§ 39.1.100 - D.L. 5 marzo 2021, n. 25.
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:05/03/2021
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021
Art. 1 bis.  (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021).
Art. 2.  Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti
Art. 3.  Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio
Art. 3 bis.  (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali).
Art. 3 ter.  (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato).
Art. 3 quater.  (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 39.1.100 - D.L. 5 marzo 2021, n. 25. [1]

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021 [2].

(G.U. 8 marzo 2021, n. 57)

 

Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021

     1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:

     a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

     b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):

     1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

     2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;

     3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;

     4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.

     2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria [3].

     2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi" [4].

 

     Art. 1 bis. (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021). [5]

     1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 2. Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti [6]

     1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

     1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla [7].

     1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto [8].

 

     Art. 3. Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio

     1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

     2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

 

     Art. 3 bis. (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali). [9]

     1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali degli anni 2021 e 2022, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

     Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato). [10]

     1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

     Art. 3 quater. (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). [11]

     1. Per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.

     2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

     3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonchè alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

     4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

     Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

     Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

     Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ed in particolare l'articolo 1, comma 4-terdecies;

     Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'articolo 31-quater;

     Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, ed in particolare l'articolo 8;

     Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

     Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ed in particolare l'articolo 4;

     Considerata pertanto la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste per l'anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;

     Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021

     1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:

     a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

     b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):

     1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

     2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;

     3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;

     4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.

     2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

 

     Art. 2. Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021

     1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

 

     Art. 3. Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio

     1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

     2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 maggio 2021, n. 58.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 18 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.