§ 6.4.235 – L.R. 23 dicembre 2005, n. 32.
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:23/12/2005
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15/2005).


§ 6.4.235 – L.R. 23 dicembre 2005, n. 32. [1]

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

(B.U. 28 dicembre 2005, n. 52).

 

     Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15/2005).

     1. Dopo il comma 11 dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono inseriti i seguenti:

     «11 bis. Le discariche per rifiuti urbani autorizzate e in attività, classificate ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti), come di I categoria, che hanno completato il conferimento dei rifiuti alla data del 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere alla chiusura dell’impianto nel rispetto del progetto già formalmente approvato dall’ente competente.

     11 ter. I piani di adeguamento delle altre discariche per rifiuti urbani già autorizzate e in attività, qualora il fondo e i fianchi dell’impianto siano già ricoperti di rifiuti, anche in applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), devono rispettare le previsioni di cui al decreto legislativo medesimo, ma potranno prescindere dalla barriera geologica di fondo e dei fianchi, così come descritta dal suddetto decreto legislativo 36/2003. Tali discariche potranno essere autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino a una misura massima del 10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso di ciascun impianto.».

     2. Al comma 12 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2005, dopo le parole: «comma 11» sono aggiunte le seguenti: «, 11 bis e 11 ter».

     3. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, i gestori degli impianti predispongono minimo tre piezometri per impianto, coordinandosi con l’ARPA per la localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici. L’ARPA avvia, a rete completata, un piano di monitoraggio delle falde.


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.