Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ecologia e tutela dell'ambiente |
Data: | 14/06/1996 |
Numero: | 22 |
§ 4.5.41 - Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 22. [1]
Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive.
(B.U. 19 giugno 1996, n. 25).
CAPO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 7 SETTEMBRE 1987, N. 30
1. All'articolo 1 della
(Omissis).
1. All'articolo 2 della
(Omissis).
1. All'articolo 3 della
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
1. All'articolo 5 della
(Omissis).
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
1. L'articolo 7 della
(Omissis).
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
1. All'articolo 9 della
2. All'articolo 9, commi 1 e 2, della
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
1. All'articolo 11 della
(Omissis).
2. All'articolo 11 della
(Omissis).
1. All'articolo 13, comma 3, della
1. L'articolo 14 della
(Omissis).
1. L'articolo 15 della
(Omissis).
1. All'articolo 17 della
(Omissis).
1. L'articolo 18 della
(Omissis).
1. All'articolo 19, comma 1, della
1. L'articolo 23 della
(Omissis).
1. L'articolo 23 bis della
(Omissis).
1. All'articolo 24, comma 1, della
2. All'articolo 24 della
1. All'articolo 29, comma 1, della
2. All'articolo 29, comma 2, della
1. L'articolo 30 della
(Omissis).
1. All'articolo 31 della
(Omissis).
2. All'articolo 31, comma 3, della
(Omissis).
3. All'articolo 31 della
(Omissis).
4. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione dei capitoli 2421 e 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la locuzione «e il trasporto dei rifiuti solidi urbani» è sostituita dalla seguente: «anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti».
1. L'articolo 32 della
(Omissis).
1. Il comma 2 dell'articolo 35 della
CAPO II
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in conto terzi, in conformità all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. di data 7 aprile 1994, nel periodo dalla stessa fissato e decorrente dal 9 aprile 1994 fino al 31 luglio 1994, di svolgere detta attività in attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 del
2. Le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Direttore regionale dell'ambiente provvede, sulla base di tali istanze e previa acquisizione della necessaria documentazione istruttoria, all'emissione dei provvedimenti richiesti.
1. I movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche rientrano nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12 bis della
CAPO III
NORME. TRANSITORIE E FINALI
1. Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 6 della
a) siano al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati, limitatamente - per rifiuti solidi urbani - ai soli impianti di bacino;
b) siano al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestite direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;
c) sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.
2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi che, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, devono essere attuati da operatori pubblici. Non concorrono a formare detto fabbisogno i rifiuti di provenienza extra- regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella regione.
3. Il piano regionale di cui al comma 1 individua tra le norme di attuazione quelle che entrano in vigore già a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di adozione di cui all'articolo 8, comma 1, della
4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e degli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle dei suindicati impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione [5].
4 bis. Il limite di cui al comma 4 può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area [6].
1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6, della
1. L'Amministrazione regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della
a) della sezione relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data;
c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e nocivi del Piano regionale, entro ventun mesi dalla stessa data.
2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani cd assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della
3. In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei Comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso [8].
1. In sede di prima redazione, il Piano regionale di cui all'articolo 6; comma 1, lettere a) e b), della
1. Al fine di permettere la corretta applicazione delle sopravvenute disposizioni normative statali in materia, le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in quantità limitate, rilasciate ai sensi dei commi dal 5 al 5 octies dell'articolo 15 della
2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, ai fini della prosecuzione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre 1996 la comunicazione relativa allo stoccaggio prevista dalle disposizioni legislative statali vigenti in materia.
3. Qualora non ricorrano le condizioni legislativamente previste per la realizzazione dello stoccaggio provvisorio ai sensi del comma 2, deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme regionali in materia.
1. L'articolo 3 della
2. Le pratiche relative ai progetti di impianto per lo smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 3 della
3. La procedura approvativa dei progetti di cui al comma 2 viene comunque espletata sulla base di apposito parere dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 37 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma così modificato dall'art. 14 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[5] L'originale comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 2 della
[6] L'originale comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 2 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 335, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.
[8] Comma così sostituito dall’art. 9 della