Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 11/01/2023 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 86.2.811 - D.L. 11 gennaio 2023, n. 4. [1]
Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
(G.U. 11 gennaio 2023, n. 8)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto, in particolare, l'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla materia in esame, in considerazione del copioso contenzioso attivato dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, attesa la straordinarietà del provvedimento di ripiano che individua un ripiano riferito a più annualità;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fissare, in via omogenea sull'intero territorio nazionale, il termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate, individuandolo nel 30 aprile 2023, in luogo del termine previsto dalla attuale normativa, in quanto variabile sul territorio nazionale, poichè decorrente dalla pubblicazione dei diversi provvedimenti regionali e provinciali contemplati dal menzionato articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato
Considerato che, in coerenza con la relativa norma, per gli equilibri dei servizi sanitari regionali per l'anno 2022, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 174, della
Vista altresì la necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifica all'articolo 9-ter del
1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della