Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/11/1992 |
Numero: | 455 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito [...] |
Art. 2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi [...] |
Art. 3. 1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, [...] |
Art. 4. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 5. 1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 [...] |
Art. 6. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, [...] |
Art. 7. 1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti [...] |
Art. 8. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi [...] |
Art. 9. 1. Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Le persone [...] |
Art. 10. 1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, [...] |
Art. 11. 1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare [...] |
Art. 12. 1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo [...] |
Art. 13. 1. All'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 14. 1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'art. 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. [...] |
Art. 15. 1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente” Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, [...] |
Art. 16. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28331 - D.L. 24 novembre 1992, n. 455 [1].
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie
(G.U. 24 novembre 1992, n. 277)
1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della
4. All'art. 7 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.
3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonchè le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A e B e dei volumi per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria C e D.
1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della
2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.
4. Le istanze di cui all'art. 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'art. 54 della citata
5. Le istanze previste dall'art. 64, commi 1 e 2, della citata
6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'art. 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata
7. La dichiarazione di opzione di cui all'art. 58, comma 2, della citata
8. All'art. 17, comma 7, della citata
9. Le disposizioni dell'art. 29, comma 1, della citata
10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del
1. Alla
a) nell'art. 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: , e successive modificazioni." il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) nell'art. 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del
c) nell'art. 34:
1) al comma 1, le parole: anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: “anteriormente al 1 ottobre 1991";
2) il comma 4 è soppresso;
d) nell'art. 36, comma 1, le parole da: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: “fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del
e) nell'art. 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del
f) nell'art. 44:
1) al comma 1, dopo le parole: “60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: “dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: “ai sensi dell'art. 54" sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 54 e 55";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
g) nell'art. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del
h) nell'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
i) nell'art. 53:
1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";
3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
“12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
“12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.";
l) nell'art. 55, comma 8, le parole: “30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1993";
m) nell'art. 57:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: l'accertamento e";
2) al comma 3, le parole: “di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
3) al comma 4, le parole: “1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: ” 30 novembre 1991";
n) nell'art. 59:
1) al comma 1, le parole: “articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole:” articoli 34, 36 e 44";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";
o) nell'art. 63, comma 9, le parole: “1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: “30 novembre 1991".
2. All'art. 33, comma 1, del
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della
4. L'art. 19 del
5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della
6. All'art. 16, comma 2, primo periodo, della
7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del
8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'art. 78, comma 13, della
1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del
2. Al fine dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, della citata
3. Ai fini dell'art. 55, comma 2, secondo periodo, della citata
4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'art. 58, comma 2, della citata
5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'art. 46 del
6. Dopo l'art. 62 della citata
Art. 62-bis -- 1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 92 del
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.".
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonchè le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.
4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'art. 45, terzo comma, del
1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del
a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;
d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti; nonchè per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al
e) l'informatizzazione degli uffici centrali. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: “Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Fondo per i progetti finalizzati di cui all'art. 26 della
1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore a 5 milioni di litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, della
6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.
1. Il primo comma dell'art. 9 del
2. Il n. 3) del primo comma dell'art. 8 del
“3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c);".
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonchè la causale del versamento e l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis del
6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.
7. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 novembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.500 miliardi per il 1992, in lire 292,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1992, lire 256 miliardi per il 1993 e lire 512 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento e, quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e lire 73 miliardi per il 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 10si applicano alla estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè alla estinzione dei decreti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo della emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per il 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e, quanto a lire 120 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'art. 25 del
3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonchè nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del
4. Al
a) all'art. 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.";
b) all'art. 78 le parole: “il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: “il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'art. 51, comma primo, del
5. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del
1. All'art. 61 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.";
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.";
c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “e degli interessi"; le parole: “tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo".
2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera b), del
3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'art. 61, comma 8, del
2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera d), del
3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonchè le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.
4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.
5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'art. 72 del
6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione Sicilia.
1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente” Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della
2. L'ente “Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della