della
[8] Termine differito al 31 dicembre 1991 dall' art. 13 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 1996, n. 117, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".