Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.5 musica |
Data: | 10/05/1983 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari. |
Art. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite [...] |
Art. 3. Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente art. 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate: |
Art. 4. All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, [...] |
§ 88.5.18 - Legge 10 maggio 1983, n. 182.
Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.
(G.U. 17 maggio 1983, n. 133)
In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Lo stanziamento previsto dall'art. 2, primo comma, lettera a), della
In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 8.500 milioni per il 1983 e di lire 8.900 milioni per gli esercizi successivi, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di attività musicali all'estero, nonchè a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia con particolare riguardo per quelle, anche ordinarie, all'aperto che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico.
Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, quarto alinea, della
Lo stanziamento di cui all'art. 1 della
All'Istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sensi della
Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con
Il fondo di intervento di cui all'art. 2 della
Il fondo particolare di cui all'art. 28 della
Il fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
Il fondo speciale di cui all'art. 45 della
lire 500 milioni per le finalità previste dal primo comma, lettera g), n. 2;
lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera m);
lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'art. 1, undicesimo comma, della
lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'art. 1, terzo comma, della
All'art. 45, primo comma, della
"b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale".
Lo stanziamento di cui all'art. 12, ultimo comma, della
Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.
All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:
a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;
b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.
Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera b), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.
Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della
All'art. 44, quinto comma, della
All'art. 44 della
"Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente".
Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
All'art. 2 della
A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione.
Il fondo è così ripartito:
a) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;
b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalità di intervento a favore delle attività dello spettacolo all'estero, nonchè di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attività dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'art. 1, terzo comma, della
[Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 41 della
E' istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.
Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente art. 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate:
a) quanto a lire 181 miliardi per il 1983 e lire 195 miliardi per il 1984 sulla base della media aritmetica fra la percentuale di suddivisione già riconosciuta per l'assegnazione della quota di lire 86.500 milioni di cui all'art. 2 della
b) quanto a lire 5 miliardi sulla base delle percentuali derivanti dalle differenze positive fra le percentuali già riconosciute agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate per l'anno 1982 in applicazione dell'art. 2 della
I contributi da erogare a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono liquidati con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze esistenti nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; tali somme saranno accantonate, con effetto liberatorio per gli enti, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'art. 39, quarto comma, della
L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata non dovrà essere superiore, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettivamente al 13 e al 10 per cento del costo del personale medesimo accertato nell'anno precedente, nel rispetto della normativa di cui all'art. 3 della
Parimenti, non dovranno essere superiori al 13 e al 10 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario precedente, gli aumenti complessivi delle spese per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonchè dei concerti da realizzare negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbita nel 1984.
Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'art. 40, primo comma, della
I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 1983-84, in pareggio con esclusione degli oneri finanziari derivanti dai deficit di cui al successivo decimo comma. L'eventuale deficit di gestione di esercizio accertato al 31 dicembre 1983 dovrà essere ripianato a carico del bilancio 1984. Gli enti dovranno a tal fine deliberare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1984.
Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1985 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo [2] .
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'art. 17 della
Quanto previsto dall'art. 4, primo comma, della
Lo stanziamento di cui al precedente art. 2, secondo comma, lettera b), è utilizzato per il sostegno di:
iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;
iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;
iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.
Le somme non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sul fondo di cui al precedente art. 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative cinematografiche e teatrali all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti per il sostegno delle attività in Italia di cui al precedente art. 1, quinto comma, e - limitatamente alle attività di cui all'art. 45, primo comma, punti b) e c), della
Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della
Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.
All'art. 25 della
"L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Il divieto, di cui all'art. 25, secondo comma, della
All'art. 43 della
"Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'art. 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della presente legge".
A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'art. 19, primo comma, della
Il fondo di cui alla
All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'art. 3, tredicesimo comma, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 9 del
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della