§ 4.5.26 - Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:02/04/1991
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [1]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 4.5.26 - Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive.

(B.U. 3 aprile 1991, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dopo le parole «di rifiuti solidi» sono aggiunte le parole: «ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12 bis ai progetti già ad esse soggetti ed esclusi dal campo di applicazione della presente legge, ai sensi del successivo art. 34, comma 3, lett. d) ovvero del Regolamento di esecuzione».

 

     Art. 3.

     1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è abrogata.

     2. Alla lettera d) del comma 3, dell'art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dopo le parole «legge 8 luglio 1986, n. 349», sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [1]

     1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come aggiunto dall'art. 15 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è abrogato.

 

     Art. 6. [2]

     1. L'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.