§ 4.5.41 - Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:14/06/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 


§ 4.5.41 - Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 22. [1]

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive.

(B.U. 19 giugno 1996, n. 25).

 

CAPO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 7 SETTEMBRE 1987, N. 30

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 65/1988, i commi 1,3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 65/1988 e integrato dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 65/1988, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 9 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 65/1988, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione».

     2. All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1987, le parole «nei Piani» sono sostituite dalle parole «nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di attuazione» .

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 65/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 65/1988, le parole «i Piani devono» sono sostituite dalle parole «il Piano regionale deve».

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 14 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 16 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989, dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e dall'articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 17 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 65/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 20 della legge regionale 65/1988, le parole «l'Unità sanitaria locale» sono sostituite dalle parole «l'Azienda per i servizi sanitari».

 

     Art. 18.

     1. L'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 65/1988, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 65/1988, le lettere a), f), g) e h) sono abrogate.

     2. All'articolo 24 della legge regionale 30/1987, i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 21.

     1. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 30/1987, le parole «alla Direzione regionale dei lavori pubblici» sono sostituite dalle parole «alla Direzione regionale dell'ambiente» c le parole «all'Unità sanitaria locale» sono sostituite dalle parole «all'Azienda per i servizi sanitari».

     2. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 28 della legge regionale 65/1988, le parole «dall'Assessore regionale ai lavori pubblici» sono sostituite dalle parole «dal Direttore regionale dell'ambiente».

 

     Art. 22.

     1. L'articolo 30 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 65/1988, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 31, comma 3, della legge regionale 30/1987, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

     3. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     4. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione dei capitoli 2421 e 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la locuzione «e il trasporto dei rifiuti solidi urbani» è sostituita dalla seguente: «anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti».

 

     Art. 24.

     1. L'articolo 32 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 32 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 65/1988, è abrogato.

 

CAPO II

ULTERIORI NORME IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

     Art. 26.

     1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in conto terzi, in conformità all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. di data 7 aprile 1994, nel periodo dalla stessa fissato e decorrente dal 9 aprile 1994 fino al 31 luglio 1994, di svolgere detta attività in attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 361/1987, convertito con modificazioni dalla legge 441/1987, l'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle relative autorizzazioni.

     2. Le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il Direttore regionale dell'ambiente provvede, sulla base di tali istanze e previa acquisizione della necessaria documentazione istruttoria, all'emissione dei provvedimenti richiesti.

 

     Art. 27. [2]

     1. I movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche rientrano nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, solamente quando gli stessi non superano la quantità di 30.000 mc. e l'autorità autorizzante abbia accertato l'impossibilità dell'utilizzo di aree già escavate o di avvallamenti esistenti [3].

CAPO III

NORME. TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. [4]

     1. Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di discariche possono venire autorizzati qualora:

     a) siano al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati, limitatamente - per rifiuti solidi urbani - ai soli impianti di bacino;

     b) siano al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestite direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;

     c) sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.

     2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi che, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, devono essere attuati da operatori pubblici. Non concorrono a formare detto fabbisogno i rifiuti di provenienza extra- regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella regione.

     3. Il piano regionale di cui al comma 1 individua tra le norme di attuazione quelle che entrano in vigore già a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di adozione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

     4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e degli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle dei suindicati impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione [5].

     4 bis. Il limite di cui al comma 4 può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area [6].

 

     Art. 29 [7].

     1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per «quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale» la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito.

 

     Art. 30.

     1. L'Amministrazione regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, alla predisposizione ed approvazione:

     a) della sezione relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data;

     c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e nocivi del Piano regionale, entro ventun mesi dalla stessa data.

     2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani cd assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

     3. In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei Comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso [8].

 

     Art. 31.

     1. In sede di prima redazione, il Piano regionale di cui all'articolo 6; comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6, terrà conto, laddove compatibili con le esigenze di unitarietà di indirizzo, dei contenuti dei Piani provinciali approvati ovvero adottati ai sensi dell'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32.

     1. Al fine di permettere la corretta applicazione delle sopravvenute disposizioni normative statali in materia, le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in quantità limitate, rilasciate ai sensi dei commi dal 5 al 5 octies dell'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989 e dall'articolo 4 della legge regionale 41/1991, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al 30 dicembre 1996, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1996.

     2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, ai fini della prosecuzione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre 1996 la comunicazione relativa allo stoccaggio prevista dalle disposizioni legislative statali vigenti in materia.

     3. Qualora non ricorrano le condizioni legislativamente previste per la realizzazione dello stoccaggio provvisorio ai sensi del comma 2, deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme regionali in materia.

 

     Art. 33.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 23/1989, è abrogato.

     2. Le pratiche relative ai progetti di impianto per lo smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/1989, in istruttoria presso la Direzione regionale dell'ambiente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse all'Amministrazione provinciale territorialmente competente entro trenta giorni dalla data suindicata.

     3. La procedura approvativa dei progetti di cui al comma 2 viene comunque espletata sulla base di apposito parere dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, ferma restando la validità dei pareri già espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 65/1988.

 

     Art. 34.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, non trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987.

 

     Art. 35.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[5] L'originale comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 2 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[6] L'originale comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 2 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 335, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.

[8] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.