Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.3 garanzie |
Data: | 10/06/1982 |
Numero: | 348 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 68.3.5 - Legge 10 giugno 1982, n. 348.
Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.
(G.U. 14 giugno 1982, n. 161)
In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi [2].
Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.
[1] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 128 del