§ 86.5.467 - L. 6 maggio 2021, n. 61.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:06/05/2021
Numero:61


Sommario
Art. 1. 


§ 86.5.467 - L. 6 maggio 2021, n. 61.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

(G.U. 12 maggio 2021, n. 112)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30

 

     All'articolo 1:

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

     7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 7-bis del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

     7-quater. È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale "Mater Olbia" i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     7-quinquies. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonchè al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di visite alle persone detenute). - 1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente,» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici,», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma l del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

     1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «e, nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

     al comma 4, dopo le parole: «articoli 32 e 33 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», le parole: «, e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

     al comma 6:

     al primo periodo, le parole: «gestione separata INPS,» sono sostituite dalle seguenti: «Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,», dopo le parole: «soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «e della polizia locale», le parole: «appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari» e le parole: «possono scegliere» sono sostituite dalle seguenti: «possono chiedere»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «per la comprovata iscrizione» sono inserite le seguenti: «dei figli»;

     al quinto periodo, dopo le parole: «comma 355,» è inserita la seguente: «della»;

     al sesto periodo, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

     al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «282,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «299,3 milioni»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «al monitoraggio del» sono inserite le seguenti: «rispetto del»;

     al quinto periodo, le parole: «che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "pubblici e" e dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104," sono inserite le seguenti: "o figli con bisogni educativi speciali (BES),"»;

     al comma 10, le parole: «commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2, 3»;

     al comma 11, le parole: «293 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,5 milioni»;

     alla rubrica, la parola: «Congedi» è sostituita dalle seguenti: «Lavoro agile, congedi».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «293,14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,64 milioni» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

     alla lettera a), le parole: «e fabbisogno di» sono sostituite dalle seguenti: «e fabbisogno, a»;

     alla lettera b), le parole: «fabbisogno, mediante utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

     al comma 4, dopo le parole: «dal presente» è inserita la seguente: «decreto».