Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 19/11/2021 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 86.5.523 - L. 19 novembre 2021, n. 165.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
(G.U. 20 novembre 2021, n. 277)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso art. 9-quinquies:
al comma 1, le parole: «Commissione nazionale per la società e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa»;
al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino»;
al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «tali controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4»;
al quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» sono inserire le seguenti: «, le province autonome»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;
al comma 7, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
al comma 8, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500»;
al comma 13, le parole: «al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso art. 9-sexies:
al comma 1, la parola: «militari,» è sostituita dalle seguenti: «militari nonchè»;
al comma 2, le parole: «alla carenza» sono sostituite dalle seguenti: «al mancato possesso» e le parole: «e non sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, le parole: «commi 1 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 6», le parole: «commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai giudici popolari»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «I responsabili» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto»;
al secondo periodo, le parole: «comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso art. 9-septies:
al comma 2, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in qualità di discenti,»;
al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino»;
al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni»;
al comma 5, le parole: «al comma 1, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 definiscono», le parole: «tali controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;
al comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza ingiustificata» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
al comma 7, le parole: «, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso»;
al comma 8, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
al comma 9, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). - 1. Dopo l'articolo 9-octies del
«Art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
Art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale). - 1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario). - 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del
All'articolo 4:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «prezzo calmierato,» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo calmierato» e le parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»;
al comma 2:
al capoverso 9-quater, le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del
al capoverso 9-quinquies, le parole: «del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater» sono sostituite dalle seguenti: «del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater»;
al comma 3, le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: «guarigione» sono inserite le seguenti: «da COVID-19»;
alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «alla lettera c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19,» e le parole: «al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale" di cui all'articolo 217 del
All'articolo 7:
al comma 2, le parole: «pari a 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti). - 1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».