Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 02/12/2019 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 93.10.223 - D.L. 2 dicembre 2019, n. 137. [1]
Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
(G.U. 2 dicembre 2019, n. 282)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 16 dicembre 2021. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società [3].
3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del
4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del
5. All'articolo 37, comma 4, del
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 45 del
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.